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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19122/2026

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lise Lucienne e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonchéDe [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3563/2019 del 9settembre 2019.Numero registro generale 12235/2020Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 19122/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3563/2019, ha, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Belluno, n. 431/2015, accolto l’appello diElise [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], revocato il decreto opposto econdannato le due appellanti e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di €6.336,74, oltre accessori e interessi a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso ehanno proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.La Procura generale della Corte di cassazione, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare i ricorsi.Il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali hanno presentato delle notedi deposito.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Nelle more del giudizio sono stati depositati atti datati 19 marzo 2026 conil quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (erede, assieme a [OSCURATO:PERSONA], diLandfried [OSCURATO:PERSONA]) hanno rinunciato, rispettivamente, al ricorso principalee al controricorso e al ricorso incidentale.Tali atti risultano sottoscritti da tutte le parti e dai loro difensori peraccettazione, con richiesta di compensazione delle spese.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo con riferimento siaal ricorso principale sia al ricorso incidentale.2) Il processo è dichiarato estinto per intervenuta rinuncia delle parti.Numero registro generale 12235/2020Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 19122/2026Le spese di lite sono compensate fra le parti, stante l’accordo fra di loroData pubblicazione 11/06/2026intervenuto.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrentee delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,se dovuto, attesa la ragione della decisione.

P.Q.M- dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia;- compensa fra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lise Lucienne e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonchéDe [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3563/2019 del 9settembre 2019.Numero registro generale 12235/2020Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 19122/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3563/2019, ha, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Belluno, n. 431/2015, accolto l’appello diElise [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], revocato il decreto opposto econdannato le due appellanti e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di €6.336,74, oltre accessori e interessi a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso ehanno proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.La Procura generale della Corte di cassazione, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare i ricorsi.Il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali hanno presentato delle notedi deposito.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Nelle more del giudizio sono stati depositati atti datati 19 marzo 2026 conil quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (erede, assieme a [OSCURATO:PERSONA], diLandfried [OSCURATO:PERSONA]) hanno rinunciato, rispettivamente, al ricorso principalee al controricorso e al ricorso incidentale.Tali atti risultano sottoscritti da tutte le parti e dai loro difensori peraccettazione, con richiesta di compensazione delle spese.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo con riferimento siaal ricorso principale sia al ricorso incidentale.2) Il processo è dichiarato estinto per intervenuta rinuncia delle parti.Numero registro generale 12235/2020Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 19122/2026Le spese di lite sono compensate fra le parti, stante l’accordo fra di loroData pubblicazione 11/06/2026intervenuto.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrentee delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,se dovuto, attesa la ragione della decisione. P.Q.M- dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia;- compensa fra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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