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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30857/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, riducendo la durata delle pene accessorie, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 219 I.fall, lo ha condannato, riconosciuta la diminuente per la scelta del rito, alla pena (non sospesa) di anni due e mesi due di reclusione oltre pene accessorie; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, considerando quale data di commissione del fatto il 15.04.2011 e tenuto conto dei giorni di sospensione pari a 60 (rinvio per legittimo impedimento), si giunge al termine massimo di prescrizione del 14.12.2023 (successivo alla pronuncia della Corte di Appello); considerato che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti in quanto dismesso dalle qualità di socio e di amministratore per via della cessione delle proprie quote e, quindi, considerabile semplicemente un piccolo imprenditore.

Nella specie, il ricorrente ritiene che la qualità di piccolo imprenditore non sia assoggettabile a sentenza dichiarativa di fallimento, la quale, pur se irrevocabile, non avrebbe efficacia di giudicato nel processo penale e che, in ogni caso, il giudice penale avrebbe dovuto valutare anche tali aspetti al fine di accertare la verità sostanziale.

Tale motivo è manifestamente infondato, atteso che l'orientamento giurisprudenziale su cui l'imputato basa le proprie doglianze è stato da tempo superato e, infatti, sul punto, sono intervenute anche le Sezioni Unite, affermando che il giudice penale - investito del giudizio inerente a reati di bancarotta - non può sindacare i presupposti necessari per dichiarare lo stato di insolvenza e le condizioni di fallibilità dell'imprenditore (Sez.

U, n. 19601 del 28.02.2008, Niccoli, Rv. 239398-01); considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando l'insussistenza dell'elemento oggettivo e di un proprio contributo nella commissione del fatto, non essendo lo stesso più titolare di quote societarie, sono estremamente generici e assertivi e privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta — con cui si mette in risalto che l'imputato, dopo aver ceduto le quote, a distanza di un mese le ha riacquistate, riprendendo così l'amministrazione e la rappresentanza della società — non vengono indicati a fondamento delle censure formulate, specifiche contestazioni non consentendo, così, alcuna valutazione in merito; considerato che il quinto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 219 ult. co . legge fall. e delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito ha infatti specificato, con motivazione conforme alla legge e ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen a (pag. 6)/le ragioni che hanno impedito la concessione delle circostanze attenuanti e tale motivazione , dunque, sfugge al sindacato di questa limitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, riducendo la durata delle pene accessorie, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 219 I.fall, lo ha condannato, riconosciuta la diminuente per la scelta del rito, alla pena (non sospesa) di anni due e mesi due di reclusione oltre pene accessorie; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, considerando quale data di commissione del fatto il 15.04.2011 e tenuto conto dei giorni di sospensione pari a 60 (rinvio per legittimo impedimento), si giunge al termine massimo di prescrizione del 14.12.2023 (successivo alla pronuncia della Corte di Appello); considerato che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti in quanto dismesso dalle qualità di socio e di amministratore per via della cessione delle proprie quote e, quindi, considerabile semplicemente un piccolo imprenditore. Nella specie, il ricorrente ritiene che la qualità di piccolo imprenditore non sia assoggettabile a sentenza dichiarativa di fallimento, la quale, pur se irrevocabile, non avrebbe efficacia di giudicato nel processo penale e che, in ogni caso, il giudice penale avrebbe dovuto valutare anche tali aspetti al fine di accertare la verità sostanziale. Tale motivo è manifestamente infondato, atteso che l'orientamento giurisprudenziale su cui l'imputato basa le proprie doglianze è stato da tempo superato e, infatti, sul punto, sono intervenute anche le Sezioni Unite, affermando che il giudice penale - investito del giudizio inerente a reati di bancarotta - non può sindacare i presupposti necessari per dichiarare lo stato di insolvenza e le condizioni di fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28.02.2008, Niccoli, Rv. 239398-01); considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando l'insussistenza dell'elemento oggettivo e di un proprio contributo nella commissione del fatto, non essendo lo stesso più titolare di quote societarie, sono estremamente generici e assertivi e privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta — con cui si mette in risalto che l'imputato, dopo aver ceduto le quote, a distanza di un mese le ha riacquistate, riprendendo così l'amministrazione e la rappresentanza della società — non vengono indicati a fondamento delle censure formulate, specifiche contestazioni non consentendo, così, alcuna valutazione in merito; considerato che il quinto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 219 ult. co . legge fall. e delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito ha infatti specificato, con motivazione conforme alla legge e ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen a (pag. 6)/le ragioni che hanno impedito la concessione delle circostanze attenuanti e tale motivazione , dunque, sfugge al sindacato di questa limitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C
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