CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11767/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in fallimento, in persona del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio legale Bontempi in via Libia n. 25; –controricorrente - avversola sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 802/2020, depositata il 2 novembre 2020; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] srl non presentò la dichiarazione IVA relativa all’anno 2007 mentre depositò la dichiarazione IVA relativa agli anni 2006 e 2008. In quest’ultima dichiarazione venne esposto al rigo VL39 un credito di euro 552.293,00 formato per euro 391.011,00 (rigo VL8) dall’eccedenza del credito dell’anno 2007 (per il quale era stata omessa la dichiarazione) e per euro 161.282,00 dalla differenza debito/IVA detraibile per l’anno 2008. L’agenzia delle Entrate notificò, quindi, il 6 novembre 2011 l’avviso bonario con il quale la dichiarazione IVA 2008 venne rettificata per euro 391.011,00 corrispondenti al credito IVA relativo al periodo di imposta 2007, affermando che la mancata presentazione della dichiarazione facesse perdere il diritto alla detrazione o trascinamento nel successivo anno 2008. Al contempo il fallimento venne invitato a versare il minor credito riconosciuto, oltre alle sanzioni ed agli interessi per un ammontare pari ad euro 458.327,26. Venne quindi em e s sa la cartella di pagamento n. 0082120002686237, derivante da controllo automatizzato ex art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] predetta cartella venne impugnata dal fallimento ed il giudice di prime cure accolse il ricorso ritenendo, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, che sussistessero le condizioni per il riconoscimento del diritto alla detrazione e che il credito, anche sulla scorta delle risoluzioni dell’agenzia delle entrate potesse essere computato ed esposto in dichiarazione al più tardi con la dichiarazione relative al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto. 2.La decisione venne impugnata dall’Agenzia ed il giudice di seconde cure confermò la decisione di primo grado. Nel dettaglio si affermò che, alla luce del più recente orientamento di questa Corte in tema di IVA, in caso di omessa dichiarazione, non è impedito alla parte di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta. Si evidenziò, quindi, come dal compendio documentale emergesse che l’amministrazione si fosse limitata a contestare la modalità richiesta dal credito, poiché derivante da esercizi pregressi rispetto ad una annualità per la quale vi era stata omessa dichiarazione. Sicché l’appello venne respinto, “restando inteso che l’amministrazione debba verificare l’esistenza del credito senza tener conto dell’omessa dichiarazione”. 3.Contro la prefata sentenza L’Amministrazione propone ricorso, fondato su tre motivi, avverso il quale il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 19,25 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2.Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. 3.Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con tale motivo, in particolare, si impugna la decisione nella parte in cui è stato omesso di dare rilievo alla circostanza che l’Agenzia avesse inviato al contribuente l’avviso di accertamento n. TQ303T1015141/2013 per l’anno 2008. 4.Successivamente alla presentazione del ricorso è pervenuta nota con cui il fallimento resistente ha dato atto di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197del 2022. L’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto». Il contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domande di definizione agevolata – contenenti l’indicazione del rispettivo avviso di accertamento - e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit. Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per