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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 04873/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3359/2024 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Vini - [OSCURATO:SOCIETA]. , con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.983/2022 depositata i l 06/09/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] p er [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], ( nel prosieguo Salov) era oggetto di una verifica fiscale da parte della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana - [OSCURATO:PERSONA] ai fini Ires, Irap, Ritenute e Iva per l’anno d’imposta 2010/2011 , conclusasi con la consegna del processo verbale di c onstatazione notificato alla contribuente in data 14 febbraio 2013.

2. In esito, l’Agenzia delle entrate notificava gli avvisi di accertamento n.

TZB030200078, n.

TZB0C0200078 e n.

TZB060200080, con cui contestava: a) ai sensi dell’art. 110, comma 7, del Tuir, il mancato riaddebito alle consociate [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche SNA) e [OSCURATO:PERSONA] UK (di seguito anche [OSCURATO:PERSONA]) , dei costi sostenuti da Salov, pari a euro 4.227.553, a titolo di tutela e promozione del marchio Berio; b) l’indeducibilità, per difetto del requisito dell’inerenza, di costi pari a euro 189.349,40, riferiti a servizi che sarebbero stati resi nell’esclusivo interesse delle controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK ; c) la violazione della disciplina dei cd. costi black list (di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 110 Tuir vigente ratione temporis ) in relazione ad alcune operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in stati con regime fiscale privilegiato.

3. La società impugnava gli atti impositivi e, con sentenza depositata il 16/01/2019, la CTP di Firenzeaccoglieva parzialmente il r icorso .

3.1. I g iudici di prime cure ritenevano , diversamente da quanto accertato dall’Agenzia delle entrate, che non fosse stata violata la normativa in tema di transfer pricing.

La CTP, infatti, riteneva meritevole di accoglimento , sulla base d ella consulenza tecnica esperita, quanto eccepito dalla società ricorrente con riferimento ad alcuni specifici punti,e in particolare riteneva : i ) che le società selezionate dall’ Amministrazione non fossero comparabili; ii) che, comunque, l’Agenzia non ave sse tenuto conto dei componenti straordinari di reddito che avevano inciso sui risultatifiscali del 2010/2011, sì che in considerazione di tali componenti il margine di redditività sarebbe stato ampiamente compatibile con il margine medio di redditività delle stesse società comparabili indicate dall'Ufficio; iii) che il rilievo attinente alla mancata remunerazione dell’uso del marchio “ Filippo B erio ” fosse da respingere , poiché la suddetta remunerazione era insita nel prezzo di vendita del prodotto quale componente dellostesso.

La CTP confermava, invece, il rilievo di indeducibilità dei costi per alcuni servizi di consulenza legale, perchénon inerenti.

3.2. Ricorrevano le parti avverso le rispettive statuizioni di soccombenza e, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Toscana rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate ed accoglieva quello incidentale proposto dalla società contribuente.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziaria con tre motivi e resiste la società contribuente con controricorso, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.

5. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del primo motivo del ricorso e l’accoglimento del secondo e del terzomotivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, e art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 e degli artt.2697, 2727, 2729 c.c.

1.1. Osserva la ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] si occupa della produzione e distribuzione di olioextravergine di oliva e di semi in diverse aree geografiche.

Essarappresenta la holding del Gruppo ed è proprietaria dei marchiFilippo Berio e Sagra.

Mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. vende in Italia i propri prodotti a marchio Sagra, l’olio confezionato e distribuito all ’ estero è riconducibile direttamente almarchio “[OSCURATO:PERSONA]”.

Il marchio “[OSCURATO:PERSONA]”è dunque il fattore produttivo che permette il relativo posizionamento sul mercato (USA e UK) ed èsviluppato da Salov, che investe nella sua evoluzione (marketing strategico) e che si adopera per sostenerne il pregio(campagne pubblicitarie, sito internet, etc..).

La forza competitiva del Gruppo, nei mercati in analisi, risiede quindi nell’esistenza di un’attività immateriale (brand) detenuta e custodita dalla Legal entity italiana.

1.2. Nel corso del controllo relativo all’anno d’imposta 2010 è stata postaparticolare attenzione alle transazioni effettuate da Salov S.p . a . con le due società - rispettivamente di diritto statunitense e inglese – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK, rilevandosi che i canali distributivi nei mercati statunitensi e anglosassoni di olio dioliva prodotto e confezionato in Italia a marchio [OSCURATO:PERSONA] sono affidati esclusivamente alle due controllate SNA e FBUK.

Lasocietà italiana [OSCURATO:PERSONA] riveste nei confronti delle stesse il ruolo dicasa madre, detenendone l’intero controllo.

Quindi è stata posta l’attenzione all’analisi delle prestazioni di servizi infragruppo prestati dalla casa madre a favore delle consociate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK (oltre che della spagnola SEEAE), riferendosi in particolare a tutte quelle attività svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. che sono connesse alla concessione d’uso del marchio e checomportano per la [OSCURATO:SOCIETA]. il sostenimento di costi, i cui ricavi correlati non trovano manifestazione nel bilancio della stessa,ma in quello delle consociate.

1.3. In sintesi, osserva la ricorrente: i) la [OSCURATO:SOCIETA]. è proprietaria dei marchi Sagra e [OSCURATO:PERSONA]; ii) essa acquista olii grezzi da produttori terzi, li sottopone ad unprocesso produttivo di filtrazione o raffinazione e li vende confezionati a distributori infragruppo e a terzi; iii) SNA e [OSCURATO:PERSONA] distribuiscono olio a marchio “[OSCURATO:PERSONA]” rispettivamente nel mercato americano e britannico e tuttavia, a fronte di ciò, la concessione del marchio non risulta regolata da alcuna convenzione scritta, né risulta remunerata in alcun modo, con ciò violando il combinato disposto dell ’ art. 110, comma 7 e art. 9, comma 3, deld.P.R. n. 917/1986.

1.4. Da qui il rilevo, ai sensi dell’art. 110, comma 7, delTuir, avente ad oggetto il mancato riaddebito alle consociate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK dei costi sostenuti da Salov, pari a euro 4.227.553, a titolo di tutela e promozione delmarchio Berio.

1.5. Tanto premesso in fatto, la ricorrente osserva, in diritto, che in relazione al principio dell’incombenza dell ’ onere della prova in materia di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di transazioni tra impresecollegate, senza alcuna necessità di dimostrar ne l’intento elusivo, e/o l’esistenza, nella fattispecie negli USA o nel [OSCURATO:PERSONA], di un livello di tassazione inferiore rispetto a quello italiano , spettando invece al contribuente, secondo le regoleordinarie di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., dimostrare che tali transazioni sono intervenute per valori di mercato daconsiderarsi normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Tuir.

1.6. Richiama quindi l ’ art. 110, comma settimo, del d .P.R. n. 917/1986 che, nel testo vigenteall'epoca dei fatti, dispone: «I componenti del reddito derivanti da operazionicon società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se nederiva aumento del reddito; […]».

1.7. Pacifico in causa il rapporto di controllo tra la società residente e quelle estere, osserva l’Agenzia che, per quanto attiene alla identificazione del valore normale delle transazioni, che, come da previsione della art. 9 del Tuir, è il prezzo praticato per analoghi beni o servizi, in regime di libera concorrenza e nel tempo e nel luogo - o in quello più prossimo - in cui i beni o servizi sono stati acquistati , risulterebbe corretto il riferimento dell'Ufficio al prezzo di mercato - determinato con il metodo della comparazione dei margini netti delle transazioni (TNMM), non dovendosi chiedere all'Ufficio nessuna ulteriore prova o accertamento.

1.8. Tale metodo, si osserva, si presterebbe in particolare a risolvere situazioni, come nel caso di specie, nelle quali una delle parti coinvolte nella transazione è un full fledged manufacturer o detiene beni intangibili unici, la cui misurazione è spesso molto complessa: in questi casi applicando un TNMM alla controparte meno complessa (tested party) si determina un margine netto arm’s lenght di quest’ultima e quindi la remunerazionedel Principal risulta in modo residuale lasciando allo stesso tutto il margine residuo.

1.9. Su tali premesse, la ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata per aver disatteso tali principi ed in particolare, perché sarebbe risultato provato lo scambio di ben i ad un valore non di mercato tra la societàitaliana e le consociate estere.

1.10. La CTR avrebbe , pertanto, erroneamente rit enuto che l’Amministrazione finanziaria non potesseesimersi dall ’ obbligo di fornire la prova che tra [OSCURATO:SOCIETA]e controllate ( SNA e FBUK ) fosse stato pattuito un corrispettivo inferiore al valore di mercato, e che ciò non fosse stato dimostrato.Nel giungere a tale conclusione, osserva la ricorrente , i giudici di appello non avrebbe ro tenuto in alcun conto gli elementi evidenziati dall’Ufficio.

2. Procedendo all’esame delle censure della ricorrente , v a opportunamente premesso chequesta Corte ha affermato che, i n tema di transfer pricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate (Cass. Sez. 5, 16/07/2024, n. 19512, Rv. 672013 -01).

2.1. Si è inoltre precisato che, i n tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse, che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd.

"TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (Cass. Sez. 5, 31/01/2024, n. 2853, Rv. 670249 –01 ; Cass. Sez. 5, 17/05/2022, n. 15668, Rv. 664741 –01).

2.2. Ancora, in precedenza, questa Corte aveva affermato che in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del t ransfer pricing , cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso, non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova (Cass. Sez. 5, 19/05/2021, n. 13571, Rv. 661309 -01).

2.3. Ora, è pur vero che la denuncia , mossa dalla ricorrente, del vizio di violazione di legge in relazione alle regole in tema di riparto dell’onere della prova muove dall’estrapolazione, dal contesto della sentenza impugnata, di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata («l’A.E. non ha dato dimostrazione dell’intento elusivo in tema di transfer pricing)»che, in sé , per quanto sinora si è esposto, è in effetti erroneo.

Tuttavia, tanto non inficia il principio di diritto affermato da i giudici dell’appello, inoltre coerente, in fatto, con la valutazione degli elementi istruttori addotti.

2.4. Ed invero la CTR, nella sentenza impugnata , non si è discostata dall’orientamentoaffermato da questa Corte, e supra richiamato, laddove ha affermato che al l’Agenzia incombeva l’onere di dimostra re , in applicazione del metodo prescelto, che tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le controllate SNA e [OSCURATO:PERSONA] fosse stato pattuito , per le transazioni in esame, un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato.

2.5. Èopportuno, ancora, chiarire che la denuncia dei vizi riscontrati nell’adozione del metodo (TNMM) utilizzato, in ragione della Consulenza tecnicadi parte depositata nel corso del giudizio non integrava, alla luce di quanto già esposto in ricorso nel merito, una questione nuova consegnata alla cognizione dei giudici dell’appello.

2.6. L a Commissione territoriale ha , dunque, ampiamente argomentato la propria decisione, nel senso di non ritenere soddisfatto l’onereprobatorio incombente su ll’Amministrazione .

La CTR ha richiamato gli esiti della sentenza di primo grado, che ha fatto propri, ripo r tandone ampi stralci nella part e narrativa del provvedimento, in particolare con riguardo alla ritenuta inaffidabilità delle società comparabili selezionate dall’Agenzia delle entrate quali tested parties ed alla esis tenza di componenti straordinari di reddito , analiticamente scrutinati anche a mezzo di indagine tecnica, che avevano inciso sui risultati, rilevando che «ove L’AE avesse depurato (rectius: normalizzato) il reddito operativo, dalle componenti straordinarie, il rapporto tra reddito operativo normalizzato ed il valore della produzione sarebbe stato pari al 2,55% e non al 5,16% e, quindi, in linea con quelle delle comparabili».

E dunque ha ritenuto che la remunerazione dell’utilizzo del marchio fosse avvenuta, in maniera indiretta, aumentando il prezzo di vendita del prodotto.

Ha, inoltre analiticamente motivato perché l’Agenzia delle entrate , a giudizio della Commissione , avesse commesso rilevanti errori nel cercare di dare prova che il corrispettivo pattuito fosse superiore al valore normale di mercato, atteso che i soggetti individuati per la comparazione erano pochi di numero e, soprattutto, perché non possedevano gli elementi necessari per la richiesta comparazione.

E, segnatamente , ha affermato che : « Con riferimento alla controllata “FBUK” è sufficiente ricordare che la comparabile [OSCURATO:PERSONA] non solo non era un soggetto indipendente ma, addirittura operava in un settore diverso rispetto a quello dell’olio di oliva.

Infatti, operava nel settore dell’importazione, in Inghilterra, di cibo e bibite africane e caraibiche.

Allo stesso modo la Prescott - Thomas L im i ted operava nel settore della distribuzione di frutta e verdura.

Così come la H.T.White e [OSCURATO:PERSONA], la F.G.

HALLADEY and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

LIMITED, operavano nel settore della ristorazione.

Sempre con riferimento alla controllata “FBUK” ai fini del calcolo dei margini operativi, l’AE ha preso in considerazione le risultanze reddituali del triennio 2007-2009.Queste risultanze le ha messe a confronto con quelle della comparabile DRINK Inc.

Limited e H.T.

White e Company LTD relative, però, al triennio 2008-2010.

Appare evidente l’errore commesso dall’A.F. nel mettere a confronto due dati temporali non omogenei e, quindi, inutilizzabili per lo scopo da soddisfare.

Anche il campione scelto per “SNA” è risultato inattendibile.

Ciò in quanto, per 14 comparabili non è stato possibileaccertare l’effettiva loro comparabilità.

In particolare, né i database usati per il mercato americano, né il database Orbis, come lamentato dalla società “[OSCURATO:SOCIETA]” nelle controdeduzioni, hanno consentito dicontrollare i presunti dati, delle 14 società, utilizzate dall’AE per dimostrare la violazione della normativa sultransfer pricing».

2.7. A fronte di tale lineare dispiegarsi dell e argomentazioni dei giudici di appello, le corpose contestazioni dell’Agenzia delle entrate non enucleano alcuna precisa violazione di legge, tale da poter essere sindacata da questa Corte , ma, a ben vedere, ripropongono la ricostruzione fattuale alternativa che, con idonea motivazione, i giudici dell’appello hanno ritenuto di non condividere.

2.8. Il motivoè, pertanto , inammissibile .

3. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5 del d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

3.1. Lamenta la ricorrente che la CTR, nell’accogliere l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., non abbia correttamente rilevato che quest’ultima aveva sostenuto e dedotto dei costi privi del requisito di inerenza, relativi a servizi di consulenza legale, imputabili invece esclusivamente alle controllate del gruppo, SNA, [OSCURATO:PERSONA] e SEAE , ed in particolare, dei costi per assistenza legale fornita dallo studio Carmini, dallo studio legale spagnolo Gomez-Acebo e Pombo, dallo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Giova rammentare che, in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass. Sez. 5, 18/08/2022, n. 24880, Rv. 665495 – 01 ; Cass. Sez. 5, 13/02/2025, n. 3747, Rv. 673830 -01).

3.3. A tale riguardo la CTR, pur dopo aver evocato un orientamento coerente con i principi ora esposti, ha assertivamente affermato , nella coda della motiva zione, che « I costi relativi alle fatture emesse dallo studio CARMINI (euro 146.326,93), dallo studio GOMEZ (euro 25.248) e dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] (euro 17.575) sono inerenti poiché riferiti all’attività della “[OSCURATO:SOCIETA]”», soggiungendo che «Con riferimento allaspecificità dei costi si rinvia a quanto illustrato in fatto », ove tuttavia si rinviene esclusivamente, a tale riguardo, la mera trascrizione sintetica delle - generiche -deduzioni della parte privata.

3.4. Dunque, la CTR non ha in alcun modo verificato se e come la società avesse dimostrato l’inerenza dei costi portati in deduzione e disconosciuti dall’Amministrazione.

La censura, per altro , si sottrae al rilievodi inammissibilità, essendo diretta, con esito favorevole per quanto si è detto, a denunciare la errata applicazione dell’art. 109, comma 5 del Tuir.

3.5. Il motivo è quindi, in conclusione, fondato.

4. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la n ullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’articolo 36, comma 2 , del d.lgs. n. 546/1992,e degli artt. 132 , comma 2 n um . 4 e 112 c.p.c.

4.1. In particolare, osserva, i giudici di seconde cure , nella motivazione della sentenza, e nell’accogliere l’appello incidentale della società contribuente, avrebbero ome sso ogni specifico riferimento al rilievo riguardante i componenti negativi direddito derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti all’unione europea aventi regime fiscale privilegiato , curandosi esclusivamente del tema dei costi per spese di assistenza legale ritenuti non inerenti.

4.2. Il motivo, che trova pacifico riscontro in atti , va anch’esso accolto, comportando, come richiesto dalla stessa parte controricorrente alla p. 57 del proprio atto difensivo, il rinvio al giudice di appello, in assenza di pronuncia o comunque di motivazione sul relativo capo decisorio da parte della sentenza quiimpugnata.

5. In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e accolti il secondo e terzo mo tivo, la sentenza impugnata va cassata , in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3359/2024 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Vini - [OSCURATO:SOCIETA]. , con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.983/2022 depositata i l 06/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] p er [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], ( nel prosieguo Salov) era oggetto di una verifica fiscale da parte della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana - [OSCURATO:PERSONA] ai fini Ires, Irap, Ritenute e Iva per l’anno d’imposta 2010/2011 , conclusasi con la consegna del processo verbale di c onstatazione notificato alla contribuente in data 14 febbraio 2013. 2. In esito, l’Agenzia delle entrate notificava gli avvisi di accertamento n. TZB030200078, n. TZB0C0200078 e n. TZB060200080, con cui contestava: a) ai sensi dell’art. 110, comma 7, del Tuir, il mancato riaddebito alle consociate [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche SNA) e [OSCURATO:PERSONA] UK (di seguito anche [OSCURATO:PERSONA]) , dei costi sostenuti da Salov, pari a euro 4.227.553, a titolo di tutela e promozione del marchio Berio; b) l’indeducibilità, per difetto del requisito dell’inerenza, di costi pari a euro 189.349,40, riferiti a servizi che sarebbero stati resi nell’esclusivo interesse delle controllate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK ; c) la violazione della disciplina dei cd. costi black list (di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 110 Tuir vigente ratione temporis ) in relazione ad alcune operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in stati con regime fiscale privilegiato. 3. La società impugnava gli atti impositivi e, con sentenza depositata il 16/01/2019, la CTP di Firenzeaccoglieva parzialmente il r icorso . 3.1. I g iudici di prime cure ritenevano , diversamente da quanto accertato dall’Agenzia delle entrate, che non fosse stata violata la normativa in tema di transfer pricing. La CTP, infatti, riteneva meritevole di accoglimento , sulla base d ella consulenza tecnica esperita, quanto eccepito dalla società ricorrente con riferimento ad alcuni specifici punti,e in particolare riteneva : i ) che le società selezionate dall’ Amministrazione non fossero comparabili; ii) che, comunque, l’Agenzia non ave sse tenuto conto dei componenti straordinari di reddito che avevano inciso sui risultatifiscali del 2010/2011, sì che in considerazione di tali componenti il margine di redditività sarebbe stato ampiamente compatibile con il margine medio di redditività delle stesse società comparabili indicate dall'Ufficio; iii) che il rilievo attinente alla mancata remunerazione dell’uso del marchio “ Filippo B erio ” fosse da respingere , poiché la suddetta remunerazione era insita nel prezzo di vendita del prodotto quale componente dellostesso. La CTP confermava, invece, il rilievo di indeducibilità dei costi per alcuni servizi di consulenza legale, perchénon inerenti. 3.2. Ricorrevano le parti avverso le rispettive statuizioni di soccombenza e, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Toscana rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate ed accoglieva quello incidentale proposto dalla società contribuente. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziaria con tre motivi e resiste la società contribuente con controricorso, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с. 5. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del primo motivo del ricorso e l’accoglimento del secondo e del terzomotivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, e art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 e degli artt.2697, 2727, 2729 c.c. 1.1. Osserva la ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] si occupa della produzione e distribuzione di olioextravergine di oliva e di semi in diverse aree geografiche. Essarappresenta la holding del Gruppo ed è proprietaria dei marchiFilippo Berio e Sagra. Mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. vende in Italia i propri prodotti a marchio Sagra, l’olio confezionato e distribuito all ’ estero è riconducibile direttamente almarchio “[OSCURATO:PERSONA]”. Il marchio “[OSCURATO:PERSONA]”è dunque il fattore produttivo che permette il relativo posizionamento sul mercato (USA e UK) ed èsviluppato da Salov, che investe nella sua evoluzione (marketing strategico) e che si adopera per sostenerne il pregio(campagne pubblicitarie, sito internet, etc..). La forza competitiva del Gruppo, nei mercati in analisi, risiede quindi nell’esistenza di un’attività immateriale (brand) detenuta e custodita dalla Legal entity italiana. 1.2. Nel corso del controllo relativo all’anno d’imposta 2010 è stata postaparticolare attenzione alle transazioni effettuate da Salov S.p . a . con le due società - rispettivamente di diritto statunitense e inglese – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK, rilevandosi che i canali distributivi nei mercati statunitensi e anglosassoni di olio dioliva prodotto e confezionato in Italia a marchio [OSCURATO:PERSONA] sono affidati esclusivamente alle due controllate SNA e FBUK. Lasocietà italiana [OSCURATO:PERSONA] riveste nei confronti delle stesse il ruolo dicasa madre, detenendone l’intero controllo. Quindi è stata posta l’attenzione all’analisi delle prestazioni di servizi infragruppo prestati dalla casa madre a favore delle consociate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK (oltre che della spagnola SEEAE), riferendosi in particolare a tutte quelle attività svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. che sono connesse alla concessione d’uso del marchio e checomportano per la [OSCURATO:SOCIETA]. il sostenimento di costi, i cui ricavi correlati non trovano manifestazione nel bilancio della stessa,ma in quello delle consociate. 1.3. In sintesi, osserva la ricorrente: i) la [OSCURATO:SOCIETA]. è proprietaria dei marchi Sagra e [OSCURATO:PERSONA]; ii) essa acquista olii grezzi da produttori terzi, li sottopone ad unprocesso produttivo di filtrazione o raffinazione e li vende confezionati a distributori infragruppo e a terzi; iii) SNA e [OSCURATO:PERSONA] distribuiscono olio a marchio “[OSCURATO:PERSONA]” rispettivamente nel mercato americano e britannico e tuttavia, a fronte di ciò, la concessione del marchio non risulta regolata da alcuna convenzione scritta, né risulta remunerata in alcun modo, con ciò violando il combinato disposto dell ’ art. 110, comma 7 e art. 9, comma 3, deld.P.R. n. 917/1986. 1.4. Da qui il rilevo, ai sensi dell’art. 110, comma 7, delTuir, avente ad oggetto il mancato riaddebito alle consociate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK dei costi sostenuti da Salov, pari a euro 4.227.553, a titolo di tutela e promozione delmarchio Berio. 1.5. Tanto premesso in fatto, la ricorrente osserva, in diritto, che in relazione al principio dell’incombenza dell ’ onere della prova in materia di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di transazioni tra impresecollegate, senza alcuna necessità di dimostrar ne l’intento elusivo, e/o l’esistenza, nella fattispecie negli USA o nel [OSCURATO:PERSONA], di un livello di tassazione inferiore rispetto a quello italiano , spettando invece al contribuente, secondo le regoleordinarie di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., dimostrare che tali transazioni sono intervenute per valori di mercato daconsiderarsi normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Tuir. 1.6. Richiama quindi l ’ art. 110, comma settimo, del d .P.R. n. 917/1986 che, nel testo vigenteall'epoca dei fatti, dispone: «I componenti del reddito derivanti da operazionicon società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se nederiva aumento del reddito; […]». 1.7. Pacifico in causa il rapporto di controllo tra la società residente e quelle estere, osserva l’Agenzia che, per quanto attiene alla identificazione del valore normale delle transazioni, che, come da previsione della art. 9 del Tuir, è il prezzo praticato per analoghi beni o servizi, in regime di libera concorrenza e nel tempo e nel luogo - o in quello più prossimo - in cui i beni o servizi sono stati acquistati , risulterebbe corretto il riferimento dell'Ufficio al prezzo di mercato - determinato con il metodo della comparazione dei margini netti delle transazioni (TNMM), non dovendosi chiedere all'Ufficio nessuna ulteriore prova o accertamento. 1.8. Tale metodo, si osserva, si presterebbe in particolare a risolvere situazioni, come nel caso di specie, nelle quali una delle parti coinvolte nella transazione è un full fledged manufacturer o detiene beni intangibili unici, la cui misurazione è spesso molto complessa: in questi casi applicando un TNMM alla controparte meno complessa (tested party) si determina un margine netto arm’s lenght di quest’ultima e quindi la remunerazionedel Principal risulta in modo residuale lasciando allo stesso tutto il margine residuo. 1.9. Su tali premesse, la ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata per aver disatteso tali principi ed in particolare, perché sarebbe risultato provato lo scambio di ben i ad un valore non di mercato tra la societàitaliana e le consociate estere. 1.10. La CTR avrebbe , pertanto, erroneamente rit enuto che l’Amministrazione finanziaria non potesseesimersi dall ’ obbligo di fornire la prova che tra [OSCURATO:SOCIETA]e controllate ( SNA e FBUK ) fosse stato pattuito un corrispettivo inferiore al valore di mercato, e che ciò non fosse stato dimostrato.Nel giungere a tale conclusione, osserva la ricorrente , i giudici di appello non avrebbe ro tenuto in alcun conto gli elementi evidenziati dall’Ufficio. 2. Procedendo all’esame delle censure della ricorrente , v a opportunamente premesso chequesta Corte ha affermato che, i n tema di transfer pricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate (Cass. Sez. 5, 16/07/2024, n. 19512, Rv. 672013 -01). 2.1. Si è inoltre precisato che, i n tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse, che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. "TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (Cass. Sez. 5, 31/01/2024, n. 2853, Rv. 670249 –01 ; Cass. Sez. 5, 17/05/2022, n. 15668, Rv. 664741 –01). 2.2. Ancora, in precedenza, questa Corte aveva affermato che in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del t ransfer pricing , cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso, non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova (Cass. Sez. 5, 19/05/2021, n. 13571, Rv. 661309 -01). 2.3. Ora, è pur vero che la denuncia , mossa dalla ricorrente, del vizio di violazione di legge in relazione alle regole in tema di riparto dell’onere della prova muove dall’estrapolazione, dal contesto della sentenza impugnata, di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata («l’A.E. non ha dato dimostrazione dell’intento elusivo in tema di transfer pricing)»che, in sé , per quanto sinora si è esposto, è in effetti erroneo. Tuttavia, tanto non inficia il principio di diritto affermato da i giudici dell’appello, inoltre coerente, in fatto, con la valutazione degli elementi istruttori addotti. 2.4. Ed invero la CTR, nella sentenza impugnata , non si è discostata dall’orientamentoaffermato da questa Corte, e supra richiamato, laddove ha affermato che al l’Agenzia incombeva l’onere di dimostra re , in applicazione del metodo prescelto, che tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le controllate SNA e [OSCURATO:PERSONA] fosse stato pattuito , per le transazioni in esame, un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato. 2.5. Èopportuno, ancora, chiarire che la denuncia dei vizi riscontrati nell’adozione del metodo (TNMM) utilizzato, in ragione della Consulenza tecnicadi parte depositata nel corso del giudizio non integrava, alla luce di quanto già esposto in ricorso nel merito, una questione nuova consegnata alla cognizione dei giudici dell’appello. 2.6. L a Commissione territoriale ha , dunque, ampiamente argomentato la propria decisione, nel senso di non ritenere soddisfatto l’onereprobatorio incombente su ll’Amministrazione . La CTR ha richiamato gli esiti della sentenza di primo grado, che ha fatto propri, ripo r tandone ampi stralci nella part e narrativa del provvedimento, in particolare con riguardo alla ritenuta inaffidabilità delle società comparabili selezionate dall’Agenzia delle entrate quali tested parties ed alla esis tenza di componenti straordinari di reddito , analiticamente scrutinati anche a mezzo di indagine tecnica, che avevano inciso sui risultati, rilevando che «ove L’AE avesse depurato (rectius: normalizzato) il reddito operativo, dalle componenti straordinarie, il rapporto tra reddito operativo normalizzato ed il valore della produzione sarebbe stato pari al 2,55% e non al 5,16% e, quindi, in linea con quelle delle comparabili». E dunque ha ritenuto che la remunerazione dell’utilizzo del marchio fosse avvenuta, in maniera indiretta, aumentando il prezzo di vendita del prodotto. Ha, inoltre analiticamente motivato perché l’Agenzia delle entrate , a giudizio della Commissione , avesse commesso rilevanti errori nel cercare di dare prova che il corrispettivo pattuito fosse superiore al valore normale di mercato, atteso che i soggetti individuati per la comparazione erano pochi di numero e, soprattutto, perché non possedevano gli elementi necessari per la richiesta comparazione. E, segnatamente , ha affermato che : « Con riferimento alla controllata “FBUK” è sufficiente ricordare che la comparabile [OSCURATO:PERSONA] non solo non era un soggetto indipendente ma, addirittura operava in un settore diverso rispetto a quello dell’olio di oliva. Infatti, operava nel settore dell’importazione, in Inghilterra, di cibo e bibite africane e caraibiche. Allo stesso modo la Prescott - Thomas L im i ted operava nel settore della distribuzione di frutta e verdura. Così come la H.T.White e [OSCURATO:PERSONA], la F.G. HALLADEY and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. LIMITED, operavano nel settore della ristorazione. Sempre con riferimento alla controllata “FBUK” ai fini del calcolo dei margini operativi, l’AE ha preso in considerazione le risultanze reddituali del triennio 2007-2009.Queste risultanze le ha messe a confronto con quelle della comparabile DRINK Inc. Limited e H.T. White e Company LTD relative, però, al triennio 2008-2010. Appare evidente l’errore commesso dall’A.F. nel mettere a confronto due dati temporali non omogenei e, quindi, inutilizzabili per lo scopo da soddisfare. Anche il campione scelto per “SNA” è risultato inattendibile. Ciò in quanto, per 14 comparabili non è stato possibileaccertare l’effettiva loro comparabilità. In particolare, né i database usati per il mercato americano, né il database Orbis, come lamentato dalla società “[OSCURATO:SOCIETA]” nelle controdeduzioni, hanno consentito dicontrollare i presunti dati, delle 14 società, utilizzate dall’AE per dimostrare la violazione della normativa sultransfer pricing». 2.7. A fronte di tale lineare dispiegarsi dell e argomentazioni dei giudici di appello, le corpose contestazioni dell’Agenzia delle entrate non enucleano alcuna precisa violazione di legge, tale da poter essere sindacata da questa Corte , ma, a ben vedere, ripropongono la ricostruzione fattuale alternativa che, con idonea motivazione, i giudici dell’appello hanno ritenuto di non condividere. 2.8. Il motivoè, pertanto , inammissibile . 3. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5 del d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. 3.1. Lamenta la ricorrente che la CTR, nell’accogliere l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., non abbia correttamente rilevato che quest’ultima aveva sostenuto e dedotto dei costi privi del requisito di inerenza, relativi a servizi di consulenza legale, imputabili invece esclusivamente alle controllate del gruppo, SNA, [OSCURATO:PERSONA] e SEAE , ed in particolare, dei costi per assistenza legale fornita dallo studio Carmini, dallo studio legale spagnolo Gomez-Acebo e Pombo, dallo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Giova rammentare che, in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass. Sez. 5, 18/08/2022, n. 24880, Rv. 665495 – 01 ; Cass. Sez. 5, 13/02/2025, n. 3747, Rv. 673830 -01). 3.3. A tale riguardo la CTR, pur dopo aver evocato un orientamento coerente con i principi ora esposti, ha assertivamente affermato , nella coda della motiva zione, che « I costi relativi alle fatture emesse dallo studio CARMINI (euro 146.326,93), dallo studio GOMEZ (euro 25.248) e dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] (euro 17.575) sono inerenti poiché riferiti all’attività della “[OSCURATO:SOCIETA]”», soggiungendo che «Con riferimento allaspecificità dei costi si rinvia a quanto illustrato in fatto », ove tuttavia si rinviene esclusivamente, a tale riguardo, la mera trascrizione sintetica delle - generiche -deduzioni della parte privata. 3.4. Dunque, la CTR non ha in alcun modo verificato se e come la società avesse dimostrato l’inerenza dei costi portati in deduzione e disconosciuti dall’Amministrazione. La censura, per altro , si sottrae al rilievodi inammissibilità, essendo diretta, con esito favorevole per quanto si è detto, a denunciare la errata applicazione dell’art. 109, comma 5 del Tuir. 3.5. Il motivo è quindi, in conclusione, fondato. 4. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la n ullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’articolo 36, comma 2 , del d.lgs. n. 546/1992,e degli artt. 132 , comma 2 n um . 4 e 112 c.p.c. 4.1. In particolare, osserva, i giudici di seconde cure , nella motivazione della sentenza, e nell’accogliere l’appello incidentale della società contribuente, avrebbero ome sso ogni specifico riferimento al rilievo riguardante i componenti negativi direddito derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti all’unione europea aventi regime fiscale privilegiato , curandosi esclusivamente del tema dei costi per spese di assistenza legale ritenuti non inerenti. 4.2. Il motivo, che trova pacifico riscontro in atti , va anch’esso accolto, comportando, come richiesto dalla stessa parte controricorrente alla p. 57 del proprio atto difensivo, il rinvio al giudice di appello, in assenza di pronuncia o comunque di motivazione sul relativo capo decisorio da parte della sentenza quiimpugnata. 5. In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e accolti il secondo e terzo mo tivo, la sentenza impugnata va cassata , in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia a
Sentenza Cassazione n. 04873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris