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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21699/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 novembre 2018, il Tribunale di Foggia riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, divenuta irrevocabile dal 2 aprile 2019, il Calabrice ha proposto personalmente ricorso immediato per cassazione.

3. Preso atto del tenore dell'impugnazione e tenuto conto che la censurata sentenza del Tribunale di Foggia è divenuta irrevocabile dal 2.4.2019, come risulta dall'attestazione a margine della stessa, il ricorso proposto dal Calabrice va qualificato come istanza di rescissione del giudicato e, conseguentemente, gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per la decisione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come istanza di rescissione del giudicato, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t Q.32. [OSCURATO:PERSONA] ,,, ,; ..,. ì ogLp, 06 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 novembre 2018, il Tribunale di Foggia riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, divenuta irrevocabile dal 2 aprile 2019, il Calabrice ha proposto personalmente ricorso immediato per cassazione. 3. Preso atto del tenore dell'impugnazione e tenuto conto che la censurata sentenza del Tribunale di Foggia è divenuta irrevocabile dal 2.4.2019, come risulta dall'attestazione a margine della stessa, il ricorso proposto dal Calabrice va qualificato come istanza di rescissione del giudicato e, conseguentemente, gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per la decisione. P.Q.M. Qualificato il ricorso come istanza di rescissione del giudicato, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t Q.32. [OSCURATO:PERSONA] ,,, ,; ..,. ì ogLp, 06 27
Sentenza Cassazione n. 21699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris