CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 28849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24383-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A TOSCANI 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 353/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24383 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- R.G. 24383/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Catanzaro, a conferma della sentenza del Tribunale di Crotone, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], inabile al 100%, diretta a sentirsi riconoscere il diritto a percepire la pensione di reversibilità dopo la morte del padre, in difetto del requisito della vivenza a carico, alla data del decesso dello stesso, di cui l'istante non aveva, secondo il giudice del merito, fornito prova in giudizio; la Corte territoriale ha escluso, in particolare, che l'esistenza di conti bancari e postali cointestati potessero confermare la sussistenza del predetto requisito e ha altresì accertato che la madre della Diaco percepiva la pensione di vecchiaia comprensiva degli assegni familiari sia per il coniuge che per la figlia; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di sostegno della figlia [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1 n 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta " Violazione ed erronea applicazione della L. n. 903 del 1965 art. 22 sul requisito della vivenza a carico"; sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare non provato il requisito della vivenza a carico quale effettiva comunione di tetto e di mensa (Art. 3, all. 1 della Circolare [OSCURATO:PERSONA] n. 185 del 18 novembre 2015); che, sebbene formalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del padre, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente convissuto con lui fino alla data del decesso; con il secondo motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1 n 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. - cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova e dell'onere della prova, motivazione apparente sul requisito del mantenimento abituale, omesso esame di un fatto decisivo"; sostiene di aver fornito tutti gli elementi da cui poter desumere il mantenimento abituale e prevalente della figlia da parte del padre e che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare ovvero, qualora ritenuto incompleto il quadro probatorio, esercitare il proprio potere di integrare d'ufficio i mezzi istruttori ex art. 421 cod. proc. civ.; i motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, non meritano accoglimento; secondo il consolidato orientamento di legittimità, "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato il requisito della vivenza a carico del defunto padre di una figlia, e riconosciuto la pensione di reversibilità solo alla vedova)" (Cass.n. 9237 del 2018); alla stregua di tale principio di diritto, il provvedimento impugnato non può essere fondatamente censurato in questa sede, atteso che la Corte territoriale ha accertato con motivazione esente da vizi logico-argomentativi che, al momento del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la figlia non conviveva con il padre a Curinga, ma risiedeva con la madre a Crotone; ha quindi concluso, secondo il proprio prudente apprezzamento, raggiunto all'esito di un giudizio svoltosi entro i chiari e rigorosi canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, che [OSCURATO:PERSONA], oltre a non convivere fisicamente con il padre, non aveva percepito da quest'ultimo nessun mantenimento, risultando a esclusivo carico della madre, la quale riceveva a tale titolo gli assegni familiari per la figlia; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese per la presenza della dichiarazione di esenzione reddituale della parte, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., di cui si dà testualmente atto nella sentenza d'appello;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma