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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28093/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché, pur indicando una violazione di legge, mira in realtà alla rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio; considerato che i giudici del merito hanno esplicitato il proprio convincimento, non sindacabile in questa sede (cfr. pag. 6 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, moralmente partecipe dei reati dal momento dell'ideazione a quello della fuga successiva all'esecuzione materiale ad opera del correo); considerato che il secondo motivo di ricorso, sull'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché nell'individuazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, sufficientemente argomentando sul punto (cfr. pag. 6 sul contributo rilevante dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 'n data 1 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché, pur indicando una violazione di legge, mira in realtà alla rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio; considerato che i giudici del merito hanno esplicitato il proprio convincimento, non sindacabile in questa sede (cfr. pag. 6 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, moralmente partecipe dei reati dal momento dell'ideazione a quello della fuga successiva all'esecuzione materiale ad opera del correo); considerato che il secondo motivo di ricorso, sull'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché nell'individuazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, sufficientemente argomentando sul punto (cfr. pag. 6 sul contributo rilevante dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 'n data 1 lug
Sentenza Cassazione n. 28093/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris