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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38155/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 11 novembre 2022 la Corte d'appello di Torino: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. - in tal modo riqualificato il delitto di rapina contestato al capo A) -, per difetto dì querela; b) ha confermato la medesima decisione, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. (capo B) e per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585, in relazione agli artt. 576, primo comma, n. 1 e 61, n. 2, cod. pen. (capo C); c) ha, in conseguenza, rideterminato la pena inflitta al Sisti - in continuazione rispetto a quella di un anno e otto mesi di reclusione nonché di 400,00 euro di multa, irrogata con la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Torino del 10 dicembre 2017, irrevocabile il 10 ottobre 2020 - in complessivi sette mesi di reclusione e 150,00 euro di multa (sei mesi di reclusione e 100,00 euro di multa per il reato di cui al capo B, un mese dì reclusione e 50,00 euro dì multa per il reato di cui al capo C, ridotti, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. peri., a quattro mesi e venti giorni di reclusione e 100,00 euro di multa)

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp, att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa al momento della presentazione della denuncia.

Si sottolinea l'incongruenza del narrato della donna, con riguardo alla ricostruzione della vicenda e, in particolare, con riferimento al fatto che l'imputato avrebbe spinto la persona offesa, la quale, resasi conto di avere ricevuto, in cambio del telefono cellulare, banconote false, si era aggrappata alla portiera dell'autovettura del Sisti, finendo per cadere anche a causa della partenza del veicolo.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nell'individuare gli aumenti di pena per i reati di cui ai capi B e C, "tenuto conto delle già concesse attenuanti", senza precisare di quanto le pene fossero state diminuite in ragione delle stesse.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con L 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.La valutazione sulla credibilità della narrazione delle persona offesa è stata condotta dai giudici di merito nel quadro della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, innanzi tutto, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.

Ora, emerge in termini incontestati che la persona offesa è stata destinataria dei raggiri posti in essere dall'imputato, il quale, pacificamente, dopo averle comunicato di essere interessato all'acquisto del suo telefono cellulare, le aveva consegnato delle banconote false (il reato di cui al capo B non è oggetto di contestazione alcuna), per poi sottrarsi velocemente alle richieste della prima di restituirle l'apparecchio.

Siffatta ricostruzione rappresenta la cornice nella quale razionalmente la Corte territoriale ha collocato il gesto dell'uomo di spingere via la donna e di partire, nella evidente consapevolezza delle conseguenze che, secondo l'id quod plerumque accidit, scaturiscono da una simile condotta.

In tale contesto, le proposizioni che il ricorrente qualifica come massime di esperienza e con le quali la Corte territoriale non si sarebbe confrontata ("mentre si è seduti al volante o si parte o si spinge" o ancora "mentre si è seduti al volante si può partire e spingere insieme, ma non si riesce a spingere con violenza al punto da determinare la caduta di una persona in piedi e ben salda sulle proprie gambe") sono premesse prive di qualunque logico fondamento (e basti pensare che la prima è già smentita dalla seconda, che ammette la possibilità di un'azione simultanea; e ciò senza dire che gli effetti della spinta dipendono da fattori del tutto ignorati dalla tesi difensiva e trascurano il concorrente effetto del moto del veicolo).

In realtà, come ripetutamente ribadito da questa Corte, le massime di esperienza sono costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste e non possono essere confuse con mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit e insuscettibili di verifica empirica, o con una pretesa regola generale che risulta priva dì una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato continuato, delle circostanze relative ai reati "satellite" deve tenersi conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n, 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567 - 01): ciò che appunto la Corte territoriale ha fatto, valorizzando le stesse, al fine di determinare la complessiva entità dell'aumento in continuazione.

3. Alla pronuncia dì rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11 novembre 2022 la Corte d'appello di Torino: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. - in tal modo riqualificato il delitto di rapina contestato al capo A) -, per difetto dì querela; b) ha confermato la medesima decisione, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. (capo B) e per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585, in relazione agli artt. 576, primo comma, n. 1 e 61, n. 2, cod. pen. (capo C); c) ha, in conseguenza, rideterminato la pena inflitta al Sisti - in continuazione rispetto a quella di un anno e otto mesi di reclusione nonché di 400,00 euro di multa, irrogata con la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Torino del 10 dicembre 2017, irrevocabile il 10 ottobre 2020 - in complessivi sette mesi di reclusione e 150,00 euro di multa (sei mesi di reclusione e 100,00 euro di multa per il reato di cui al capo B, un mese dì reclusione e 50,00 euro dì multa per il reato di cui al capo C, ridotti, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. peri., a quattro mesi e venti giorni di reclusione e 100,00 euro di multa) 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp, att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa al momento della presentazione della denuncia. Si sottolinea l'incongruenza del narrato della donna, con riguardo alla ricostruzione della vicenda e, in particolare, con riferimento al fatto che l'imputato avrebbe spinto la persona offesa, la quale, resasi conto di avere ricevuto, in cambio del telefono cellulare, banconote false, si era aggrappata alla portiera dell'autovettura del Sisti, finendo per cadere anche a causa della partenza del veicolo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nell'individuare gli aumenti di pena per i reati di cui ai capi B e C, "tenuto conto delle già concesse attenuanti", senza precisare di quanto le pene fossero state diminuite in ragione delle stesse. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con L 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.La valutazione sulla credibilità della narrazione delle persona offesa è stata condotta dai giudici di merito nel quadro della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, innanzi tutto, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. Ora, emerge in termini incontestati che la persona offesa è stata destinataria dei raggiri posti in essere dall'imputato, il quale, pacificamente, dopo averle comunicato di essere interessato all'acquisto del suo telefono cellulare, le aveva consegnato delle banconote false (il reato di cui al capo B non è oggetto di contestazione alcuna), per poi sottrarsi velocemente alle richieste della prima di restituirle l'apparecchio. Siffatta ricostruzione rappresenta la cornice nella quale razionalmente la Corte territoriale ha collocato il gesto dell'uomo di spingere via la donna e di partire, nella evidente consapevolezza delle conseguenze che, secondo l'id quod plerumque accidit, scaturiscono da una simile condotta. In tale contesto, le proposizioni che il ricorrente qualifica come massime di esperienza e con le quali la Corte territoriale non si sarebbe confrontata ("mentre si è seduti al volante o si parte o si spinge" o ancora "mentre si è seduti al volante si può partire e spingere insieme, ma non si riesce a spingere con violenza al punto da determinare la caduta di una persona in piedi e ben salda sulle proprie gambe") sono premesse prive di qualunque logico fondamento (e basti pensare che la prima è già smentita dalla seconda, che ammette la possibilità di un'azione simultanea; e ciò senza dire che gli effetti della spinta dipendono da fattori del tutto ignorati dalla tesi difensiva e trascurano il concorrente effetto del moto del veicolo). In realtà, come ripetutamente ribadito da questa Corte, le massime di esperienza sono costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste e non possono essere confuse con mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit e insuscettibili di verifica empirica, o con una pretesa regola generale che risulta priva dì una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato continuato, delle circostanze relative ai reati "satellite" deve tenersi conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n, 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567 - 01): ciò che appunto la Corte territoriale ha fatto, valorizzando le stesse, al fine di determinare la complessiva entità dell'aumento in continuazione. 3. Alla pronuncia dì rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il