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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10800/2026

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tonio d'Asaro-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona della Dott.ssaParlato Simona, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaGabriella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicetaPiero-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2020/2021depositata il 28/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Mario [OSCURATO:PERSONA], al tempo proprietario di un immobile sito in Palermo, via NicolòGallo, 9, ricevuto in forza del testamento della madre [OSCURATO:PERSONA], laquale lo aveva, a sua volta, ricevuto per testamento dal marito [OSCURATO:PERSONA](nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto il 17/5/1988), aveva concesso in locazioneal figlio Piero l’appartamento suindicato con un contratto di locazionestipulato nel 1992, dietro corrispettivo della somma mensile di € 258,23.Il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA],Giuseppe, Adriana e [OSCURATO:PERSONA], i quali ottenevano, altresì, unprovvedimento di sequestro dei beni appartenenti all’asse ereditario.Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 10355/2005, poi passata ingiudicato, con cui il Tribunale di Palermo dichiarava la nullità per accertatafalsità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] e l’indegnità a succedere diGaetana Punzo.Nelle more quest’ultima era deceduta e conseguentemente anche iltestamento olografo, del 20.10.89, con cui la Punzo disponeva dei beniappartenuti al marito, legando tra l’altro l’immobile di via Gallo n.9 a MarioNiceta, era nullo.La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] veniva nominata amministratore dellacomunione ereditaria.Nel febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] stipulava un nuovo contratto di locazionedell’immobile oggetto del presente giudizio a favore del figlio Piero per lasomma mensile di € 250,00.Con citazione notificata il 3.03.2011 Liliana e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eAdriana, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa SimonaParlato n.q. di amministratore dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA] evocavanoinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in personadel suo procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarare lanullità ex art.1345 c.c., la simulazione assoluta e, comunque,l’inopponibilità del contratto di locazione dell’appartamento di via N. Gallon.9 stipulato il 01.02.2008 concluso tra Mario ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], nonchéNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026la condanna dei convenuti al versamento dei frutti civili dell’immobile ed alrisarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione del bene alla comunioneereditaria.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio RG. 3430/2011 contestando quantodedotto dagli attori.All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] ne dichiarava ildecesso, avvenuto il 18/3/2013, due settimane dopo che il suo patrimonioera stato attinto da un sequestro disposto dalla Sezione Misure diPrevenzione.Riassunto il giudizio nei confronti degli "eredi" di [OSCURATO:PERSONA], la figliaOlimpia [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo di non essere erede peraver espressamente rinunciato alla eredità del padre il 30/9/2014 echiedendo, pertanto, di essere estromessa dal giudizio e comunque il rigettodi ogni domanda proposta nei suoi confronti;[OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], si costituiva deducendodi non avere accettato l'eredità e di non poter essere destinataria didomande di condanna per debiti del defunto marito, il cui intero patrimonioera comunque stato sottoposto a sequestro di prevenzione pochi giorniprima del decesso.Con sentenza parziale n. 247/2017 il Tribunale rigettava “l’eccezione diestinzione del giudizio per mancata notificazione dell’atto di riassunzioneagli eredi del [OSCURATO:PERSONA]” affermando incidentalmente che Piero edOlimpia (figli di [OSCURATO:PERSONA]) – nonostante la rinuncia all'eredità paterna edil contratto di locazione in base al quale abitavano l'immobile - sarebberostati eredi puri e semplici di [OSCURATO:PERSONA] per possesso dei suoi beni relittiex art. 485 c.c.In relazione alla posizione della vedova Giacalone, il Tribunale prendevain causa comunque idonea a riassumere il giudizio.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con sentenza del 20 luglio 2019 il Tribunale rigettava la domanda di nullitàdel contratto di locazione, perché nel 1992 [OSCURATO:PERSONA] era unicoproprietario, mentre nel 2008 sarebbe stato almeno comproprietario proquota (1/18) dell'immobile di via Gallo, come tale legittimato a locarlo.Rigettava, altresì, la domanda di simulazione del contratto di locazione peril giudicato formatosi al riguardo sulla sentenza n.5182/2008 del [OSCURATO:PERSONA] (capo II della motivazione).Rigettava la domanda di risarcimento dei danni formulata in citazione perl'illegittima detenzione dell'immobile (capo VI della motivazione) perassenza di prova del pregiudizio.In parziale accoglimento delle domande, ordinava a [OSCURATO:PERSONA], OlimpiaNiceta e [OSCURATO:PERSONA] il rilascio dell’immobile di via NicolòGallo, n. 9, in favore della comunione ereditaria dei beni relitti da PietroNiceta, in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e degli attori.Condannava i convenuti al pagamento della somma di € 349.134,97 a titolodi frutti civili prodotti dall’immobile con decorrenza dall’anno 2008, comedeterminati dal c.t.u., oltre alla refusione delle spese di lite liquidate in baseallo scaglione indeterminabile.Avverso le sentenze, parziale e definitiva, proponevano separati appelliOlimpia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ilrigetto delle domande proposte in primo grado, con condanna alle spese dilite di entrambi i gradi del giudizio.Impugnavano la sentenza non definitiva nella parte in cui aveva rigettatol’eccezione di estinzione del giudizio; con il secondo motivo deducevanol’erroneità della decisione nella parte in cui aveva desunto la qualitàereditaria di [OSCURATO:PERSONA] dall’essere costei anagraficamente residentepresso l’immobile sito in via Gallo, in cui era semplice ospite del fratello;con il terzo motivo contestavano la sentenza definitiva nella parte in cuiaveva ordinato il rilascio dell’immobile, per contraddittorietà, giacché ilNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026contratto di locazione stipulato tra Piero e il padre [OSCURATO:PERSONA] era statoritenuto valido.Con il quarto motivo deducevano la contraddittorietà della condanna alpagamento dei frutti civili rispetto alla ritenuta validità del contratto e conil quinto motivo di appello censuravano il calcolo operato dal c.t.u. nelquantificare il valore locativo secondo le quotazioni del libero mercato.Infine, contestavano il cumulo tra rivalutazione ed interessi in assenza diprova del maggior danno.Nel procedimento riunito, [OSCURATO:PERSONA], oltre a riproporre parte dei motivi digravame già enunciati, censurava la sentenza n. 3623/2019 per avererigettato l’eccezione di difetto di legittimazione ad causam e per avereerroneamente ritenuto che il predetto [OSCURATO:PERSONA] fosse erede puro esemplice.Si costituiva nei tre giudizi [OSCURATO:PERSONA] quale di amministratore dellacomunione ereditaria dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodel gravame e la conferma di entrambe le sentenze impugnate.Liliana e [OSCURATO:PERSONA], Adriana, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] restavano contumaci.Con sentenza del 28 gennaio 2022 la Corte d’appello di Palermo, in parzialeaccoglimento degli appelli proposti, nelle cause riunite ed avverso lasentenza emessa dal Tribunale di Palermo emessa in data 29.8.2019,condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare ai ricorrenti in primo grado e all’appellata,la minor somma di € 23.327,86, oltre gli interessi legali dalla data delladomanda proposta in primo grado fino al soddisfo, a titolo di canoni dilocazione.Condannava, altresì, Piero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, a pagare ai ricorrenti in primo grado e all’appellata la somma di €85.000,00 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino alsoddisfo.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Rigettava gli appelli proposti avverso la sentenza non definitiva del 23marzo 2017 e confermava per la restante parte la sentenza definitiva.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi e depositanomemoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Con provvedimento reso in pari data questa Corte ha disposto la riunione alpresente procedimento di quello avente NRG 21028 del 2022 avente adoggetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la medesima sentenzadella Corte d’appello di Palermo.Motivi della decisioneCon il primo motivo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrentideducono la violazione e falsa applicazione dell'artt. 519 e 2697 c.c. e degliart.112 e 115 cpc - Nullità della vocatio della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per aver costeirinunciato all'eredità prima della riassunzione con atto in [OSCURATO:PERSONA] dicui le controparti non hanno contestato l'inserimento nel Registro delleSuccessioni (per la sola sig.ra [OSCURATO:PERSONA]).Deduce la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che il notaio che aveva ricevuto il suo atto dirinuncia all'eredità avrebbe posto in essere tutti gli adempimenti necessaria pubblicizzarla (registrandola all'ADE e trasmettendola - con atto a suavolta registrato - al Tribunale di Palermo per l'inserzione nel registro dellesuccessioni), adempimenti che non prevedono la trascrizione nei registriimmobiliari (inutile per atti che non comportano acquisti/rinunce relativi adiritti reali, ma solo la rinuncia alla delazione).

Le controparti non avrebberosollevato alcuna eccezione sulla regolarità formale della rinuncia osull'adempimento delle pubblicità prescritte dall'art. 519 c.c. in dataantecedente alla notifica della riassunzione, ragion per cui il dato andavaconsiderato come provato ed incontestato anche ex art.115 c.p.c.Il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell'articolo 366, n.6 c.p.c. poiché parte ricorrente si è limitata a dedurre che sarebbero statiNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026effettuati gli adempimenti necessari a pubblicizzare l'atto di rinunziaall'eredità a fronte di uno specifico rilievo da parte della Corte territorialedella assenza di tali adempimenti.Nello stesso modo la violazione dell'articolo 115 c.p.c. è dedottairritualmente poiché anche sotto tale profilo la parte si è limitata adaffermare che le controparti non avrebbero sollevato alcuna eccezione sullaregolarità formale della rinuncia, senza però trascrivere gli atti difensivisuccessivi a tale deduzione al fine di giustificare la non contestazione.Sotto entrambi i profili va infatti ribadito che quando il ricorso si fonda sudocumenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso,a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenzadi questa Corte:(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (intal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5,Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U, Sentenza n. 16887 del05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censurefondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente silimiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez.

U, Sentenzan. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, enon può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddovenel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito (Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950, Rv.664409 - 01)Di questi tre oneri, parte ricorrente non ne ha assolto nessuno.Con il secondo motivo si deduce, per la sola [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall'art. 360 n.4 cpc: Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulsecondo motivo d'appello.Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell'art. 485 c.c. per l'ipotesi in cui il secondomotivo d'appello fosse ritenuto oggetto di un rigetto implicito nella sentenzaimpugnata, [OSCURATO:PERSONA] era ospite del fratello, detentore qualificato inbase ad un contratto registrato opponibile ai terzi, e non poteva esercitarepoteri di fatto sul bene (per la sola sig.ra [OSCURATO:PERSONA]).I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sonoinfondati.La qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] non era stata posta in discussione,mentre la questione dibattuta dalle parti era quella della efficacia dellarinuncia all’eredità.La Corte ha implicitamente esaminato e superato la questione perché laqualità di erede è dedotta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] che in tale veste ha rinunciatoall’eredità.La Corte ha osservato che “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiaratodi rinunciare all’eredità del padre con atto pubblico in notaio del 30.9.2014,prima della notifica dell’atto di riassunzione, ma non si ha provadocumentale della trascrizione di tale rinuncia in data anteriore alla notifica,Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026ai fini della conoscibilità dei terzi”.

Tale ultimo profilo non è adeguatamentecontrastato neppure in questa sede per quanto si è detto con riferimentoalla prima censura.Con il quarto motivo, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., si lamenta laviolazione del giudicato formale e sostanziale (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.)e dell'art. 1591 c.c. - La condanna al maggior danno ex art. 1591 c.c. perla privazione della disponibilità dell’appartamento sarebbe contraria algiudicato formatosi sulla sentenza di primo grado ed anche all'art. 1591 c.c.per difetto di prova.Secondo le ricorrenti, gli odierni intimati non avrebbero impugnato il capodella sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza dirisarcimento danni per mancata restituzione dell'immobile (capo 6, pag.12“Non può trovare accoglimento la domanda attorea volta al risarcimento deidanni subiti dagli eredi comproprietari per l’inadempimento dell’obbligo direstituzione del bene immobile da parte dei resistenti, per la mancataallegazione da parte dei primi di elementi probatori dell’ulteriore dannosubito in conseguenza del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi dellostesso”).Sotto altro profilo la decisione violerebbe anche l’art. 1591 c.c. che, secondol’orientamento giurisprudenziale più accreditato, richiede la specifica provadell'esistenza del danno, in rapporto alle condizioni dell'immobile, alla suaubicazione e alle possibilità di nuova sua utilizzazione, nonché all'esistenzadi soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietrocorrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi di un'effettiva lesione delpatrimonio.Il motivo è inammissibile.Quanto al primo profilo, la parte ha dedotto l’esistenza del giudicato internoin violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. perché avrebbe dovuto trascrivere l’attodifensivo in appello degli odierni intimati al fine di dimostrare la mancataproposizione di un’impugnazione incidentale.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Quanto al secondo profilo, la decisione della Corte si fonda su unavalutazione in fatto del materiale probatorio, non sindacabile in questa sedese correttamente argomentata.Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato che “la prova del“maggior danno” subito dagli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] per la privazionedella disponibilità dell’appartamento, di cospicuo valore, protrattasi perdecenni, nasce dagli esiti della c.t.u., oltre che da tutti i contenziosi pendentitra le parti, da cui emerge che, l’uso esclusivo dell’appartamento ad operadegli appellanti e del loro dante causa è stato comunque produttivo di frutticivili mai corrisposti ai coeredi/comproprietari pro quota, a dimostrazionedell’agevole collocazione sul mercato del bene, ubicato in una zonaresidenziale della città, di dimensioni consistenti ed avente un elevatovalore locativo, puntualmente stimato dal c.t.u.”.Con il quinto motivo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., si lamenta laviolazione dell'art.754 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1295 c.c.Sostengono le ricorrenti che l'obbligazione in solido posta sulle eredieffettive o presunte di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere dichiarata parziale ex art.754 c.c.Le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (al motivo n.

VIII del ricorso 1817/19) e Giacalone (almotivo n.

VI del ricorso 330/20) deducono di avere contestato la propriacondanna in solido con i propri congiunti, invocando l'applicazionedell'art.754 c.c. in base al quale la responsabilità degli eredi per ilpagamento dei debiti ereditari grava su ciascuno in proporzione dellapropria quota ereditaria.La disposizione richiamata afferma che "Gli eredi sono tenuti verso icreditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente inproporzione della loro quota ereditaria per l'intero" ed esclude che essipossano essere condannati in solido per il pagamento di un debito delproprio dante causa.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Al contrario la Corte territoriale avrebbe affermato il principio secondo cui amente dell’art. 1295 c.c., l’erede del debitore in solido è nei rapporti esternia sua volta debitore solidale, ancorché in proporzione alla sua quota dieredità.Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisioneimpugnata.Secondo le ricorrenti la Corte avrebbe dovuto dichiarare ex art. 754 c.c. checiascuno degli eredi odierni ricorrenti è tenuto al pagamento della sommaliquidata nei limiti della quota di eredità di propria spettanza.La Corte ha affermato proprio tale principio, precisando che “a mentedell’art. 1295 c.c., l’erede del debitore in solido è nei rapporti esterni a suavolta debitore solidale, ancorché in proporzione alla sua quota di eredità”.Con il sesto motivo, in relazione all'art. 360 n.3 cpc entrambe le ricorrentideducono la violazione del DM 55/2014 - La liquidazione delle spese in €25.000€ supererebbe i valori per lo scaglione indeterminabile stabiliti dalDM 55/2014.In sostanza, secondo le ricorrenti, il motivo d'appello sulla mancataapplicazione dell'art. 92, co.2, c.p.c. e sulla violazione dei parametri dettatidal DM 55/2014 da parte del decisore di primo grado sarebbe stato rigettatodalla Corte d'Appello contraddittoriamente, giacché la stessa Corte avrebbefatto corretta applicazione proprio delle norme che il Tribunale avevaviolato, disponendo la compensazione al 50% delle spese del grado,liquidate con tale riduzione in € 3.750,00.Il motivo è inammissibile.La parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese,dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazionedei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gliimporti considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso inerrore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso checontenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidateNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026in eccesso rispetto alla tariffa massima. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del21/12/2017, Rv. 647175 - 01).Nel caso di specie il motivo è assolutamente generico sul punto.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Nel procedimento NRG 21028 del 2022 riunito al presente ex art. 335 c.p.c,[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c.(principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell’art. 101comma 2 c.p.c. (principio del contraddittorio) in relazione alla statuizione dicondanna dello stesso ricorrente al pagamento della somma di € 23.327,86,oltre interessi legali, a titolo di canoni di locazione calcolati dalla data diinizio della locazione al mese di febbraio 2016.Sostiene che gli attori non avrebbero proposto una domanda di condannadel ricorrente al pagamento dei canoni di locazione, avrebbero chiestopiuttosto la declaratoria di nullità del contratto di locazione e la conseguentecondanna del ricorrente al risarcimento dei danni per occupazione senzatitolo dell’immobile.

La Corte d’Appello avrebbe dunque travalicato i limitifissati dall’art. 112 c.p.c., incorrendo nel vizio di extra petizione.Il motivo è infondato poiché gli originari attori hanno proposto domanda peril pagamento dei frutti civili e cioè i canoni di locazione.Si legge nella sentenza impugnata che “Con atto di citazione ritualmentenotificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarinoMaria Gabriella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q.di amministratore dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredilegittimi di quest’ultimo, convennero, dinanzi al Tribunale di Palermo, NicetaPiero e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], per farvalere la nullità, ex art.1345 c.c., la simulazione assoluta o l’inopponibilitàdel contratto di locazione dell’appartamento di via N. Gallo n.9, piano IV,stipulato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e registrato a Palermo al n. 923 serie 3° 12, eottenere la condanna dei convenuti al pagamento, a vantaggio degli altricoeredi, dei frutti civili prodotti dall'uso esclusivo”.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026D’altra parte, in primo grado il Tribunale aveva condannato i convenutioriginari al pagamento della somma di € 349.134,97 a titolo di frutti civiliprodotti dall’immobile con decorrenza dall’anno 2008, come determinati dalc.t.u., oltre alla refusione delle spese di lite.Da quello che si legge in sentenza le censure relative ai canoni riguardavanola contraddittorietà della condanna al pagamento dei frutti civili rispetto allaritenuta validità del contratto e non l’inesistenza di una domanda dipagamento dei frutti civili (canoni) in favore dei coeredi.Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) incombinato disposto con l’art. dell’art. 101 comma 2 c.p.c. (principio delcontraddittorio) e con l’art. 2 della Legge 431/1998 A) in relazione allastatuizione di conferma della sentenza definitiva n. 3623/2019 emessa dalTribunale di Palermo in data 29.8.2019, con specifico riferimento all’ordinedi rilascio, entro la data del 31/1/2020, dell’immobile sito in Palermo, viaNicolò Gallo, 9 b) in relazione alla statuizione di condanna dell’odiernoricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA] e Maria MargheritaGiacalone, al pagamento della somma di € 85.000,00, oltre interessi legali,a titolo di risarcimento del danno ex art. 1591 c.c.La Corte d’Appello, incorrendo nel vizio di extra petizione, avrebbe dispostoil rilascio dell’immobile condotto in locazione a far data dalla scadenzanaturale del contratto, in mancanza di una domanda restitutoria fondatasulla intervenuta scadenza naturale del contratto.Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di € 85.000,00,oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. condecorrenza dalla data di scadenza del contratto, in mancanza di unadomanda risarcitoria fondata sulla tardiva restituzione del bene oltre lascadenza naturale del contratto.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con il secondo motivo il ricorrente deduce sostanzialmente che non visarebbe stata disdetta e che la richiesta di rilascio si fonderebbe su unacausa petendi diversa.Orbene, la Corte d’appello ha dato atto della validità del contratto dilocazione sulla base della pronuncia del Tribunale, ma ha ritenutosussistente la disdetta con riferimento al periodo successivo.Ha infatti argomentato che “[OSCURATO:PERSONA] era obbligato a rilasciare il benein forza della precedente sentenza, ma gli stessi attori in primo grado,nell’impugnare la validità del contratto di locazione, ne hanno richiesto ilrilascio, così esercitando validamente la facoltà di disdetta prevista dall’art.3 del contratto.

Ne consegue che gli appellanti sono obbligati a rilasciare ilbene perché detenuto in carenza di un valido titolo contrattuale attualmenteefficace.

In forza del rinnovo automatico per ulteriori 4 anni, previstodall’art. 3 del contratto e dall’art. 2 Legge 431/1998, la disdetta ha prodottoeffetti solo dal mese di febbraio dell’anno 2016, e da questa data gliappellanti erano tenuti a rilasciare l’immobile.”Orbene, la motivazione della Corte si fonda sulla interpretazione dell’art. 3del contratto di locazione, assumendo che la richiesta di declaratoria diinvalidità del contratto integrasse, quanto meno, una disdetta ex art. 3.

Atale argomentazione il ricorrente contrappone una diversa interpretazionesenza però enucleare alcuno dei criteri ermeneutici che consentono disollevare la questione in sede di legittimità.Infatti, al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stessoli abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/202609/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n.3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 519, 485 e 1141 del Codice civile, inrelazione alla conferma della sentenza n. 3623/2019 emessa dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui il ricorrente era statoerroneamente qualificato come erede di [OSCURATO:PERSONA], con specificoriferimento al mancato esame del motivo di appello II – C con il quale ilricorrente contestava tale attribuzione.La Corte d’Appello avrebbe implicitamente confermato la qualità di erede diMario [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe esaminato il motivo di appello sub II C.Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 132comma 2 n.4 c.p.c. e 111 comma 6 Cost. in relazione alla attribuzione alricorrente [OSCURATO:PERSONA] della qualità di coerede di [OSCURATO:PERSONA] e,contraddittoriamente, attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la qualità diunica erede di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle parti dellamotivazione riportate nel motivo di ricorso.I motivi, da trattare congiuntamente perché sovrapponibili, sonoinammissibili perché non si confrontano con la decisione della Corte che harilevato che prima della rinuncia cui fa riferimento il ricorrente, questi avevaacquisito la qualità di erede con sentenza passata in giudicato.Infatti, la Corte ha spiegato che “Quanto alla legittimazione ad causam degliNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026il Tribunale ha dichiarato la nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] l’indegnità a succedere della moglie [OSCURATO:PERSONA], travolgendo anche iltestamento redatto da quest’ultima a favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], conl’effetto che l’eredità si è devoluta per legge agli eredi legittimi.

Questi ultimiavevano promosso il giudizio di primo grado per far dichiarare l’invalidità ola simulazione del contratto di locazione, nelle more stipulato da NicetaMario con il figlio, [OSCURATO:PERSONA], dell’appartamento sito in via Gallo n. 9,facente parte dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1906).

La cennatasentenza del Tribunale è ormai passata in giudicato e l’accertamento dellaqualità di eredi legittimi degli attori è perciò definitivo”.Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.p.c. e conil D.M. 55/2014, nella parte in cui la Corte condanna il ricorrente alpagamento di spese di giudizio liquidate nella misura di € 25.254,00, oltreoneri accessori, con specifico riferimento al mancato esame del motivo diappello II – F con cui si contestava l’erronea determinazione delle spese.Il motivo è inammissibile.La parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese,dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazionedei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gliimporti considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso inerrore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso checontenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidatein eccesso rispetto alla tariffa massima. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del21/12/2017, Rv. 647175 - 01).Nel caso di specie il motivo è assolutamente generico sul punto e si traducein una reiterazione del corrispondente motivo di appello.Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 91,comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 5 del D.M.55/2014.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Sostiene che, per effetto della pronuncia di riforma parziale della sentenzadel Tribunale, la Corte avrebbe dovuto comunque procedere ad un nuovoregolamento delle spese processuali in relazione al giudizio di primo gradoe procedere ad una compensazione delle spese.Il motivo è inammissibile nella parte in cui chiede a questa Corte disindacare la decisione del giudice di appello di non compensareparzialmente le spese.

Il sindacato della Corte di cassazione è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto,esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesidi concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013,Rv. 627183 - 01).Per il resto la Corte ha solo rideterminato l’importo oggetto di condanna enon avrebbe dovuto procedere ad una diversa regolamentazione delle spesedi primo grado.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Nulla per le spese del presente giudizio attesa la mancata costituzione delleparti intimate.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi proposti da Olimpia e [OSCURATO:PERSONA] e MariaMargherita Giacolone.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 aprile 2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tonio d'Asaro-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona della Dott.ssaParlato Simona, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaGabriella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicetaPiero-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2020/2021depositata il 28/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Mario [OSCURATO:PERSONA], al tempo proprietario di un immobile sito in Palermo, via NicolòGallo, 9, ricevuto in forza del testamento della madre [OSCURATO:PERSONA], laquale lo aveva, a sua volta, ricevuto per testamento dal marito [OSCURATO:PERSONA](nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto il 17/5/1988), aveva concesso in locazioneal figlio Piero l’appartamento suindicato con un contratto di locazionestipulato nel 1992, dietro corrispettivo della somma mensile di € 258,23.Il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA],Giuseppe, Adriana e [OSCURATO:PERSONA], i quali ottenevano, altresì, unprovvedimento di sequestro dei beni appartenenti all’asse ereditario.Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 10355/2005, poi passata ingiudicato, con cui il Tribunale di Palermo dichiarava la nullità per accertatafalsità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] e l’indegnità a succedere diGaetana Punzo.Nelle more quest’ultima era deceduta e conseguentemente anche iltestamento olografo, del 20.10.89, con cui la Punzo disponeva dei beniappartenuti al marito, legando tra l’altro l’immobile di via Gallo n.9 a MarioNiceta, era nullo.La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] veniva nominata amministratore dellacomunione ereditaria.Nel febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] stipulava un nuovo contratto di locazionedell’immobile oggetto del presente giudizio a favore del figlio Piero per lasomma mensile di € 250,00.Con citazione notificata il 3.03.2011 Liliana e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eAdriana, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa SimonaParlato n.q. di amministratore dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA] evocavanoinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in personadel suo procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarare lanullità ex art.1345 c.c., la simulazione assoluta e, comunque,l’inopponibilità del contratto di locazione dell’appartamento di via N. Gallon.9 stipulato il 01.02.2008 concluso tra Mario ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], nonchéNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026la condanna dei convenuti al versamento dei frutti civili dell’immobile ed alrisarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione del bene alla comunioneereditaria.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio RG. 3430/2011 contestando quantodedotto dagli attori.All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] ne dichiarava ildecesso, avvenuto il 18/3/2013, due settimane dopo che il suo patrimonioera stato attinto da un sequestro disposto dalla Sezione Misure diPrevenzione.Riassunto il giudizio nei confronti degli "eredi" di [OSCURATO:PERSONA], la figliaOlimpia [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo di non essere erede peraver espressamente rinunciato alla eredità del padre il 30/9/2014 echiedendo, pertanto, di essere estromessa dal giudizio e comunque il rigettodi ogni domanda proposta nei suoi confronti;[OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], si costituiva deducendodi non avere accettato l'eredità e di non poter essere destinataria didomande di condanna per debiti del defunto marito, il cui intero patrimonioera comunque stato sottoposto a sequestro di prevenzione pochi giorniprima del decesso.Con sentenza parziale n. 247/2017 il Tribunale rigettava “l’eccezione diestinzione del giudizio per mancata notificazione dell’atto di riassunzioneagli eredi del [OSCURATO:PERSONA]” affermando incidentalmente che Piero edOlimpia (figli di [OSCURATO:PERSONA]) – nonostante la rinuncia all'eredità paterna edil contratto di locazione in base al quale abitavano l'immobile - sarebberostati eredi puri e semplici di [OSCURATO:PERSONA] per possesso dei suoi beni relittiex art. 485 c.c.In relazione alla posizione della vedova Giacalone, il Tribunale prendevain causa comunque idonea a riassumere il giudizio.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con sentenza del 20 luglio 2019 il Tribunale rigettava la domanda di nullitàdel contratto di locazione, perché nel 1992 [OSCURATO:PERSONA] era unicoproprietario, mentre nel 2008 sarebbe stato almeno comproprietario proquota (1/18) dell'immobile di via Gallo, come tale legittimato a locarlo.Rigettava, altresì, la domanda di simulazione del contratto di locazione peril giudicato formatosi al riguardo sulla sentenza n.5182/2008 del [OSCURATO:PERSONA] (capo II della motivazione).Rigettava la domanda di risarcimento dei danni formulata in citazione perl'illegittima detenzione dell'immobile (capo VI della motivazione) perassenza di prova del pregiudizio.In parziale accoglimento delle domande, ordinava a [OSCURATO:PERSONA], OlimpiaNiceta e [OSCURATO:PERSONA] il rilascio dell’immobile di via NicolòGallo, n. 9, in favore della comunione ereditaria dei beni relitti da PietroNiceta, in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e degli attori.Condannava i convenuti al pagamento della somma di € 349.134,97 a titolodi frutti civili prodotti dall’immobile con decorrenza dall’anno 2008, comedeterminati dal c.t.u., oltre alla refusione delle spese di lite liquidate in baseallo scaglione indeterminabile.Avverso le sentenze, parziale e definitiva, proponevano separati appelliOlimpia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ilrigetto delle domande proposte in primo grado, con condanna alle spese dilite di entrambi i gradi del giudizio.Impugnavano la sentenza non definitiva nella parte in cui aveva rigettatol’eccezione di estinzione del giudizio; con il secondo motivo deducevanol’erroneità della decisione nella parte in cui aveva desunto la qualitàereditaria di [OSCURATO:PERSONA] dall’essere costei anagraficamente residentepresso l’immobile sito in via Gallo, in cui era semplice ospite del fratello;con il terzo motivo contestavano la sentenza definitiva nella parte in cuiaveva ordinato il rilascio dell’immobile, per contraddittorietà, giacché ilNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026contratto di locazione stipulato tra Piero e il padre [OSCURATO:PERSONA] era statoritenuto valido.Con il quarto motivo deducevano la contraddittorietà della condanna alpagamento dei frutti civili rispetto alla ritenuta validità del contratto e conil quinto motivo di appello censuravano il calcolo operato dal c.t.u. nelquantificare il valore locativo secondo le quotazioni del libero mercato.Infine, contestavano il cumulo tra rivalutazione ed interessi in assenza diprova del maggior danno.Nel procedimento riunito, [OSCURATO:PERSONA], oltre a riproporre parte dei motivi digravame già enunciati, censurava la sentenza n. 3623/2019 per avererigettato l’eccezione di difetto di legittimazione ad causam e per avereerroneamente ritenuto che il predetto [OSCURATO:PERSONA] fosse erede puro esemplice.Si costituiva nei tre giudizi [OSCURATO:PERSONA] quale di amministratore dellacomunione ereditaria dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodel gravame e la conferma di entrambe le sentenze impugnate.Liliana e [OSCURATO:PERSONA], Adriana, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] restavano contumaci.Con sentenza del 28 gennaio 2022 la Corte d’appello di Palermo, in parzialeaccoglimento degli appelli proposti, nelle cause riunite ed avverso lasentenza emessa dal Tribunale di Palermo emessa in data 29.8.2019,condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare ai ricorrenti in primo grado e all’appellata,la minor somma di € 23.327,86, oltre gli interessi legali dalla data delladomanda proposta in primo grado fino al soddisfo, a titolo di canoni dilocazione.Condannava, altresì, Piero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, a pagare ai ricorrenti in primo grado e all’appellata la somma di €85.000,00 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino alsoddisfo.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Rigettava gli appelli proposti avverso la sentenza non definitiva del 23marzo 2017 e confermava per la restante parte la sentenza definitiva.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi e depositanomemoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Con provvedimento reso in pari data questa Corte ha disposto la riunione alpresente procedimento di quello avente NRG 21028 del 2022 avente adoggetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la medesima sentenzadella Corte d’appello di Palermo.Motivi della decisioneCon il primo motivo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrentideducono la violazione e falsa applicazione dell'artt. 519 e 2697 c.c. e degliart.112 e 115 cpc - Nullità della vocatio della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per aver costeirinunciato all'eredità prima della riassunzione con atto in [OSCURATO:PERSONA] dicui le controparti non hanno contestato l'inserimento nel Registro delleSuccessioni (per la sola sig.ra [OSCURATO:PERSONA]).Deduce la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che il notaio che aveva ricevuto il suo atto dirinuncia all'eredità avrebbe posto in essere tutti gli adempimenti necessaria pubblicizzarla (registrandola all'ADE e trasmettendola - con atto a suavolta registrato - al Tribunale di Palermo per l'inserzione nel registro dellesuccessioni), adempimenti che non prevedono la trascrizione nei registriimmobiliari (inutile per atti che non comportano acquisti/rinunce relativi adiritti reali, ma solo la rinuncia alla delazione). Le controparti non avrebberosollevato alcuna eccezione sulla regolarità formale della rinuncia osull'adempimento delle pubblicità prescritte dall'art. 519 c.c. in dataantecedente alla notifica della riassunzione, ragion per cui il dato andavaconsiderato come provato ed incontestato anche ex art.115 c.p.c.Il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell'articolo 366, n.6 c.p.c. poiché parte ricorrente si è limitata a dedurre che sarebbero statiNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026effettuati gli adempimenti necessari a pubblicizzare l'atto di rinunziaall'eredità a fronte di uno specifico rilievo da parte della Corte territorialedella assenza di tali adempimenti.Nello stesso modo la violazione dell'articolo 115 c.p.c. è dedottairritualmente poiché anche sotto tale profilo la parte si è limitata adaffermare che le controparti non avrebbero sollevato alcuna eccezione sullaregolarità formale della rinuncia, senza però trascrivere gli atti difensivisuccessivi a tale deduzione al fine di giustificare la non contestazione.Sotto entrambi i profili va infatti ribadito che quando il ricorso si fonda sudocumenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso,a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenzadi questa Corte:(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (intal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5,Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censurefondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente silimiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenzan. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, enon può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddovenel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv.664409 - 01)Di questi tre oneri, parte ricorrente non ne ha assolto nessuno.Con il secondo motivo si deduce, per la sola [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall'art. 360 n.4 cpc: Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulsecondo motivo d'appello.Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell'art. 485 c.c. per l'ipotesi in cui il secondomotivo d'appello fosse ritenuto oggetto di un rigetto implicito nella sentenzaimpugnata, [OSCURATO:PERSONA] era ospite del fratello, detentore qualificato inbase ad un contratto registrato opponibile ai terzi, e non poteva esercitarepoteri di fatto sul bene (per la sola sig.ra [OSCURATO:PERSONA]).I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sonoinfondati.La qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] non era stata posta in discussione,mentre la questione dibattuta dalle parti era quella della efficacia dellarinuncia all’eredità.La Corte ha implicitamente esaminato e superato la questione perché laqualità di erede è dedotta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] che in tale veste ha rinunciatoall’eredità.La Corte ha osservato che “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiaratodi rinunciare all’eredità del padre con atto pubblico in notaio del 30.9.2014,prima della notifica dell’atto di riassunzione, ma non si ha provadocumentale della trascrizione di tale rinuncia in data anteriore alla notifica,Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026ai fini della conoscibilità dei terzi”. Tale ultimo profilo non è adeguatamentecontrastato neppure in questa sede per quanto si è detto con riferimentoalla prima censura.Con il quarto motivo, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., si lamenta laviolazione del giudicato formale e sostanziale (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.)e dell'art. 1591 c.c. - La condanna al maggior danno ex art. 1591 c.c. perla privazione della disponibilità dell’appartamento sarebbe contraria algiudicato formatosi sulla sentenza di primo grado ed anche all'art. 1591 c.c.per difetto di prova.Secondo le ricorrenti, gli odierni intimati non avrebbero impugnato il capodella sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza dirisarcimento danni per mancata restituzione dell'immobile (capo 6, pag.12“Non può trovare accoglimento la domanda attorea volta al risarcimento deidanni subiti dagli eredi comproprietari per l’inadempimento dell’obbligo direstituzione del bene immobile da parte dei resistenti, per la mancataallegazione da parte dei primi di elementi probatori dell’ulteriore dannosubito in conseguenza del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi dellostesso”).Sotto altro profilo la decisione violerebbe anche l’art. 1591 c.c. che, secondol’orientamento giurisprudenziale più accreditato, richiede la specifica provadell'esistenza del danno, in rapporto alle condizioni dell'immobile, alla suaubicazione e alle possibilità di nuova sua utilizzazione, nonché all'esistenzadi soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietrocorrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi di un'effettiva lesione delpatrimonio.Il motivo è inammissibile.Quanto al primo profilo, la parte ha dedotto l’esistenza del giudicato internoin violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. perché avrebbe dovuto trascrivere l’attodifensivo in appello degli odierni intimati al fine di dimostrare la mancataproposizione di un’impugnazione incidentale.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Quanto al secondo profilo, la decisione della Corte si fonda su unavalutazione in fatto del materiale probatorio, non sindacabile in questa sedese correttamente argomentata.Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato che “la prova del“maggior danno” subito dagli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] per la privazionedella disponibilità dell’appartamento, di cospicuo valore, protrattasi perdecenni, nasce dagli esiti della c.t.u., oltre che da tutti i contenziosi pendentitra le parti, da cui emerge che, l’uso esclusivo dell’appartamento ad operadegli appellanti e del loro dante causa è stato comunque produttivo di frutticivili mai corrisposti ai coeredi/comproprietari pro quota, a dimostrazionedell’agevole collocazione sul mercato del bene, ubicato in una zonaresidenziale della città, di dimensioni consistenti ed avente un elevatovalore locativo, puntualmente stimato dal c.t.u.”.Con il quinto motivo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., si lamenta laviolazione dell'art.754 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1295 c.c.Sostengono le ricorrenti che l'obbligazione in solido posta sulle eredieffettive o presunte di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere dichiarata parziale ex art.754 c.c.Le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (al motivo n. VIII del ricorso 1817/19) e Giacalone (almotivo n. VI del ricorso 330/20) deducono di avere contestato la propriacondanna in solido con i propri congiunti, invocando l'applicazionedell'art.754 c.c. in base al quale la responsabilità degli eredi per ilpagamento dei debiti ereditari grava su ciascuno in proporzione dellapropria quota ereditaria.La disposizione richiamata afferma che "Gli eredi sono tenuti verso icreditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente inproporzione della loro quota ereditaria per l'intero" ed esclude che essipossano essere condannati in solido per il pagamento di un debito delproprio dante causa.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Al contrario la Corte territoriale avrebbe affermato il principio secondo cui amente dell’art. 1295 c.c., l’erede del debitore in solido è nei rapporti esternia sua volta debitore solidale, ancorché in proporzione alla sua quota dieredità.Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisioneimpugnata.Secondo le ricorrenti la Corte avrebbe dovuto dichiarare ex art. 754 c.c. checiascuno degli eredi odierni ricorrenti è tenuto al pagamento della sommaliquidata nei limiti della quota di eredità di propria spettanza.La Corte ha affermato proprio tale principio, precisando che “a mentedell’art. 1295 c.c., l’erede del debitore in solido è nei rapporti esterni a suavolta debitore solidale, ancorché in proporzione alla sua quota di eredità”.Con il sesto motivo, in relazione all'art. 360 n.3 cpc entrambe le ricorrentideducono la violazione del DM 55/2014 - La liquidazione delle spese in €25.000€ supererebbe i valori per lo scaglione indeterminabile stabiliti dalDM 55/2014.In sostanza, secondo le ricorrenti, il motivo d'appello sulla mancataapplicazione dell'art. 92, co.2, c.p.c. e sulla violazione dei parametri dettatidal DM 55/2014 da parte del decisore di primo grado sarebbe stato rigettatodalla Corte d'Appello contraddittoriamente, giacché la stessa Corte avrebbefatto corretta applicazione proprio delle norme che il Tribunale avevaviolato, disponendo la compensazione al 50% delle spese del grado,liquidate con tale riduzione in € 3.750,00.Il motivo è inammissibile.La parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese,dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazionedei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gliimporti considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso inerrore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso checontenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidateNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026in eccesso rispetto alla tariffa massima. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del21/12/2017, Rv. 647175 - 01).Nel caso di specie il motivo è assolutamente generico sul punto.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Nel procedimento NRG 21028 del 2022 riunito al presente ex art. 335 c.p.c,[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c.(principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell’art. 101comma 2 c.p.c. (principio del contraddittorio) in relazione alla statuizione dicondanna dello stesso ricorrente al pagamento della somma di € 23.327,86,oltre interessi legali, a titolo di canoni di locazione calcolati dalla data diinizio della locazione al mese di febbraio 2016.Sostiene che gli attori non avrebbero proposto una domanda di condannadel ricorrente al pagamento dei canoni di locazione, avrebbero chiestopiuttosto la declaratoria di nullità del contratto di locazione e la conseguentecondanna del ricorrente al risarcimento dei danni per occupazione senzatitolo dell’immobile. La Corte d’Appello avrebbe dunque travalicato i limitifissati dall’art. 112 c.p.c., incorrendo nel vizio di extra petizione.Il motivo è infondato poiché gli originari attori hanno proposto domanda peril pagamento dei frutti civili e cioè i canoni di locazione.Si legge nella sentenza impugnata che “Con atto di citazione ritualmentenotificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarinoMaria Gabriella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q.di amministratore dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredilegittimi di quest’ultimo, convennero, dinanzi al Tribunale di Palermo, NicetaPiero e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], per farvalere la nullità, ex art.1345 c.c., la simulazione assoluta o l’inopponibilitàdel contratto di locazione dell’appartamento di via N. Gallo n.9, piano IV,stipulato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e registrato a Palermo al n. 923 serie 3° 12, eottenere la condanna dei convenuti al pagamento, a vantaggio degli altricoeredi, dei frutti civili prodotti dall'uso esclusivo”.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026D’altra parte, in primo grado il Tribunale aveva condannato i convenutioriginari al pagamento della somma di € 349.134,97 a titolo di frutti civiliprodotti dall’immobile con decorrenza dall’anno 2008, come determinati dalc.t.u., oltre alla refusione delle spese di lite.Da quello che si legge in sentenza le censure relative ai canoni riguardavanola contraddittorietà della condanna al pagamento dei frutti civili rispetto allaritenuta validità del contratto e non l’inesistenza di una domanda dipagamento dei frutti civili (canoni) in favore dei coeredi.Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) incombinato disposto con l’art. dell’art. 101 comma 2 c.p.c. (principio delcontraddittorio) e con l’art. 2 della Legge 431/1998 A) in relazione allastatuizione di conferma della sentenza definitiva n. 3623/2019 emessa dalTribunale di Palermo in data 29.8.2019, con specifico riferimento all’ordinedi rilascio, entro la data del 31/1/2020, dell’immobile sito in Palermo, viaNicolò Gallo, 9 b) in relazione alla statuizione di condanna dell’odiernoricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA] e Maria MargheritaGiacalone, al pagamento della somma di € 85.000,00, oltre interessi legali,a titolo di risarcimento del danno ex art. 1591 c.c.La Corte d’Appello, incorrendo nel vizio di extra petizione, avrebbe dispostoil rilascio dell’immobile condotto in locazione a far data dalla scadenzanaturale del contratto, in mancanza di una domanda restitutoria fondatasulla intervenuta scadenza naturale del contratto.Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di € 85.000,00,oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. condecorrenza dalla data di scadenza del contratto, in mancanza di unadomanda risarcitoria fondata sulla tardiva restituzione del bene oltre lascadenza naturale del contratto.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con il secondo motivo il ricorrente deduce sostanzialmente che non visarebbe stata disdetta e che la richiesta di rilascio si fonderebbe su unacausa petendi diversa.Orbene, la Corte d’appello ha dato atto della validità del contratto dilocazione sulla base della pronuncia del Tribunale, ma ha ritenutosussistente la disdetta con riferimento al periodo successivo.Ha infatti argomentato che “[OSCURATO:PERSONA] era obbligato a rilasciare il benein forza della precedente sentenza, ma gli stessi attori in primo grado,nell’impugnare la validità del contratto di locazione, ne hanno richiesto ilrilascio, così esercitando validamente la facoltà di disdetta prevista dall’art.3 del contratto. Ne consegue che gli appellanti sono obbligati a rilasciare ilbene perché detenuto in carenza di un valido titolo contrattuale attualmenteefficace. In forza del rinnovo automatico per ulteriori 4 anni, previstodall’art. 3 del contratto e dall’art. 2 Legge 431/1998, la disdetta ha prodottoeffetti solo dal mese di febbraio dell’anno 2016, e da questa data gliappellanti erano tenuti a rilasciare l’immobile.”Orbene, la motivazione della Corte si fonda sulla interpretazione dell’art. 3del contratto di locazione, assumendo che la richiesta di declaratoria diinvalidità del contratto integrasse, quanto meno, una disdetta ex art. 3. Atale argomentazione il ricorrente contrappone una diversa interpretazionesenza però enucleare alcuno dei criteri ermeneutici che consentono disollevare la questione in sede di legittimità.Infatti, al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stessoli abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/202609/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n.3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 519, 485 e 1141 del Codice civile, inrelazione alla conferma della sentenza n. 3623/2019 emessa dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui il ricorrente era statoerroneamente qualificato come erede di [OSCURATO:PERSONA], con specificoriferimento al mancato esame del motivo di appello II – C con il quale ilricorrente contestava tale attribuzione.La Corte d’Appello avrebbe implicitamente confermato la qualità di erede diMario [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe esaminato il motivo di appello sub II C.Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 132comma 2 n.4 c.p.c. e 111 comma 6 Cost. in relazione alla attribuzione alricorrente [OSCURATO:PERSONA] della qualità di coerede di [OSCURATO:PERSONA] e,contraddittoriamente, attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la qualità diunica erede di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle parti dellamotivazione riportate nel motivo di ricorso.I motivi, da trattare congiuntamente perché sovrapponibili, sonoinammissibili perché non si confrontano con la decisione della Corte che harilevato che prima della rinuncia cui fa riferimento il ricorrente, questi avevaacquisito la qualità di erede con sentenza passata in giudicato.Infatti, la Corte ha spiegato che “Quanto alla legittimazione ad causam degliNumero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026il Tribunale ha dichiarato la nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] l’indegnità a succedere della moglie [OSCURATO:PERSONA], travolgendo anche iltestamento redatto da quest’ultima a favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], conl’effetto che l’eredità si è devoluta per legge agli eredi legittimi. Questi ultimiavevano promosso il giudizio di primo grado per far dichiarare l’invalidità ola simulazione del contratto di locazione, nelle more stipulato da NicetaMario con il figlio, [OSCURATO:PERSONA], dell’appartamento sito in via Gallo n. 9,facente parte dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1906). La cennatasentenza del Tribunale è ormai passata in giudicato e l’accertamento dellaqualità di eredi legittimi degli attori è perciò definitivo”.Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.p.c. e conil D.M. 55/2014, nella parte in cui la Corte condanna il ricorrente alpagamento di spese di giudizio liquidate nella misura di € 25.254,00, oltreoneri accessori, con specifico riferimento al mancato esame del motivo diappello II – F con cui si contestava l’erronea determinazione delle spese.Il motivo è inammissibile.La parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese,dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazionedei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gliimporti considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso inerrore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso checontenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidatein eccesso rispetto alla tariffa massima. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del21/12/2017, Rv. 647175 - 01).Nel caso di specie il motivo è assolutamente generico sul punto e si traducein una reiterazione del corrispondente motivo di appello.Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 91,comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 5 del D.M.55/2014.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Sostiene che, per effetto della pronuncia di riforma parziale della sentenzadel Tribunale, la Corte avrebbe dovuto comunque procedere ad un nuovoregolamento delle spese processuali in relazione al giudizio di primo gradoe procedere ad una compensazione delle spese.Il motivo è inammissibile nella parte in cui chiede a questa Corte disindacare la decisione del giudice di appello di non compensareparzialmente le spese. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto,esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesidi concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013,Rv. 627183 - 01).Per il resto la Corte ha solo rideterminato l’importo oggetto di condanna enon avrebbe dovuto procedere ad una diversa regolamentazione delle spesedi primo grado.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Nulla per le spese del presente giudizio attesa la mancata costituzione delleparti intimate.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi proposti da Olimpia e [OSCURATO:PERSONA] e MariaMargherita Giacolone.Numero registro generale 20071/2022Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 10800/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 aprile 2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 10800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris