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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 18127/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ori=1:=1:ttratz=1:i=si, ridotta per il rito a anni 2, a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.

Il giudice può dunque scegliere se applicare la sospensione o la revoca del titolo abilitativo e deve pertanto motivare adeguatamente le proprie determinazioni.

Nel caso in disamina, nel quale non era contestata alcuna delle aggravanti che comportano l'obbligatorietà della revoca, il giudice non ha applicato la misura della revoca della patente di guida, ma quella della sospensione, per la durata di 2 anni e mesi 8 (pena base 4 o anni ridotta di un terzo ex art. 222, comma 2 bis d.Lgs. 285/992), motivando in modo congruo ed esente da vizi logici alla luce delle conseguenze della condotta delle gravissime responsabilità della conducente dell'autovettura e delle violazioni poste in essere alle norme del codice della strada circostanze — posto che la ricorrente eccedeva la velocità prevista di 24 km/h- che impongono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria nella sua massima estensione.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ori=1:=1:ttratz=1:i=si, ridotta per il rito a anni 2, a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen. Il giudice può dunque scegliere se applicare la sospensione o la revoca del titolo abilitativo e deve pertanto motivare adeguatamente le proprie determinazioni. Nel caso in disamina, nel quale non era contestata alcuna delle aggravanti che comportano l'obbligatorietà della revoca, il giudice non ha applicato la misura della revoca della patente di guida, ma quella della sospensione, per la durata di 2 anni e mesi 8 (pena base 4 o anni ridotta di un terzo ex art. 222, comma 2 bis d.Lgs. 285/992), motivando in modo congruo ed esente da vizi logici alla luce delle conseguenze della condotta delle gravissime responsabilità della conducente dell'autovettura e delle violazioni poste in essere alle norme del codice della strada circostanze — posto che la ricorrente eccedeva la velocità prevista di 24 km/h- che impongono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria nella sua massima estensione. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18127/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris