CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione e euro 600 di multa per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto a un soggetto rimasto ignotodue grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per aver detenuto nella propria abitazione, a fini di spaccio, 49 grammidi marijuana e, ritenuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma del 09/06/2021, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni sei, mesi sei di relcusione e euro 23.600,00 di multa. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, perché la detenzione dei 49 gr.di stupefacente era finalizzata all’uso personale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato che la cessione dei 2 grammi di marijuana è chiaramente indicativa della destinazione a terzi anche della sostanza detenuta in casa, pari a 49 grammi di marijuana, unitamente a un bilancino di precisione e a delle bustine per confezionare le singole dosi. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01