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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 07850/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VENAFROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo, ha proposto ricorso per cassazione agli effetti civili, a ministero del difensore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro del 21 settembre 2023 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'addebito di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen. per difetto di rituale querela.

E' stato enunciato un unico motivo di ricorso, che ha fatto riferimento ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere, il giudice onorario, erroneamente affermato l'assenza della condizione di procedibilità.

L'esplicita istanza di punizione dei responsabili è stata in realtà presentata con duplice "verbale di denuncia-querela" formalizzato dinanzi ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2021 e in data 19 ottobre 2021, integrativo del precedente; nel corpo dell'atto, la persona offesa, poi costituita parte civile, ha espressamente enunciato i fatti di rilievo penale ed ha richiesto formalmente di ottenere avviso dell'esito delle indagini e dell'eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

In data 5 febbraio 2024 la difesa delle imputate ha fatto pervenire tardiva memoria scritta (cfr. art. 611 comma 1 cod. proc. pen.), con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione e, comunque, di concreto interesse della parte civile all'impugnazione. 1.Un primo, condivisibile indirizzo interpretativo, che ha riguardato specificamente i procedimenti penali dinanzi al giudice di pace, si è espresso nel senso che la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con cui sia stata pronunciata l'improcedibilità per mancanza di querela, in quanto essa ha natura esclusivamente penale, non contiene alcuna statuizione di merito sull'azione civile, né può determinare effetti pregiudizievoli in un eventuale giudizio civile e può essere impugnata dalla persona offesa solo in virtù dell'applicazione dell'art. 38 D. Lgs.

N. 274 del 2000, che prevede una speciale impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, nel caso in cui sia stata richiesta dalla persona offesa la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 21 D. Lgs.

N. 274 del 2000 (sez.5, n. 26639 del 26/04/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232337). 2.Altro, più recente orientamento ha elaborato il principio di diritto secondo il quale "non è ammissibile per difetto di interesse il ricorso per Cassazione della parte civile allo scopo di rimuovere una pronuncia penale d'improcedibilità per difetto di querela, in quanto tale pronuncia non preclude il libero esercizio dell'azione risarcitoria nella competente sede civile" (tra le tante, Sez.

U n. 35599 del 21/06/2012, P.C. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.253242; sez.2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898; sez.2, n. 34724 del 10/07/2014, P.C. in proc.

Gaias, Rv.260086; sez. 4, n. 975 del 23/06/1987, Bartolotti, Rv.177479).

Secondo tale impostazione, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012, p.c. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 01).

La soluzione delle Sezioni Unite "[OSCURATO:PERSONA]", in particolare, muove da considerazioni generali dedicate all'interesse ad agire, rilevando che esso deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza: in particolare, l'interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale (Sez.

U n. 42 del 03/12/1995, Tampini, Rv. 203093).

D'altro canto, la concretezza dell'interesse è ravvisabile non solo quando la parte, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione dell'imputato nei giudizi di danno (artt. 651, 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.).

In altre parole, si palesano rilevanti, nei riguardi della parte civile„ ai fini dell'interesse ad agire, tutte le conseguenze configurabili, anche extra-penali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto.

Siffatta interpretazione è stata ritenuta coerente con la regola, sia pure nell'ambito della riconosciuta unitarietà della giurisdizione, della separazione delle giurisdizioni civile e penale con la previsione solo di alcune ipotesi tassative nelle quali il giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti (v. artt. 2, 3, comma 4, 651, 652, 653, 654, cod. proc. pen.).

Si è dunque sottolineato come l'azione civile inserita nel processo penale assuma carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa deve subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, funzionale all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo: e, infatti, si aggiunge, l'esclusione della parte civile dal processo penale, disposta dal giudice (artt. 80, 81 \J cod. proc. pen.), non è oggetto di impugnazione, al fine di non impedire appunto il sollecito accertamento della contestazione penale formulata nei confronti dell'imputato.

Ancora, si è rilevato che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato e si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto.

Tali coordinate interpretative ben possono attagliarsi al caso in esame, nel quale - in assenza del ricorso per cassazione della pubblica accusa - perde di ogni potenziale consistenza, per la parte civile, la eventuale rimozione del verdetto censurato, perché non potrebbe condurre ad una rivisitazione della fondatezza dell'accusa in assenza di valida iniziativa impugnatoria dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, finalizzato ad ottenere in secondo grado, agli effetti penali, l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di atti persecutori a lui ascritto.

I precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa nel ricorso per cassazione mal si addicono, invece, alla fattispecie oggetto dell'attenzione del collegio, perché riguardano casi nei quali il giudizio di merito ha condotto ad un accertamento di responsabilità dell'imputato per un fatto di rilevanza penale, in relazione al quale è coerente ritenere che permanga un interesse della parte civile all' esercizio delle facoltà e prerogative assegnatele dalla disciplina del codice di rito ai fini del definitivo riconoscimento dell'illecito aquiliano e delle conseguenze risarcitorie che promanano dalla commissione del reato. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VENAFROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo, ha proposto ricorso per cassazione agli effetti civili, a ministero del difensore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro del 21 settembre 2023 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'addebito di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen. per difetto di rituale querela. E' stato enunciato un unico motivo di ricorso, che ha fatto riferimento ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere, il giudice onorario, erroneamente affermato l'assenza della condizione di procedibilità. L'esplicita istanza di punizione dei responsabili è stata in realtà presentata con duplice "verbale di denuncia-querela" formalizzato dinanzi ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2021 e in data 19 ottobre 2021, integrativo del precedente; nel corpo dell'atto, la persona offesa, poi costituita parte civile, ha espressamente enunciato i fatti di rilievo penale ed ha richiesto formalmente di ottenere avviso dell'esito delle indagini e dell'eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero. In data 5 febbraio 2024 la difesa delle imputate ha fatto pervenire tardiva memoria scritta (cfr. art. 611 comma 1 cod. proc. pen.), con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione e, comunque, di concreto interesse della parte civile all'impugnazione. 1.Un primo, condivisibile indirizzo interpretativo, che ha riguardato specificamente i procedimenti penali dinanzi al giudice di pace, si è espresso nel senso che la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con cui sia stata pronunciata l'improcedibilità per mancanza di querela, in quanto essa ha natura esclusivamente penale, non contiene alcuna statuizione di merito sull'azione civile, né può determinare effetti pregiudizievoli in un eventuale giudizio civile e può essere impugnata dalla persona offesa solo in virtù dell'applicazione dell'art. 38 D. Lgs. N. 274 del 2000, che prevede una speciale impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, nel caso in cui sia stata richiesta dalla persona offesa la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. N. 274 del 2000 (sez.5, n. 26639 del 26/04/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232337). 2.Altro, più recente orientamento ha elaborato il principio di diritto secondo il quale "non è ammissibile per difetto di interesse il ricorso per Cassazione della parte civile allo scopo di rimuovere una pronuncia penale d'improcedibilità per difetto di querela, in quanto tale pronuncia non preclude il libero esercizio dell'azione risarcitoria nella competente sede civile" (tra le tante, Sez. U n. 35599 del 21/06/2012, P.C. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.253242; sez.2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898; sez.2, n. 34724 del 10/07/2014, P.C. in proc. Gaias, Rv.260086; sez. 4, n. 975 del 23/06/1987, Bartolotti, Rv.177479). Secondo tale impostazione, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, p.c. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 01). La soluzione delle Sezioni Unite "[OSCURATO:PERSONA]", in particolare, muove da considerazioni generali dedicate all'interesse ad agire, rilevando che esso deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza: in particolare, l'interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale (Sez. U n. 42 del 03/12/1995, Tampini, Rv. 203093). D'altro canto, la concretezza dell'interesse è ravvisabile non solo quando la parte, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione dell'imputato nei giudizi di danno (artt. 651, 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). In altre parole, si palesano rilevanti, nei riguardi della parte civile„ ai fini dell'interesse ad agire, tutte le conseguenze configurabili, anche extra-penali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto. Siffatta interpretazione è stata ritenuta coerente con la regola, sia pure nell'ambito della riconosciuta unitarietà della giurisdizione, della separazione delle giurisdizioni civile e penale con la previsione solo di alcune ipotesi tassative nelle quali il giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti (v. artt. 2, 3, comma 4, 651, 652, 653, 654, cod. proc. pen.). Si è dunque sottolineato come l'azione civile inserita nel processo penale assuma carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa deve subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, funzionale all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo: e, infatti, si aggiunge, l'esclusione della parte civile dal processo penale, disposta dal giudice (artt. 80, 81 \J cod. proc. pen.), non è oggetto di impugnazione, al fine di non impedire appunto il sollecito accertamento della contestazione penale formulata nei confronti dell'imputato. Ancora, si è rilevato che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato e si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto. Tali coordinate interpretative ben possono attagliarsi al caso in esame, nel quale - in assenza del ricorso per cassazione della pubblica accusa - perde di ogni potenziale consistenza, per la parte civile, la eventuale rimozione del verdetto censurato, perché non potrebbe condurre ad una rivisitazione della fondatezza dell'accusa in assenza di valida iniziativa impugnatoria dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, finalizzato ad ottenere in secondo grado, agli effetti penali, l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di atti persecutori a lui ascritto. I precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa nel ricorso per cassazione mal si addicono, invece, alla fattispecie oggetto dell'attenzione del collegio, perché riguardano casi nei quali il giudizio di merito ha condotto ad un accertamento di responsabilità dell'imputato per un fatto di rilevanza penale, in relazione al quale è coerente ritenere che permanga un interesse della parte civile all' esercizio delle facoltà e prerogative assegnatele dalla disciplina del codice di rito ai fini del definitivo riconoscimento dell'illecito aquiliano e delle conseguenze risarcitorie che promanano dalla commissione del reato. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
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