CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermi- nando la pena inflitta, ha confermato la penale responsabilità del predetto per il reato di cui all'art. 612, comma 2, e 660, cod. pen. (così riqualificata l'originaria contestazione); - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione circa l'eccessiva quantificazione della pena, la mancata conces- sione delle attenuanti generiche e l'illogica subordinazione della pur concessa sospensione condizionale della pena all'effettivo risarcimento dei danni, non è consentito in sede di legittimità in quanto a) il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e dei precedenti penali emersi a carico dell'imputato, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai ca- noni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale. D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui al- l'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; b) le attenuanti generiche non risultano essere state chieste in appello e, comunque, per il relativo diniego è sufficiente che il giudice abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27, Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217); c) la censura afferente al risarcimento del danno (quale condizione per la sospensione condizionale della pena) è, anch'essa, formulata per la prima volta in questa sede e, comunque, genericamente formulata, in assenza di specifiche censure afferenti la disposizione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle