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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 20147/2022

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la seguente CC. 03/03/2022 ORDINANZA sul ricorso 15369-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 62 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1045/2016 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11.05.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 27.3.2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse accertata la nullità dell'atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] al n. 36447 di rep. [OSCURATO:PERSONA] di Bassano del Grappa, con cui [OSCURATO:PERSONA] [poi deceduto], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevano venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il mapp. 439, sopra il quale i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano poi costruito la casa.

Secondo gli attori la compravendita era invalida perché frutto di acquisto a non domino e, pertanto, chiedevano di dichiarare abusiva la parziale occupazione del mapp. 439 "da parte dell'edificio costruito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], determinandone l'entità"; di ordinare la demolizione parziale della casa sul mapp. 439; di dichiarare che la residua parte di fabbrica eretta sul mapp. 422 si trovava a distanza illegale dal confine con la proprietà Todesco/Ceccon; di ordinarne l'arretramento sino alla distanza legale; di condannare i convenuti al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano di autorizzare la chiamata dei loro danti causa, LUCIANO, GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere garantiti per l'ipotesi di evizione.

Nel merito, chiedevano di rigettare la domanda attorea perché infondata, anche in virtù dell'eccezione riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c., poiché i Serraglio avevano loro venduto il mapp. 439 nel 1974 ed essi erano subentrati nel possesso del fondo senza interruzione, secondo i confini esistenti sul posto quanto meno dal 1968.

Si costituivano Luciano, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto della domanda di garanzia essendo prescritti il diritto e l'azione e, comunque, di respingerla per l'intervenuta usucapione a favore dei convenuti (ventennale ex art. 1159 c.c. o decennale ex art.1159 bis c.c.), oppure per infondatezza della stessa.

In data 23.4.2013 i procuratori delle parti depositavano istanza congiunta di rimessione in istruttoria rilevando, sulla scorta della CTU, che il mapp. 439 era stato frazionato nei mapp. 657 e 658; che con atto di compravendita del 10.9.1976 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano alienato il mapp. 657 ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che l'immobile eretto dagli Strappazzon/Brandalise insisteva in parte sul mapp. 657; che era disposta la rimessione in istruttoria al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, ma [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano ed erano dichiarati contumaci.

Con sentenza n. 191/2014, depositata in data 28.6.2014, il Tribunale di Vicenza rigettava le domande attoree compensando le spese di lite.

In particolare, il Giudice di primo grado evidenziava che una prima causa, promossa da Erminia e [OSCURATO:PERSONA] nel 1986, era stata dichiarata interrotta nel 2005 in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA] e, non essendo stata riassunta nel termine di sei mesi, si era estinta; la seconda causa era stata promossa il 27.2.2006, 10 anni dopo l'interruzione della precedente.

Il Tribunale riteneva che fosse maturato il termine per l'usucapione abbreviata in favore dei convenuti, in presenza di acquisto a non domino fatto in buona fede; respingeva la domanda di demolire la porzione eretta sul mapp. 422 poiché, sulla base della CTU, non era stata confermata la violazione della distanza legale dal confine.

Avverso detta sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale resistevano con distinte comparse Luciano, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, [OSCURATO:PERSONA], Silvio e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro.

Questi ultimi proponevano altresì appello incidentale subordinato per essere eventualmente garantiti dai danti causa.

Con sentenza n. 1045/2016, depositata in data 11.5.2016, la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido a rifondere le spese di lite.

In particolare, la Corte di merito riteneva che l'atto di acquisto della proprietà sul mapp. 439 fosse stato trascritto in data 23.8.1974; che non vi erano ragioni per ritenere che il possesso sul mapp. 439 non fosse stato conseguito alla stipula della compravendita; che gli stessi appellanti avevano riconosciuto che i consorti Strappazzon si erano impossessati del fondo conteso, per cui, provato il possesso iniziale e quello finale, si presumeva anche quello intermedio (art. 1142 c.c.) e nella fattispecie non vi era prova che il possesso avesse subito un'interruzione naturale o una contestazione giuridica; che le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano generiche; che, quanto al mapp. 422, il CTU aveva accertato che le distanze regolamentari erano state rispettate.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di cinque motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., [laiviolazione artt. 1159, 2697 c.c. e 345 c.p.c. in relazione alla mancata produzione in giudizio da parte degli odierni resistenti [OSCURATO:PERSONA]/Brandalise della nota di trascrizione del titolo di acquisto a non domino e della prova della "debita" trascrizione del titolo di acquisto».

Rilevava il ricorrente che la nota di trascrizione era stata prodotta dai resistenti in copia semplice nel corso del giudizio d'appello; con violazione delle disposizioni degli artt. 1159 e 2697 c.c., in quanto la prova della debita trascrizione del titolo di acquisto può essere data solo con la produzione della nota di trascrizione.

Risulta pertanto violato il disposto dell'art. 345 c.p.c. in quanto non è consentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello e, comunque, la copia semplice della nota di trascrizione non è documento sufficiente a fornire la prova della compiuta trascrizione del titolo di acquisto.

1.1. - Il motivo non è fondato.

1.2. - La Corte di merito ha osservato sul punto che il Tribunale aveva ritenuto che l'atto di compravendita del 1/8/1974 " è stato trascritto in data 23.08.1974 giusta annotazione del Notaio in calce al contratto doc. 3 attori..."; preso atto che tale affermazione trovava effettivo riscontro nel doc. 3 cit. e che gli appellanti non avevano minimamente revocato in dubbio la veridicità della attestazione notarile, "Eseguita la formalità di trascrizione all'ufficio dei registri immobiliari di Bassano del Grappa il 23.08.1974 al n. 3364 Reg.

Gen. e n. 2942 Reg. part. con L. 3.300", la Corte d'appello ha concluso che l'atto in esame era stato realmente trascritto nella data e ai numeri suindicati (sentenza impugnata, pag. 6).

1.3. - [OSCURATO:PERSONA] del merito ha pertanto ritenuto assolto dalla parte l'onere di provare l'avvenuta trascrizione del titolo alla stregua della valutazione del dato documentale sopra riportato, né, in contrario avviso, possono essere invocate le pronunce citate dal ricorrente, in particolare in memoria, dato che, in ispecie, le pronunce 4842/19, 4726/19 e 17026/19 hanno riguardo alla necessaria produzione della nota di trascrizione sotto il profilo dell'oggetto, mentre nel caso che qui interessa, si fa solo questione di prova della trascrizione del titolo.

2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex «Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., [la]violazione artt. 1143, 1159 e 2697 c.c., in relazione ai requisiti della buona fede e del momento acquisitivo del possesso ad usucapionem.

Art. 360, comma 1 n.5 c.p.c.: omesso esame di circostanza decisiva per la controversia (testimonianza di [OSCURATO:PERSONA])».

Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe fatto coincidere il momento acquisitivo del possesso da parte degli Strappazzon/Brandalise con il momento di formazione del titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, con violazione dell'art. 1143 c.c., in quanto la presunzione ivi stabilita non è applicabile alla fattispecie concreta.

Il momento acquisitivo del possesso del bene che si intende usucapire deve essere provato da chi invoca l'usucapione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre la Corte di merito aveva dispensato i resistenti dall'onere probatorio.

La Corte avrebbe dovuto valutare il materiale probatorio in atti e stabilire quando e in che modo i resistenti si erano impossessati del bene oggetto dell'eccepita usucapione.

Collocato il momento acquisitivo del possesso in epoca successiva, avrebbe accertato che si era trattato di impossessamento unilaterale preceduto da detenzione precaria, come dimostra la testimonianza.

2.1. - Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

2.1. - La Corte d'appello ha rilevato che il teste Ceccon non aveva riferito alcun elemento contestuale alla compravendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rispondendo invece sui capitoli della citazione, ovvero sulla costruzione del fabbricato Strappazzon/Brandalise avviata "nel 1974-1975".

Laddove la circostanza non era stata meglio specificata sotto il profilo cronologico: sicché non vi erano ragioni per ritenere che il possesso del mapp. 439 non era stato conseguito alla stipula della compravendita stessa [che menziona anche "la licenza di costruzione per casa di abitazione non di lusso già rilasciata dalla amministrazione su ciascun lotto di terreno compravenduto: sentenza impugna pagg. 6-7].

Si riconferma, dunque, la correttezza dell'assunto sotteso alla medesima ratio fondante un convincimento che il giudice dell'appello basa a sostegno del ragionamento decisorio; laddove, il controllo affidato a questa Corte non equivale alla revisione del medesimo, ossia alla opinione che l'ha condotta ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass.n. 25332 del 2014).

E' infondata la prospettazione della inapplicabilità dell'art.1143 c.c., trattandosi di acquisto a non domino, e le pronunce citate, 1899/2011 e 19501/2015, hanno riguardo a diverso profilo, avendo affermato che la norma dell'art. 1143 cod.civ., secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso; deve, pertanto, escludersi che tale norma sia dettata per l'usucapione ventennale, perchè in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale.

E' inammissibile, infine, il vizio ex art.360 n.5 c.p.c., dedotto in termini di travisamento della testimonianza del Ceccon, atteso che nella specie si applica ratione temporis l'art.348 ter c.p.c. e, come rilevato nella pronuncia 24395/20, in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd.

"doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Nel motivo v'è infine un accenno al requisito della buona fede, che risulta oggetto del motivo successivo.

3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: omesso esame di motivo di appello», deducendo la nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello relativo alla mala fede nell'acquisto del possesso, indipendentemente dal momento che si ritenga di voler considerare come momento iniziale del possesso, e cioè anche per l'ipotesi in cui si intendesse far coincidere il momento acquisitivo del possesso con la data di formazione del titolo di acquisto a non domino.

3.1. - Il motivo è infondato.

3.2. -La Corte di merito ha esaminato il secondo motivo d'appello, col quale gli appellanti avevano contestato la pronuncia impugnata per avere ritenuto sussistente la buona fede nell'acquisto del possesso da parte degli acquirenti, e lo ha respinto, argomentando avuto riguardo alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], come ampiamente esposto sub 9, pagine 6 e 7 della pronuncia impugnata.

4. - Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ex «Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per motivazione illogica/contraddittoria».

Il ricorrente assume la contraddittorietà della pronuncia impugnata, che da un lato ritiene che il possesso sarebbe provato dal riconoscimento del Todesco, che lo fa risalire alla costruzione della recinzione (1978/1980) e dall'altro, ritiene maturato il possesso utile ad usucapionem tra la data di acquisto a non domino (1/8/1974) e la notifica della citazione (1/4/1986). 4.1.- Il motivo è infondato.

Il motivo è sostanzialmente basato su di una lettura non corretta della pronuncia impugnata; la Corte del merito, a pag. 7, sub 9, ha rilevato come non vi fossero ragioni per ritenere che il possesso non fosse stato conseguito alla stipula della compravendita, ed il Giudice del merito, nel respingere il terzo motivo, col quale la parte si doleva del ritenuto possesso continuativo, ha considerato la stessa affermazione degli appellanti, di riconoscimento dell'impossessamento, ed applicato il principio di cui all'art.1142 cc..

Ne consegue che non è individuabile alcuna contraddizione o incongruenza nel ragionamento della Corte d'appello, tale da ridondare nella nullità della pronuncia per impossibilità di ricostruire la ratio decidendi, che, invece, è pianamente evincibile alla stregua dei principi e degli argomenti addotti,

4.1. - Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: omessa risposta a motivo di appello; nullità della sentenza per motivazione illogica/arbitraria».

Il ricorrente sostiene che ";la costruzione [OSCURATO:PERSONA] è costruita in parte sul fondo di proprietà Todesco (mapp.439) e in parte sul fondo Strappazzon-Brandalise (ex 422); che, se fondata la domanda di rivendica, tale immobile non può trovarsi a distanza regolamentare". 4.2.- Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha rilevato che dalla relazione del CTU, che aveva eseguito misurazioni non contestate dalle parti, risultavano rispettate le distanze regolamentari; tale rilievo di fatto non può essere rivisto nel presente giudizio; nel resto, è pianamente infondato il motivo, ove presupponga che il mappale 439 non sia stato usucapito dalla controparte.

5. - Il ricorso va complessivamente rigettato.

Nulla per le spese in ragione della mancata difesa svolta da parte intimata.

Va emessa la dichiarazione ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente CC. 03/03/2022 ORDINANZA sul ricorso 15369-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 62 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1045/2016 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11.05.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 27.3.2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse accertata la nullità dell'atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] al n. 36447 di rep. [OSCURATO:PERSONA] di Bassano del Grappa, con cui [OSCURATO:PERSONA] [poi deceduto], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevano venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il mapp. 439, sopra il quale i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano poi costruito la casa. Secondo gli attori la compravendita era invalida perché frutto di acquisto a non domino e, pertanto, chiedevano di dichiarare abusiva la parziale occupazione del mapp. 439 "da parte dell'edificio costruito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], determinandone l'entità"; di ordinare la demolizione parziale della casa sul mapp. 439; di dichiarare che la residua parte di fabbrica eretta sul mapp. 422 si trovava a distanza illegale dal confine con la proprietà Todesco/Ceccon; di ordinarne l'arretramento sino alla distanza legale; di condannare i convenuti al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano di autorizzare la chiamata dei loro danti causa, LUCIANO, GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere garantiti per l'ipotesi di evizione. Nel merito, chiedevano di rigettare la domanda attorea perché infondata, anche in virtù dell'eccezione riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c., poiché i Serraglio avevano loro venduto il mapp. 439 nel 1974 ed essi erano subentrati nel possesso del fondo senza interruzione, secondo i confini esistenti sul posto quanto meno dal 1968. Si costituivano Luciano, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto della domanda di garanzia essendo prescritti il diritto e l'azione e, comunque, di respingerla per l'intervenuta usucapione a favore dei convenuti (ventennale ex art. 1159 c.c. o decennale ex art.1159 bis c.c.), oppure per infondatezza della stessa. In data 23.4.2013 i procuratori delle parti depositavano istanza congiunta di rimessione in istruttoria rilevando, sulla scorta della CTU, che il mapp. 439 era stato frazionato nei mapp. 657 e 658; che con atto di compravendita del 10.9.1976 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano alienato il mapp. 657 ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che l'immobile eretto dagli Strappazzon/Brandalise insisteva in parte sul mapp. 657; che era disposta la rimessione in istruttoria al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, ma [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano ed erano dichiarati contumaci. Con sentenza n. 191/2014, depositata in data 28.6.2014, il Tribunale di Vicenza rigettava le domande attoree compensando le spese di lite. In particolare, il Giudice di primo grado evidenziava che una prima causa, promossa da Erminia e [OSCURATO:PERSONA] nel 1986, era stata dichiarata interrotta nel 2005 in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA] e, non essendo stata riassunta nel termine di sei mesi, si era estinta; la seconda causa era stata promossa il 27.2.2006, 10 anni dopo l'interruzione della precedente. Il Tribunale riteneva che fosse maturato il termine per l'usucapione abbreviata in favore dei convenuti, in presenza di acquisto a non domino fatto in buona fede; respingeva la domanda di demolire la porzione eretta sul mapp. 422 poiché, sulla base della CTU, non era stata confermata la violazione della distanza legale dal confine. Avverso detta sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale resistevano con distinte comparse Luciano, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, [OSCURATO:PERSONA], Silvio e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro. Questi ultimi proponevano altresì appello incidentale subordinato per essere eventualmente garantiti dai danti causa. Con sentenza n. 1045/2016, depositata in data 11.5.2016, la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido a rifondere le spese di lite. In particolare, la Corte di merito riteneva che l'atto di acquisto della proprietà sul mapp. 439 fosse stato trascritto in data 23.8.1974; che non vi erano ragioni per ritenere che il possesso sul mapp. 439 non fosse stato conseguito alla stipula della compravendita; che gli stessi appellanti avevano riconosciuto che i consorti Strappazzon si erano impossessati del fondo conteso, per cui, provato il possesso iniziale e quello finale, si presumeva anche quello intermedio (art. 1142 c.c.) e nella fattispecie non vi era prova che il possesso avesse subito un'interruzione naturale o una contestazione giuridica; che le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano generiche; che, quanto al mapp. 422, il CTU aveva accertato che le distanze regolamentari erano state rispettate. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di cinque motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., [laiviolazione artt. 1159, 2697 c.c. e 345 c.p.c. in relazione alla mancata produzione in giudizio da parte degli odierni resistenti [OSCURATO:PERSONA]/Brandalise della nota di trascrizione del titolo di acquisto a non domino e della prova della "debita" trascrizione del titolo di acquisto». Rilevava il ricorrente che la nota di trascrizione era stata prodotta dai resistenti in copia semplice nel corso del giudizio d'appello; con violazione delle disposizioni degli artt. 1159 e 2697 c.c., in quanto la prova della debita trascrizione del titolo di acquisto può essere data solo con la produzione della nota di trascrizione. Risulta pertanto violato il disposto dell'art. 345 c.p.c. in quanto non è consentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello e, comunque, la copia semplice della nota di trascrizione non è documento sufficiente a fornire la prova della compiuta trascrizione del titolo di acquisto. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - La Corte di merito ha osservato sul punto che il Tribunale aveva ritenuto che l'atto di compravendita del 1/8/1974 " è stato trascritto in data 23.08.1974 giusta annotazione del Notaio in calce al contratto doc. 3 attori..."; preso atto che tale affermazione trovava effettivo riscontro nel doc. 3 cit. e che gli appellanti non avevano minimamente revocato in dubbio la veridicità della attestazione notarile, "Eseguita la formalità di trascrizione all'ufficio dei registri immobiliari di Bassano del Grappa il 23.08.1974 al n. 3364 Reg. Gen. e n. 2942 Reg. part. con L. 3.300", la Corte d'appello ha concluso che l'atto in esame era stato realmente trascritto nella data e ai numeri suindicati (sentenza impugnata, pag. 6). 1.3. - [OSCURATO:PERSONA] del merito ha pertanto ritenuto assolto dalla parte l'onere di provare l'avvenuta trascrizione del titolo alla stregua della valutazione del dato documentale sopra riportato, né, in contrario avviso, possono essere invocate le pronunce citate dal ricorrente, in particolare in memoria, dato che, in ispecie, le pronunce 4842/19, 4726/19 e 17026/19 hanno riguardo alla necessaria produzione della nota di trascrizione sotto il profilo dell'oggetto, mentre nel caso che qui interessa, si fa solo questione di prova della trascrizione del titolo. 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex «Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., [la]violazione artt. 1143, 1159 e 2697 c.c., in relazione ai requisiti della buona fede e del momento acquisitivo del possesso ad usucapionem. Art. 360, comma 1 n.5 c.p.c.: omesso esame di circostanza decisiva per la controversia (testimonianza di [OSCURATO:PERSONA])». Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe fatto coincidere il momento acquisitivo del possesso da parte degli Strappazzon/Brandalise con il momento di formazione del titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, con violazione dell'art. 1143 c.c., in quanto la presunzione ivi stabilita non è applicabile alla fattispecie concreta. Il momento acquisitivo del possesso del bene che si intende usucapire deve essere provato da chi invoca l'usucapione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre la Corte di merito aveva dispensato i resistenti dall'onere probatorio. La Corte avrebbe dovuto valutare il materiale probatorio in atti e stabilire quando e in che modo i resistenti si erano impossessati del bene oggetto dell'eccepita usucapione. Collocato il momento acquisitivo del possesso in epoca successiva, avrebbe accertato che si era trattato di impossessamento unilaterale preceduto da detenzione precaria, come dimostra la testimonianza. 2.1. - Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 2.1. - La Corte d'appello ha rilevato che il teste Ceccon non aveva riferito alcun elemento contestuale alla compravendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rispondendo invece sui capitoli della citazione, ovvero sulla costruzione del fabbricato Strappazzon/Brandalise avviata "nel 1974-1975". Laddove la circostanza non era stata meglio specificata sotto il profilo cronologico: sicché non vi erano ragioni per ritenere che il possesso del mapp. 439 non era stato conseguito alla stipula della compravendita stessa [che menziona anche "la licenza di costruzione per casa di abitazione non di lusso già rilasciata dalla amministrazione su ciascun lotto di terreno compravenduto: sentenza impugna pagg. 6-7]. Si riconferma, dunque, la correttezza dell'assunto sotteso alla medesima ratio fondante un convincimento che il giudice dell'appello basa a sostegno del ragionamento decisorio; laddove, il controllo affidato a questa Corte non equivale alla revisione del medesimo, ossia alla opinione che l'ha condotta ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass.n. 25332 del 2014). E' infondata la prospettazione della inapplicabilità dell'art.1143 c.c., trattandosi di acquisto a non domino, e le pronunce citate, 1899/2011 e 19501/2015, hanno riguardo a diverso profilo, avendo affermato che la norma dell'art. 1143 cod.civ., secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso; deve, pertanto, escludersi che tale norma sia dettata per l'usucapione ventennale, perchè in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. E' inammissibile, infine, il vizio ex art.360 n.5 c.p.c., dedotto in termini di travisamento della testimonianza del Ceccon, atteso che nella specie si applica ratione temporis l'art.348 ter c.p.c. e, come rilevato nella pronuncia 24395/20, in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Nel motivo v'è infine un accenno al requisito della buona fede, che risulta oggetto del motivo successivo. 3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: omesso esame di motivo di appello», deducendo la nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello relativo alla mala fede nell'acquisto del possesso, indipendentemente dal momento che si ritenga di voler considerare come momento iniziale del possesso, e cioè anche per l'ipotesi in cui si intendesse far coincidere il momento acquisitivo del possesso con la data di formazione del titolo di acquisto a non domino. 3.1. - Il motivo è infondato. 3.2. -La Corte di merito ha esaminato il secondo motivo d'appello, col quale gli appellanti avevano contestato la pronuncia impugnata per avere ritenuto sussistente la buona fede nell'acquisto del possesso da parte degli acquirenti, e lo ha respinto, argomentando avuto riguardo alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], come ampiamente esposto sub 9, pagine 6 e 7 della pronuncia impugnata. 4. - Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ex «Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per motivazione illogica/contraddittoria». Il ricorrente assume la contraddittorietà della pronuncia impugnata, che da un lato ritiene che il possesso sarebbe provato dal riconoscimento del Todesco, che lo fa risalire alla costruzione della recinzione (1978/1980) e dall'altro, ritiene maturato il possesso utile ad usucapionem tra la data di acquisto a non domino (1/8/1974) e la notifica della citazione (1/4/1986). 4.1.- Il motivo è infondato. Il motivo è sostanzialmente basato su di una lettura non corretta della pronuncia impugnata; la Corte del merito, a pag. 7, sub 9, ha rilevato come non vi fossero ragioni per ritenere che il possesso non fosse stato conseguito alla stipula della compravendita, ed il Giudice del merito, nel respingere il terzo motivo, col quale la parte si doleva del ritenuto possesso continuativo, ha considerato la stessa affermazione degli appellanti, di riconoscimento dell'impossessamento, ed applicato il principio di cui all'art.1142 cc.. Ne consegue che non è individuabile alcuna contraddizione o incongruenza nel ragionamento della Corte d'appello, tale da ridondare nella nullità della pronuncia per impossibilità di ricostruire la ratio decidendi, che, invece, è pianamente evincibile alla stregua dei principi e degli argomenti addotti, 4.1. - Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: omessa risposta a motivo di appello; nullità della sentenza per motivazione illogica/arbitraria». Il ricorrente sostiene che ";la costruzione [OSCURATO:PERSONA] è costruita in parte sul fondo di proprietà Todesco (mapp.439) e in parte sul fondo Strappazzon-Brandalise (ex 422); che, se fondata la domanda di rivendica, tale immobile non può trovarsi a distanza regolamentare". 4.2.- Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha rilevato che dalla relazione del CTU, che aveva eseguito misurazioni non contestate dalle parti, risultavano rispettate le distanze regolamentari; tale rilievo di fatto non può essere rivisto nel presente giudizio; nel resto, è pianamente infondato il motivo, ove presupponga che il mappale 439 non sia stato usucapito dalla controparte. 5. - Il ricorso va complessivamente rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata difesa svolta da parte intimata. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 20147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris