CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19122/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lise Lucienne e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonchéDe [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3563/2019 del 9settembre 2019.Numero registro generale 12235/2020Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 19122/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3563/2019, ha, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Belluno, n. 431/2015, accolto l’appello diElise [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], revocato il decreto opposto econdannato le due appellanti e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di €6.336,74, oltre accessori e interessi a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso ehanno proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.La Procura generale della Corte di cassazione, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare i ricorsi.Il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali hanno presentato delle notedi deposito.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Nelle more del giudizio sono stati depositati atti datati 19 marzo 2026 conil quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (erede, assieme a [OSCURATO:PERSONA], diLandfried [OSCURATO:PERSONA]) hanno rinunciato, rispettivamente, al ricorso principalee al controricorso e al ricorso incidentale.Tali atti risultano sottoscritti da tutte le parti e dai loro difensori peraccettazione, con richiesta di compensazione delle spese.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo con riferimento siaal ricorso principale sia al ricorso incidentale.2) Il processo è dichiarato estinto per intervenuta rinuncia delle parti.Numero registro generale 12235/2020Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 19122/2026Le spese di lite sono compensate fra le parti, stante l’accordo fra di loroData pubblicazione 11/06/2026intervenuto.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrentee delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,se dovuto, attesa la ragione della decisione. P.Q.M- dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia;- compensa fra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco