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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01820/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10854/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.30148/2024, depositata il 22/11/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Con ordinanza di questa Corte n. 30148/2024 (RG 27172/2022), pubblicata il 22.11.2024, venne rigettato il ricorso, fondato su tre motivi, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che aveva rigettato l’impugnazione dalla medesima proposta avverso la sentenza del Tribunale, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso, con il quale la Greco si era opposta all’ordinanza-ingiunzione, dell’ammontare di € 6.000,00, emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per violazione dell’art. 110 del TULPS.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione della suddetta ordinanza ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso.

3. La ricorrente assume che la Cassazione sia incorsa in un errore di fatto e/o svista materiale e/o percettiva, laddove non considera l’intervenuta adesione dell’odierna ricorrente, in pendenza del giudizio di legittimità, alla c.d. rottamazione-quater e la documentazione a tal fine depositata Più nel dettaglio, spiega che in forza del comma 235 dell’art. 1 della l. n. 197/2022 aveva formalmente manifestato all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231.

Tale istanza aveva depositato in data 26/6/2023, allegandola alla nota, con la quale aveva chiesto sospendersi il processo, ai sensi del comma 236.

Fissata adunanza camerale per il 16/10/2024, con memoria depositata il 3/10/2024 aveva reiterato l’istanza di sospensione.

A causa di svista materiale e/o percettiva la Corte non aveva tenuto conto di un tal fatto decisivo e definito il processo.

Non si era in presenza di errore di giudizio, ma, appunto, di un errore revocatorio.

Il mancato esame dei documenti aveva comportato un contrasto (…) tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dall’Ordinanza e l’altra dagli atti processuali La decisività viene dalla ricorrente individuata nel fatto che fosse stata considerata la circostanza di fatto inerente l’intervenuta adesione della ricorrente alla rottamazione-quater, la decisione a cui sarebbe pervenuta codesta (…) Corte non sarebbe stata quella di rigetto del ricorso, e bensì, nell’immediatezza, di sospensione del giudizio, per poi, una volta terminato il pagamento di tutte le rate della rottamazione- quater, pronunciare la declaratoria di estinzione del processo

4. Va ripreso il contenuto delle disposizioni che qui possono assumere rilievo.

Comma 232: “Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”.

Comma 235: “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”.

Comma 236: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti

5. La ricorrente, in effetti, a suo tempo aveva depositato la ricevuta di presentazione dell’istanza di adesione, nonché la comunicazione dell’Agenzia delle entrate con la quale, esitata l’istanza, era stata indicata la somma in totale dovuta (€ 4.265,84), nonché il numero e le scadenze delle rate, con l’indicazione del relativo ammontare, decorrenti dal 31/10/2023 fino al 30/11/2027.

Oggi dimostra, producendo il pertinente documento, di avere fatto luogo a tutti i versamenti rateali fino a novembre 2025 (il prossimo adempimento risulta fissato per il prossimo febbraio 2026).

6. Ciò premesso, in effetti, deve constatarsi l’errore omissivo- percettivo, avente natura revocatoria, consistito nella mancata valutazione della primigenia documentazione e istanza depositate nel procedimento R.G. n. 30148/2024.

L’errore è decisivo.

La ricorrente che, a suo tempo aveva provveduto a depositare la ricevuta dell’inoltro dell’adesione al condono e il riscontro positivo dell’istanza e che, per tale ragione, aveva chiesto la sospensione del processo, con l’attuale ricorso dimostra di avere fin ora provveduto a versare le rate previste, così potendo nutrire la legittima aspettativa sullo scrutinio dell’istanza di sospensione.

Pertanto, superato positivamente il giudizio rescindente, può passarsi a quello rescissorio.

7. La pretesa di veder sospeso il processo merita di essere accolta, avendo la Greco dimostrato di avere aderito al condono e fino a oggi concessoai previsti pagamenti rateali.

Ovviamente, trattasi di giudizio sommario e allo stato; solo il riscontrato esatto adempimento, a conclusione del periodo dilatorio, comporterà l’estinzione del processo.

L’epilogo interlocutorio esonera dallo statuire sul capo delle spese.

P.Q.M revoca l’ordinanza n. 30148/2024, R.G. n. 27172/2022 e sospende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10854/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.30148/2024, depositata il 22/11/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con ordinanza di questa Corte n. 30148/2024 (RG 27172/2022), pubblicata il 22.11.2024, venne rigettato il ricorso, fondato su tre motivi, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che aveva rigettato l’impugnazione dalla medesima proposta avverso la sentenza del Tribunale, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso, con il quale la Greco si era opposta all’ordinanza-ingiunzione, dell’ammontare di € 6.000,00, emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per violazione dell’art. 110 del TULPS. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione della suddetta ordinanza ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso. 3. La ricorrente assume che la Cassazione sia incorsa in un errore di fatto e/o svista materiale e/o percettiva, laddove non considera l’intervenuta adesione dell’odierna ricorrente, in pendenza del giudizio di legittimità, alla c.d. rottamazione-quater e la documentazione a tal fine depositata Più nel dettaglio, spiega che in forza del comma 235 dell’art. 1 della l. n. 197/2022 aveva formalmente manifestato all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231. Tale istanza aveva depositato in data 26/6/2023, allegandola alla nota, con la quale aveva chiesto sospendersi il processo, ai sensi del comma 236. Fissata adunanza camerale per il 16/10/2024, con memoria depositata il 3/10/2024 aveva reiterato l’istanza di sospensione. A causa di svista materiale e/o percettiva la Corte non aveva tenuto conto di un tal fatto decisivo e definito il processo. Non si era in presenza di errore di giudizio, ma, appunto, di un errore revocatorio. Il mancato esame dei documenti aveva comportato un contrasto (…) tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dall’Ordinanza e l’altra dagli atti processuali La decisività viene dalla ricorrente individuata nel fatto che fosse stata considerata la circostanza di fatto inerente l’intervenuta adesione della ricorrente alla rottamazione-quater, la decisione a cui sarebbe pervenuta codesta (…) Corte non sarebbe stata quella di rigetto del ricorso, e bensì, nell’immediatezza, di sospensione del giudizio, per poi, una volta terminato il pagamento di tutte le rate della rottamazione- quater, pronunciare la declaratoria di estinzione del processo 4. Va ripreso il contenuto delle disposizioni che qui possono assumere rilievo. Comma 232: “Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”. Comma 235: “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”. Comma 236: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti 5. La ricorrente, in effetti, a suo tempo aveva depositato la ricevuta di presentazione dell’istanza di adesione, nonché la comunicazione dell’Agenzia delle entrate con la quale, esitata l’istanza, era stata indicata la somma in totale dovuta (€ 4.265,84), nonché il numero e le scadenze delle rate, con l’indicazione del relativo ammontare, decorrenti dal 31/10/2023 fino al 30/11/2027. Oggi dimostra, producendo il pertinente documento, di avere fatto luogo a tutti i versamenti rateali fino a novembre 2025 (il prossimo adempimento risulta fissato per il prossimo febbraio 2026). 6. Ciò premesso, in effetti, deve constatarsi l’errore omissivo- percettivo, avente natura revocatoria, consistito nella mancata valutazione della primigenia documentazione e istanza depositate nel procedimento R.G. n. 30148/2024. L’errore è decisivo. La ricorrente che, a suo tempo aveva provveduto a depositare la ricevuta dell’inoltro dell’adesione al condono e il riscontro positivo dell’istanza e che, per tale ragione, aveva chiesto la sospensione del processo, con l’attuale ricorso dimostra di avere fin ora provveduto a versare le rate previste, così potendo nutrire la legittima aspettativa sullo scrutinio dell’istanza di sospensione. Pertanto, superato positivamente il giudizio rescindente, può passarsi a quello rescissorio. 7. La pretesa di veder sospeso il processo merita di essere accolta, avendo la Greco dimostrato di avere aderito al condono e fino a oggi concessoai previsti pagamenti rateali. Ovviamente, trattasi di giudizio sommario e allo stato; solo il riscontrato esatto adempimento, a conclusione del periodo dilatorio, comporterà l’estinzione del processo. L’epilogo interlocutorio esonera dallo statuire sul capo delle spese. P.Q.M revoca l’ordinanza n. 30148/2024, R.G. n. 27172/2022 e sospende
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