CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17135/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ZAGARELLA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Inglese unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1566/2023depositata il 12/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6657/2024Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 17135/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Con sentenza n. 586/2022 del 7.4.2022, il Tribunale di Siracusa haaccolto la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corresponsabili in solidoe in via concorrente con il [OSCURATO:PERSONA], appaltatore-committente, ed in partiuguali tra loro, nella rispettiva qualità di progettista e direttore dei lavori,e li ha condannati a tenere indenne l’attore dal pagamento e/o dalrisarcimento dei danni non riparabili e dalle spese da sostenere perl’eliminazione di quelli riparabili nella misura di due terzi dell’intero, dannidi cui alla sentenza n. 672/2014 di definizione del giudizio n. 299/2008R.G. - Tribunale di Siracusa, promosso, ex artt. 1667 e 1668 c.c., daiproprietari degli immobili siti nella palazzina realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] con lasua impresa edile. In tale giudizio era rimasto accertato che i solaiinterpiano di detto stabile non soddisfacevano i requisiti acustici passiviimposti – per gli edifici di nuova costruzione – dalla L. 447/95 e dalsuccessivo D.P.C.M. 05.12.97, di attuazione della normativa primaria. IlCarbone, su tale presupposto, deduceva che la responsabilità di detti viziandasse in realtà ascritta all’Arch. [OSCURATO:PERSONA] – a suo tempoincaricato delle opere di progettazione dello stabile – nonché all’Ing.[OSCURATO:PERSONA], incaricato della [OSCURATO:PERSONA], per aver consentito laposa in opera di detti solai interpiano ancorché inidonei ad assicurare unadeguato isolamento acustico degli ambienti di vita domestica. Nel corsodel giudizio di primo grado veniva autorizzata la chiamata in causa diPietro [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituiva. Il tribunale, disattese le eccezioni diinammissibilità, di decadenza e di prescrizione della domanda attorea,formulate dai convenuti – sulla base del rilievo che trattavasi di “azione diaccertamento di responsabilità nei rapporti interni, nei confronti di chi, conla propria azione e/o omissione, abbia concorso alla verificazione deidanni, atteso che il presente giudizio trae origine dalla condanna e dalleconseguenziali obbligazioni di cui alla sentenza 627/2014 ed è diretto a farvalere la (co)-responsabilità dei convenuti sulla base del contratto d’operaNumero registro generale 6657/2024Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 17135/2026Data pubblicazione 31/05/2026ex art. 2229 c.c., per la quale è legittima la chiamata in un giudizioconseguenziale, non configurando quello presupposto ipotesi dilitisconsorzio necessario” – riteneva provata sia la sussistenza dei vizi chela responsabilità concorrente dei convenuti, posto che “nessuna prova èstata addotta che possa escludere la responsabilità sia del progettista chedel direttore dei lavori. Non è stata data prova alcuna che le opereeseguite in difformità al progetto approvato e predisposto siano stateeseguite “in variante” all’insaputa o contro la volontà del progettista e deldirettore dei lavori”.2. Con sentenza n. 1566/2023 pubblicata il 12/09/2023, la Corte d’appellodi Catania, in accoglimento degli appelli proposti dal Zagarella edall’[OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato ledomande formulate dal [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti.3. Avverso tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, notificato il 12marzo 2024, affidato a cinque motivi.4. Si difendono con separati controricorsi lo Zagarella e l’[OSCURATO:PERSONA]. Èrimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].5. Tutte le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost. nonché artt. 101, 112 e 183 c.p.c.., in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c. e nullità della sentenza e/o del procedimento perviolazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché artt. 101, 112 e 183 c.p.c., inrelazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenzae/o del procedimento per non aver sottoposto al contraddittorio laquestione rilevata d'ufficio. Lamenta che la Corte di appello avrebbetravalicato i limiti del devolutum nella parte in cui ha esaminato e posto afondamento della propria decisione una questione (la carenza diNumero registro generale 6657/2024Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 17135/2026Data pubblicazione 31/05/2026legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio esitato con la sentenza n.672/2014), non rilevabile d’ufficio, fattuale ed estranea alla materia delcontendere, che non è stata mai dibattuta dalle parti nel corso del giudiziodi merito di primo e di secondo grado, introducendo nel processo un titolonuovo e diverso da quello enunciato dalle parti a sostegno delle rispettivedomande ed eccezioni.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza permancanza di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 4, c.p.c. e violazione dell’art. 2229 c.c. e, altresì, falsaapplicazione di legge per aver sussunto la domanda attorea nell’alveodell’art 1667 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Ilricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione,poiché la Corte territoriale ha provveduto a riqualificare la domandachiesto, dimostrato e precisato – ai sensi dell’art. 2229 c.c. e ss., senzaesporre le ragioni di diritto e di fatto che hanno condotto alla suddettariqualificazione della domanda. Inoltre, conseguentemente alla predettariqualificazione, la Corte è incorsa nel vizio di violazione di legge poiché haerroneamente negato l’applicazione dell’art. 2229 c.c. e ss., nonché,simmetricamente, è incorsa nel vizio di falsa applicazione di legge di cuiall’art. 1667 c.c., per aver sussunto la fattispecie concreta entro unanorma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, siriferisce ad altro.3. Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. si deduceviolazione dell’art. 2229 c.c. e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., peraver ritenuto necessaria la proposizione di appello incidentale. Il ricorrentelamenta che la Corte territoriale, a seguito ed in conseguenza dellaviolazione di cui al secondo motivo (errata qualificazione della domanda)ha erroneamente affermato che il [OSCURATO:PERSONA], avendo agito in citazione aisensi dell’art. 1667 c.c., norma sulla quale il giudice di primo gradoNumero registro generale 6657/2024Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 17135/2026Data pubblicazione 31/05/2026avrebbe fondato la propria decisione senza tenere conto della mutatiolibelli effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] con le note ex art. 183 n. 1 c.p.c. per farvalere la qualificazione della domanda come ex art. 2229 c.c., avrebbedovuto proporre appello incidentale subordinato.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento perviolazione degli artt. 112, 183, 184 e 189 c.p.c. nonché dell’art. 342 c.p.c.Lamenta che il Giudice del gravame ha erroneamente ritenutoinammissibile la riproposizione in appello delle istanze istruttorieconsistenti nella richiesta di ammissione della prova per testi avanzate daparte ricorrente in primo grado con note ex art. 183, n. 2, c.p.c., al fine didimostrare che, anche a voler considerare applicabile ai professionisti l’art.1667 c.c., i termini di decadenza ivi previsti, tanto per la denuncia dei vizi(60 giorni dalla scoperta) quanto per l’esercizio dell’azione (due anni dalgiorno della consegna dell’opera), erano stati interrotti dal [OSCURATO:PERSONA].5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1176 ess. c.c., in correlazione alla normativa di cui agli artt. 2230 e ss. c.c., inmateria di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale. Censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la decisione resa dalprimo Giudice in ordine all’accertamento della responsabilità delprogettista e del direttore dei lavori desumendo – in violazione dellenorme in epigrafe richiamate – che ai fini dell’accertamentodell’adempimento dell’obbligazione assunta dal progettista e dal direttoredei lavori sia sufficiente un comportamento conforme a diligenza ordinariae in ogni caso meramente formale.6. Occorre, in via preliminare, evidenziare che la sentenza impugnata sifonda su due distinte rationes decidendi. La prima, svolta da pag. 18 apag. 20, relativa alla inammissibilità di una domanda di “regresso” neiNumero registro generale 6657/2024Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 17135/2026Data pubblicazione 31/05/2026confronti del progettista e direttore dei lavori, quali corresponsabili dei vizie difetti dell’opera in relazione ai quali gli acquirenti dell’immobilerealizzato dal [OSCURATO:PERSONA] (quale costruttore-venditore) avevano azionato lagaranzia ex art. 1667 c.c. ed alla inammissibile mutatio libelli verificatasiquando il [OSCURATO:PERSONA], solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., avrebbe chiestoil riconoscimento di una responsabilità contrattuale dei convenuti, ai sensidell’art. 2229 c.c.; la seconda, svolta a pag. 21, relativa all’insussistenzadi ogni profilo di responsabilità “propriamente professionale” in capo alprogettista e direttore dei lavori in relazione ai vizi dedotti e già oggettodell’accertamento contenuto nella sentenza n. 672/2014 emessa tra gliacquirenti degli immobili e il [OSCURATO:PERSONA].7. Ciò posto, i primi tre motivi censurano, sotto diversi profili, la primadelle due rationes, mentre il quinto censura la seconda. Il quarto motivo -che attinge la sentenza impugnata nella parte in cui “ha erroneamenteritenuto inammissibile la riproposizione in appello delle domandeistruttorie avanzate da parte ricorrente” – è, infine, riconducibile anch’essoalla prima ratio decidendi, essendo le prove non ammesse in ogni casovolte a provare il rispetto dei termini di decadenza imposti dall’art. 1667c.c.8. Assume priorità logica l’esame del quinto motivo, con il quale si censurala sentenza d’appello nella parte in cui ha accertato l’insussistenza diresponsabilità in capo agli odierni controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente progettista e direttore dei lavori.8.1. Orbene, esso risulta inammissibile per difetto di specificità. L'oneredi specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme dilegge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellaNumero registro generale 6657/2024Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 17135/2026Data pubblicazione 31/05/2026sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un.n. 23745 del 28/10/2020). Va, inoltre, sottolineato che la deduzione delvizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fattomateriale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd.vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dalgiudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estraneaalla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa laricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere delgiudice di merito (Cass., n. 6035 del 13/03/2018).9. Nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente si limita a lamentare chela Corte d’appello avrebbe omesso “ogni verifica sulla portata in concretodell'inadempimento addebitato al prestatore d'opera intellettuale” ed agenericamente indicare il contenuto degli obblighi del progettista edirettore dei lavori facendo riferimento astratto al “contratto”, al“progetto”, al “capitolato” ed alle “regole della buona tecnica”, riportandouna serie di pronunce di questa Corte sul tema, senza specificare in alcunmodo quale parte di detti atti, che non vengono né riprodotti, né allegati,imponesse una condotta diversa e, dunque, quale fosse l’inadempimentospecifico in concreto addebitato ai singoli professionisti convenuti.10. In secondo luogo, va rilevato, così palesandosi anche l’infondatezzadel motivo, che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalricorrente, la sentenza non afferma affatto, in astratto, che “ai finidell’accertamento dell’adempimento dell’obbligazione assunta dalprogettista e dal direttore dei lavori sia sufficiente un comportamentoconforme a diligenza ordinaria e in ogni caso meramente formale” (pag. 4del ricorso) e che, dunque, “fosse sufficiente ad escludere la responsabilitàNumero registro generale 6657/2024Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 17135/2026Data pubblicazione 31/05/2026delle controparti la circostanza che le schede tecniche dei pannelliinsonorizzanti rispondevano alle caratteristiche ricercate” (pag. 23),avendo la Corte d’appello affermato, all’esito di un apprezzamento di fattoin relazione al caso concreto, come tale insindacabile in sede di legittimità,che “secondo quanto pure asseverato dal c.t.u. “la ditta costruttrice deisolai [OSCURATO:PERSONA] nelle prime schede tecniche non prescriveval’installazione del tappetino fonoassorbente, cosa che ha fatto in un 2°tempo”, vale a dire dopo aver evidentemente riconosciuto la sommarietàdelle indicazioni tecniche già fornite e che, onde ottenersi un adeguatoisolamento acustico, andasse invece raccomandata che tra solaio emassetto fosse pure posto in opera tappetino fonoassorbente”, da tantofacendone discendere la sussistenza di un legittimo affidamento in ordinealle “indicazioni fornite dalla “scheda tecnica” in un primo tempo acclusada detta fornitrice “[OSCURATO:PERSONA]” al materiale di costruzione”.11. Consolidandosi, per tale ragione, la motivazione fatta oggetto delquinto motivo di ricorso (aggiuntiva, come detto, rispetto a quellacensurata con i primi quattro motivi), tanto basta a determinarel’inammissibilità dell’intero ricorso. Invero, le questioni oggetto deirestanti motivi di ricorso non possono essere esaminate, perché,quand’anche fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza dipassare in giudicato sulla motivazione alternativa, non idoneamentecensurata con il quinto motivo. Va, infatti, dato seguito al principiosecondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlasul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità,delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili,per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre,alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 5102 del 26/02/2024;Numero registro generale 6657/2024Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 17135/2026Data pubblicazione 31/05/2026Cass. n. 11493 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in senso analogo già Cass. Sez. Un. n.7931 del 29/3/2013; Cass. n. 2108 del 14/2/2012).12. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile.In virtù del principio di soccombenza, il ricorrente va condannato alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore deicontroricorrenti, così come liquidate in dispositivo.13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ognuno, in euro 5.800,00,oltre a euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14 maggio 2026IL PRESIDENTEAugusto Tatangelo