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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08693/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del 30/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata rapina pluriaggravata in concorso e lesione personale aggravata in concorso, reati commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che l'unico motivo del ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato perché, secondo il consolidai:o indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 10 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bologna ha fatto riferimento alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, comprovata anche dai suoi numerosi precedenti penali); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del 30/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata rapina pluriaggravata in concorso e lesione personale aggravata in concorso, reati commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che l'unico motivo del ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato perché, secondo il consolidai:o indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 10 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bologna ha fatto riferimento alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, comprovata anche dai suoi numerosi precedenti penali); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 08693/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris