CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN Cron. Rep. Ud.26.1.23 PU controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.1887/17, depositata il 7.11.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata da parte dell’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2005, avendo egli svolto attività di avvocato, iscritto all’albo professionale ma non alla Cassa forense. La Corte ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata non sussistesse per l’avvocato iscritto all’albo, considerato altresì che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque versato il contributo integrativo alla Cassa. Contro la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt.2, commi 26-31 l. n.335/95, 18, co mmi 1 e 2 d. l. n.98/11 conv. con mod. conl. n.111/11, nonché dell’art.21, co.8 d. lgs. n.247/10 (rectius 2012). Dal predetto quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è manifestamente fondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (Cass.30344/2017, Cass.32166/18, Cass.5826/21; v. poi Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). Se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa, lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95 (Cass.32508/18, Cass.519/19).In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione allaGestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondonoai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. La sentenza va dunque cassata, in quanto non si è conformata a tali principi di diritto, escludendo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sul presupposto della sola iscrizione all’albo professionale. Alla cassazione segue il rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per gli ulteriori accertamenti necessari, compreso il superamento o meno nell’anno 2005, del reddito richiesto ai fini della obbligatoria iscrizione alla Cassa forense, e per le spese del presente giudizio d