CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46320/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 133-25161/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 56-629 COD. PEN. (CAPI 1 e 2); 81 cpv. 353 cod. pen. (CAPO 3), nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Monza, ha depositato all'udienza del 9 luglio 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale, interna agli uffici giudiziari di Monza i idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. Il giudice monocratico del Tribunale di Monza, in data 12 luglio 2021, ha trasmesso tempestivamente gli atti a questa Corte. La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata. L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari, Rv. 229704). Deve essere riaffermato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 07/10/2014, Riva F.i.r.e., Rv, 262298). Tanto premesso, va evidenziato che il ricorrente ipotizza una mancanza di serenità in suo danno da parte del giudice monocratico cui il processo che lo vede imputato è stato assegnato per disposizione tabellare. Tuttavia, si tratta di una ipotesi (impressione soggettiva), nient'affatto dimostrata, e soltanto soggettivamente rilevata da parte dell'imputato, sicché non si apprezza l'esistenza di una situazione ambientale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente» (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi e altri, Rv. 255375; da ultimo, Sez. 1, n. 39724, del 23/9/2021, n.m.). All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve — 133-25161/2021 condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. I