CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 28 settembre 2020 con la quale la Corte di appello di Lecce aveva confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Brindisi del 19 gennaio 2017, con cui il prevenuto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. In particolare, la Corte di cassazione giudicava manifestamente infondato il primo motivo del ricorso, con il quale era stata eccepita l'intervenuta prescrizione del reato prima della emissione della sentenza della Corte territoriale, in quanto il computo dei periodi di sospensione della decorrenza di quel termine consentiva di rilevare che la prescrizione sarebbe maturata in data successiva a quella dell'adozione della sentenza oggetto del ricorso. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario il Candita, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto l'errore di fatto, per avere la Corte di cassazione erroneamente valutato le ragioni di uno dei rinvii dell'udienza disposti nel corso del giudizio di primo grado, in quanto il rinvio della trattazione dall'udienza dell'8 novembre 2016 a quella del 22 dicembre 2016 era stato disposto dal Tribunale di Brindisi non per un impedimento dell'imputato (così come sostenuto dalla Corte di cassazione), ma per la mancata presenza dei testimoni citati per l'esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (in questo senso, tra le molte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], non Mass.; e, in seguito,, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Nel caso di specie non è riconoscibile la sussistenza dell'errore di fatto nei termini dedotti dal ricorrente. Con la sentenza impugnata la Corte di cassazione ha sostenuto che il rinvio del giudizio di primo grado dall'udienza dell'8 novembre 2016 a quella del 22 dicembre 2016 era stato disposto per impedimento dell'imputato, sicché il relativo periodo non poteva essere computato ai fini del decorso del termine massimo di prescrizione del reato. Nella motivazione della sentenza del Tribunale di Brindisi del 19 gennaio 2017 si era fatto riferimento ad una diversa causa del rinvio ("l'assenza dei testimoni da escutere"), ma è questa l'indicazione sbagliata, tenuto conto che dalla lettura del verbale dell'udienza dell'8 novembre 2016 - atto fidefacente - si rileva che, in quella occasione, il rinvio venne disposto proprio perché il difensore aveva documentato con un certificato medico redatto il giorno precedente che il proprio assistito era stato ricoverato in ospedale: con la conseguenza che la prescrizione del reato, il cui termine era iniziato a decorrere dal 6 dicembre 2012 ed era rimasto sospeso per 63 giorni nel giudizio di primo grado e per 12 giorni nel giudizio di secondo grado, era rimasto sospeso anche a causa di quell'ulteriore rinvio: la estinzione del reato, dunque, non era ancora maturata al momento della emissione della sentenza di appello del 28 settembre 2020. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C