CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 42343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alla quantificazione delle spese di rappresentanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 11 gennaio 2022 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica procedeva ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. alla integrazione del dispositivo di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data 27 ottobre 2021 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] inserendo la seguente statuizione: "Accertata la responsabilità degli imputati e rigettata la domanda di provvisionale, condanna [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali, IVA e CPA." 2.Ha proposto ricorso avverso siffatta ordinanza il Miele, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art.444 e ss. cod. proc. pen. In particolare, in sede di emissione della sentenza in data 27 ottobre 2021, il Tribunale in composizione monocratica non disponeva alcuna statuizione in relazione alle spese processuali della costituita parte civile, ammessa al gratuito patrocinio e depositaria unicamente di relativa nota spese. Solo a seguito di richiesta di correzione di errore materiale presentata in cancelleria dal difensore di parte civile, il giudice emetteva l'ordinanza impugnata. Siffatta ordinanza è stata emessa in violazione di legge in quanto: - Ha emesso un giudizio di accertamento di penale responsabilità che esula dalla struttura del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti; - Ha statuito sulla richiesta di provvisionale e di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile, laddove la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. non può contenere statuizioni in favore della parte civile se non nei limiti delle spese di rappresentanza processuale. 2.2.Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disciplina della liquidazione delle spese della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In particolare, l'ordinanza integrativa del dispositivo, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di rappresentanza processuale sostenute dalla parte civile, ha omesso di disporre a favore dello Stato la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese per essa sostenute. Ha altresì omesso di motivare sulle voci riferibili all'attività svolta e sulla congruità della somma liquidata. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui in seguito. 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. L' ordinanza in questione è errata nella parte in cui ha dichiarato, in motivazione e poi in dispositivo: "accertata la responsabilità degli imputati e, rigettata la domanda di provvisionale, condanna [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede". La statuizione di affermazione della responsabilità penale e la condanna al risarcimento del danno è, infatti, contraria al dettato dell'art. 444, comma 2, c.p.p., secondo cui "se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda" e quindi non può emettere una pronuncia di affermazione di responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni, seppure generica. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Per censurare l'omessa statuizione in ordine alle spese, la parte civile avrebbe dovuto proporre ricorso in cassazione direttamente contro la sentenza di patteggiamento del 27.10.2021, e non attendere l'ordinanza di correzione di errore materiale. Infatti, codesta Corte ha affermato (sez. 5, n. 13111 del 26/01/2016, Rv. 267624)che "è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiannento che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata -e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. -ma implicante valutazioni sia in ordine all'amnnissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione". Essendo stata omessa nella sentenza originaria la statuizione in ordine alle spese, era tale omissione che la parte civile doveva impugnare con ricorso in cassazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma in data 27 sett