CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00214/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., è manifestamente infondato attesa la puntuale ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale (cfr., pag. 4 della sentenza in cui i giudici di secondo grado hanno spiegato che la vendita "on line" ha determinato, nel caso in esame, "un effettivo vantaggio perché le modalità della transazione ... gli hanno consentito di procurarsi un vantaggio derivante dall'impossibilità della p.o. di verificare l'effettiva esistenza dei biglietti e l'effettiva disponibilità degli stessi in capo al sedicente venditore" e di "schermare la propria identità"); rilevato che per il delitto di truffa realizzato "on line" ovvero con mezzi idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione il legislatore, con la legge 90 del 2024, ha introdotto una aggravante speciale, inserendo, nel comma 2 dell'art. 640 cod. pen., il n. 2-ter procedibile a querela di parte che risulta tuttavia essere stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione resa in data 3/05/2018 presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Gianicolense quando, dopo aver esposto il fatto, aveva chiesto di chiesto di costituirsi parte civile nell'istaurando procedimento penale e dichiarato di sporgere "formale denuncia e querela nei confronti delle persone responsabili dei fatti indicati e ne chiedo la punizione a rigore di legge" (cfr., dalla denuncia querela del Santaera); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il