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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 24218/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 12 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione, è stata respinta la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le sentenze emesse dallo stesso giudice il 6 novembre 2014 (per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ed il 18 dicembre 2014 (per reati in materia di armi).

L'istanza era stata avanzata ai sensi dell'art. 188 disp, att. cod. proc. pen. ma il Pubblico ministero non aveva prestato il proprio consenso non ravvisando l'unicità del disegno criminoso.

Il giudice di merito ha ritenuto non sufficiente, ai fini della chiesta continuazione, la circostanza che i reati fossero stati accertati nella stessa data e che le armi e la sostanza stupefacente fossero stati occultati nel medesimo sito.

Ha inoltre rilevato come tra i reati non vi fosse alcuna affinità, se non nella comune natura illecita della detenzione di armi e della sostanza stupefacente, né che gli stessi potessero ritenersi espressione di una forma di controllo del territorio.

2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 111, sesto comma Cost., 125, comma 3 e 671, comma 2, cod. proc. pen.

In particolare, ha eccepito la violazione della disciplina relativa alla individuazione della nozione di «unicità del disegno criminoso» e la mancanza del percorso motivazionale idoneo a comprendere il ragionamento del giudice adito.

Il provvedimento non avrebbe preso adeguatamente in considerazione l'arco temporale durante il quale sono stati commessi i reati e la loro finalizzazione a mantenere il controllo del territorio.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza non ha tenuto conto del fatto che, al fine di riconoscere il vincolo della continuazione, è sufficiente la sussistenza di alcuni degli indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso.

Nel compiere l'operazione ermeneutica finalizzata a verificare la configurabilità della continuazione, il giudicante non ha esaminato il contenuto delle sentenze con le quali è stata descritta l'operatività della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto territoriale nel quale sono stati commessi i reati per i quali è stata chiesta l'unificazione.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di cassazione nella composizione tesa ad assicurare la massima funzione nomofilattica ha deciso che «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Nel caso di specie, il ricorrente, sin dall'istanza presentata davanti al giudice dell'esecuzione, ha allegato a fondamento della stessa, quale motivo pressochè esclusivo, la finalizzazione delle condotte a garantire alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] il controllo del territorio.

Ulteriormente ha richiamato la circostanza della consumazione dei reati nello stesso luogo, essendo stati accertati in occasione della medesima perquisizione eseguita il 21 gennaio 2014 presso un ovile ed altri immobili di [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Su entrambi gli aspetti il Tribunale di Locri ha fornito una motivazione adeguata, coerente e priva di evidenti vizi di logicità.

Quanto alla contestualità dell'accertamento, ha rilevato come la stessa non possa, in sé, ritenersi espressiva della deliberazione di un unico programma criminoso comprensivo di tutti i reati accertati in occasione della perquisizione, né che la detenzione di una piccola quantità di sostanza stupefacente possa, al pari degli altri reati accertati, considerarsi manifestazione o mezzo di controllo del territorio.

Nel ricorso la motivazione è stata censurata lamentando, sostanzialmente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in ragione della mancata analisi di tutte le argomentazioni svolte dalla difesa.

E' stato compiuto un reiterato riferimento alle motivazioni «ulteriori» addotte a supporto dell'istanza, senza, tuttavia, specificare in cosa esse siano consistite in maniera tale da rendere, effettivamente, apprezzabile il dedotto vizio motivazionale.

A ben vedere, dunque, l'unico elemento fattuale asseritamente mal valutato sarebbe costituito dalla mancata considerazione della funzionalità delle condotte delittuose accertate a carico di [OSCURATO:PERSONA] al controllo del territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, si tratta di argomento analizzato e disatteso nei congrui termini sopra riportati.

In questa sede di legittimità, sul punto, è stata sollecitata una non consentita rinnovata valutazione di tale elemento fattuale.

Va, quindi, applicata la costante giurisprudenza di legittimità, ribadita, di recente, secondo cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativannente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 12 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione, è stata respinta la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le sentenze emesse dallo stesso giudice il 6 novembre 2014 (per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ed il 18 dicembre 2014 (per reati in materia di armi). L'istanza era stata avanzata ai sensi dell'art. 188 disp, att. cod. proc. pen. ma il Pubblico ministero non aveva prestato il proprio consenso non ravvisando l'unicità del disegno criminoso. Il giudice di merito ha ritenuto non sufficiente, ai fini della chiesta continuazione, la circostanza che i reati fossero stati accertati nella stessa data e che le armi e la sostanza stupefacente fossero stati occultati nel medesimo sito. Ha inoltre rilevato come tra i reati non vi fosse alcuna affinità, se non nella comune natura illecita della detenzione di armi e della sostanza stupefacente, né che gli stessi potessero ritenersi espressione di una forma di controllo del territorio. 2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 111, sesto comma Cost., 125, comma 3 e 671, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, ha eccepito la violazione della disciplina relativa alla individuazione della nozione di «unicità del disegno criminoso» e la mancanza del percorso motivazionale idoneo a comprendere il ragionamento del giudice adito. Il provvedimento non avrebbe preso adeguatamente in considerazione l'arco temporale durante il quale sono stati commessi i reati e la loro finalizzazione a mantenere il controllo del territorio. Secondo il ricorrente, l'ordinanza non ha tenuto conto del fatto che, al fine di riconoscere il vincolo della continuazione, è sufficiente la sussistenza di alcuni degli indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso. Nel compiere l'operazione ermeneutica finalizzata a verificare la configurabilità della continuazione, il giudicante non ha esaminato il contenuto delle sentenze con le quali è stata descritta l'operatività della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto territoriale nel quale sono stati commessi i reati per i quali è stata chiesta l'unificazione. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di cassazione nella composizione tesa ad assicurare la massima funzione nomofilattica ha deciso che «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Nel caso di specie, il ricorrente, sin dall'istanza presentata davanti al giudice dell'esecuzione, ha allegato a fondamento della stessa, quale motivo pressochè esclusivo, la finalizzazione delle condotte a garantire alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] il controllo del territorio. Ulteriormente ha richiamato la circostanza della consumazione dei reati nello stesso luogo, essendo stati accertati in occasione della medesima perquisizione eseguita il 21 gennaio 2014 presso un ovile ed altri immobili di [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Su entrambi gli aspetti il Tribunale di Locri ha fornito una motivazione adeguata, coerente e priva di evidenti vizi di logicità. Quanto alla contestualità dell'accertamento, ha rilevato come la stessa non possa, in sé, ritenersi espressiva della deliberazione di un unico programma criminoso comprensivo di tutti i reati accertati in occasione della perquisizione, né che la detenzione di una piccola quantità di sostanza stupefacente possa, al pari degli altri reati accertati, considerarsi manifestazione o mezzo di controllo del territorio. Nel ricorso la motivazione è stata censurata lamentando, sostanzialmente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in ragione della mancata analisi di tutte le argomentazioni svolte dalla difesa. E' stato compiuto un reiterato riferimento alle motivazioni «ulteriori» addotte a supporto dell'istanza, senza, tuttavia, specificare in cosa esse siano consistite in maniera tale da rendere, effettivamente, apprezzabile il dedotto vizio motivazionale. A ben vedere, dunque, l'unico elemento fattuale asseritamente mal valutato sarebbe costituito dalla mancata considerazione della funzionalità delle condotte delittuose accertate a carico di [OSCURATO:PERSONA] al controllo del territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, si tratta di argomento analizzato e disatteso nei congrui termini sopra riportati. In questa sede di legittimità, sul punto, è stata sollecitata una non consentita rinnovata valutazione di tale elemento fattuale. Va, quindi, applicata la costante giurisprudenza di legittimità, ribadita, di recente, secondo cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativannente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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