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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15558/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40541/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione al vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40541/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione al vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08
Sentenza Cassazione n. 15558/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris