CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35831/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16031/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - Oggetto: vittime terrorismo – esenzione irpef –rimborso - termine avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5919/07/20 depositata in data 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il diniego di rimborso delle ritenute IRPEF operate su ratei pensionistici versati nel periodo 2004/2016; - la CTP adita rigettava il ricors o; - il [OSCURATO:PERSONA] appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata accoglieva il gravame ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso delle somme in parola; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità di cui al controricorso; il medesimo risulta specifico quanto al motivo proposto e autosufficiente nella indicazione degli elementi necessari a questa Corte per la comprensione e la decisione della questione di diritto posta; - venendo all’esame del ricorso, il solo motivo, illustrato con articolata memoria, censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente applicato l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 mentre nel caso di specie andava applicato l’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 il quale prevede che il termine biennale per l’azione di rimborso decorra dalla data in cui si è verificato il presupposto legittimante l’esenzione fiscale, che non può essere la riliquidazione della pensione bensì il riconoscimento dello statuto di vittima del terrorismo, derivando da tale momento il diritto al beneficio fiscale che dunque sui ratei di pensione pregressi doveva essere richiesto nel termine di due anni; - il motivo è fondato, decidendo il Collegio in difformità dalla proposta del Consigliere relatore (Cass. SS. UU. n. 8999 del 2009); - è pacifico in atti, e risulta chiaramente dalla sentenza gravata, che il [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto “vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice” con decreti del Ministero dell’Interno n. 559/C/3E/CC.11 del 22.8.2001 e 28.4.2006, ai sensi della L. n. 206/2004; successivamente, con decreto n. 173 del 19.7.2017 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – CNA – [OSCURATO:PERSONA] di Quiescenza comunicava agli Enti preposti e al medesimo sig. [OSCURATO:PERSONA] la riliquidazione della pensione con il riconoscimento altresì dell’esenzione dall’imposta sul reddito persone fisiche di cui all’art. 3, comma 2, della L. 3.8.2004 n. 206, con decorrenza dal 26.8.2004; - altrettanto incontestato è il fatto ch e con istanza inviata e mezzo PEC del 29.1.2018 il sig. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva alla competente Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’INPS, quale sostituto di imposta, a titolo di IRPEF dal 26.8.2004 al 31.12.2016; - orben e, il discrimine tra la disciplina del rimborso d'imposta ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e il termine per la proposizione della domanda (giudiziale) di restituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cit., secondo il pacifico orientamento di questa Corte (Cass. 15/05/2019, n. 12919), al quale il Collegio intende dare continuità, è segnato dal fatto che la disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38, cit., attiene all'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine, mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in una data posteriore a quella del pagamento della stessa, trova applicazione l'art. 21, comma 2, cit., norma residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 28565/2019); - nel presente caso, ritiene il Collegio che il presupposto per la restituzione va individuato non nel provvedimento di riliquidazione, con il quale è stata rideterminato l’importo della pensione a partire dal 26.8.2004, ma nel provvedimento in cui è stato riconosciuto al contribuente lo status di vittima del terrorismo; la riliquidazione avvenuta nel 2004, in concreto, non ha fatto sorgere in capo al contribuente un diritto che questi non aveva in precedenza, rideterminando semplicemente una rettifica del quantum, mentre il diritto alla detassazione è da riferirsi alla data del d.M. di riconoscimento dello status di vittima del terrorismo; - conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che statuirà anche