CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31702-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Canicattì, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 60, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 865/2020 della Corte di appello di PALERMO, depositata in data 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di quattro intimazioni di pagamento delle somme portate da altrettante cartelle di pagamento che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva non essergli mai state notificate, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti erariali, con la sentenza in epigrafe indicate la Corte di appello di Palermo accoglieva tale eccezione limitatamente a tre cartelle di pagamento e la rigettava invece con riferimento ad una cartella di pagamento riportante un credito per imposta di registro, che sosteneva essere soggetta a prescrizione decennale. 2. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replicava l'intimata. 3. In vista dell'adunanza fissata dinanzi alla Sottosezione della Terza Sezione civile di questa Corte, il ricorrente depositava memoria. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 100529 del 2022 la Sottosezione della Terza Sezione civile di questa Corte rimetteva la causa a questa Sottosezione. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deducendo, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2948 e 2953 cod. civ. nonché 615 cod. proc. civ. censura la statuizione d'appello che aveva escluso il decorsa del termine prescrizionale con riferimento alla cartella di pagamento portante un credito per imposta di registro, sostenendo che, in mancanza di pronuncia giudiziale, il termine di prescrizione dei crediti erariali era quinquennale in quanto la mancata opposizione alla cartella di pagamento aveva prodotto la stabilità del credito ma non la conversione del termine prescrizionale da quinquennale a decennale. 2. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato. 3. Al riguardo pare opportuno ricordare il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), secondo cui «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente interpretato tale principio ritenendo soggetto a prescrizione decennale il credito per imposta di registro portato dalla cartella impugnata. E tale statuizione è conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; conf. Cass. n. 26798 del 2020, non massimata). 4. E', invece, inammissibile la questione della mancanza di prova della regolarità della notifica della cartella in esame, posta dal contribuente nella memoria depositata in atti, giacché la statuizione d'appello, che dà atto della regolare notifica della cartella, con conseguente definitività della pretesa in essa incorporata per omessa impugnazione nei termini, non è stata fatta oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione, sicché sulla questione si è formato il giudicato interno. 5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione delle spese processuali sul presupposto della soccombenza parziale, senza tenere conto «della domanda sostanziale e dell'esito del giudizio» e, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto quella espressa dalla Corte d'appello in punto di spese processuali era una motivazione meramente apparente. 6. Entrambe le censure sono infondate e vanno rigettate. 7. Quanto alla seconda, da esaminarsi preliminarmente per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, osserva il Collegio che la sentenza della Corte d'appello in punto di spese processuali contiene una chiara rado decidendi, ben individuabile nella soccombenza reciproca, e ciò basta per escludere la dedotta apparenza motivazionale (arg. da Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016; Cass.n. 21801 del 2019). 8. La prima censura è infondata alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» (Cass. n. 30592 del 2017; conf. Cass. n. 14459 del 2021). Si è inoltre affermato che «In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C. ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei presupposti della soccombenza reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua richiesta in corso di causa)» (Cass. n. 516 del 2020). 9. Il ricorso va, quindi, rigettato senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello