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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41392/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14943-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i tetmini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 866/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • Ric. 2021 n. 14943 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 14943/2021 [OSCURATO:PERSONA] ssd. a r.l. c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ha notificato in data 30 gennaio 2020 controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ssd a r.I., proposto per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, n. 866/2/2020, dep. 13.11.2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello della società contribuente in controversia su impugnazione di avviso di accertamento Anno d'imposta 2013 ai fini Ires e Irap.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez.

U n. 4859-81 e Cass. Sez.

U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, oltre spese prenotate e debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14943-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i tetmini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 866/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • Ric. 2021 n. 14943 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 14943/2021 [OSCURATO:PERSONA] ssd. a r.l. c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ha notificato in data 30 gennaio 2020 controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ssd a r.I., proposto per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, n. 866/2/2020, dep. 13.11.2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello della società contribuente in controversia su impugnazione di avviso di accertamento Anno d'imposta 2013 ai fini Ires e Irap. La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, oltre spese prenotate e debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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