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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23827/2026

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d'appello di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria ELena Gamberini cheha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra ireati di bancarotta commessi il 13 ottobre 2012, oggetto della sentenza dellaCorte d'appello di Bologna del 21 ottobre 2020 (irrevocabile il 21 novembre2020) e il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fino al marzo 2012oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 17 dicembre 2020(irrevocabile il 7 maggio 2022).2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motividi ricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordineal diniego dell’applicazione della disciplina della continuazione contestando che laCorte d’Appello non ha svolto una approfondita valutazione degli elementi cheavrebbero potuto dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso.

Si deduceche il Giudice dell’esecuzione si sarebbe concentrato esclusivamente sull’asseritamancanza di una “correlazione definitiva” tra i prelievi di denaro dalle società e lesproporzionato.Si rileva al riguardo che in sede esecutiva non è richiesta la provaassoluta dell’investimento delle somme nell’associazione, ma la sempliceallegazione di elementi che facciano presumere la presenza di un progettocriminoso unitario.In particolare, la difesa richiama il ruolo ricoperto dal ricorrente, descrittonei precedenti giudizi come figura incaricata di curare gli aspetti finanziari perconto dell’associazione.

Da qui deriverebbe una naturale connessione tra lecondotte distrattive poste in essere e il finanziamento del sodalizio, che non èstata adeguatamente considerata, limitandosi il Giudice dell’esecuzione a negareil vincolo valorizzando solo l’assenza di alcuni indici, senza approfondire quegliaspetti che avrebbero potuto dimostrare l’unitarietà del programma criminoso: lasistematicità delle condotte, la loro funzione di copertura e di sostentamentodell’associazione, la continuità del ruolo svolto dal ricorrente negli anni.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge perl’erronea applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen., in tema di reatocontinuato in relazione al collegamento tra reato associativo e reati – fine.Si rileva che la decisione impugnata si è fondata quasi interamente sul datotemporale, ovvero sul rilievo che l’ingresso nell’associazione risale al 2004,mentre i fatti di bancarotta si collocano nel 2011/2012, ignorando che nel caso disodalizi criminali strutturati e di lunga durata, la distanza temporale tra il reatoassociativo e i reati fine reati non può essere considerata un elemento sufficienteper escludere la programmazione unitaria.Inoltre, l’ordinanza avrebbe ignoratoche le condotte di bancarotta eranosistematiche e preordinate a finanziare l’associazione riconducibile a GrandeAracri; avrebbe altresì omesso di considerare le dichiarazioni dei collaboratori ela circostanza affermata in sentenza secondo la quale il ricorrente si occupava diaspetti finanziari delle società con cui il sodalizio veniva in contatto.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Maria ElenaGamberini, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate2.

Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e delbene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

In continuità con l’arresto delle SezioniUnite, si è ulteriormente precisato che l'esistenza del medesimo disegnocriminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e dellaspinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costantecompartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anchedi alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l'applicazionedella disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici dellariconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, commasecondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguentealla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazionetra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018,dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01)3.

Tanto precisato, va rilevato che la Corte di appello, con motivazioneesaustiva, ha evidenziato attraverso i puntuali riferimenti alle motivazioni dellasentenze, l’insussistenza dei requisiti della continuazione, rilevando come lasentenza sub 1) attenga al fallimento, dichiarato il 13/10/2012, della societàISOL [OSCURATO:PERSONA], costituita nel 2007 con socio unico [OSCURATO:PERSONA], il qualecessava dalla carica il 12/07/2012 pur continuando a operare, e che la procedurafallimentare si apriva su istanza di una dipendente nell’ambito della quale ilcuratore verificava che le scritture contabili erano tenute in modo tale da celarela reale situazione economica.Nell’ordinanza si evidenzia che dalle verifiche contabili risultava un contotransitorio di 286.826 euro sul quale il ricorrente aveva effettuato prelieviingiustificati quantificati in 42.000 euro nel 2011 e 439.697 euro nel 2012 erisultavano crediti inesigibili per 1.140.000 euro e alcuni già pagati o relativi adebitori irreperibili.Inoltre, il Giudice dell’esecuzione, quanto alla sentenza di condanna per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso dal 2004, rileva che il ricorrenteè stato condannato solo per la partecipazione all'associazione e non anche perreati-fine, e si è soffermato sulla circostanza che il contributo del ricorrente èconsistito nell’ottenimento di fideiussioni e nell’acquisizione di liquidità, cheveniva versata all’associazione.Nell’ordinanza impugnata si evidenzia inoltre che nessuna indicazione insentenza riguarda attività edili poste in essere dal ricorrente per favorirel’associazione, né vi sono indicazioni di operazioni svolte tramite la società poifallita; rileva, poi, che i collaboratori Giglio, Muto e Valerio hanno affermatol’intraneità del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione e la sua capacità operativa nel settoredelle fideiussioni senza alcun riferimento ad operazioni poste in essere per iltramite della società fallita, di cui il ricorrente era socio e amministratore unico.Rileva, poi, il Giudice dell’esecuzione che non risulta provato che il denaro dicui il ricorrente si è impossessato con gli indebiti prelievi sia stato destinato afinanziare l’associazione o condiviso con gli associati e rimarca coma lapartecipazione all’associazione sia stata accertata fino al marzo 2012, mentrerisulta che egli abbia effettuato prelievi di denaro nel 2012 senza che sia indicatoun momento di cessazione dei prelievi coincidente con la fine della suaappartenenza all’associazione.In sintesi, la Corte non rileva alcuna correlazione tra le somme prelevate daiconti della società [OSCURATO:PERSONA] e le operazioni del sodalizio mafioso e pone in rilievocome non siano emersi elementi dai quali ritenere che già dal 2004, il Crivarioavesse preordinato la bancarotta della società.Alla luce di quanto evidenziato, va affermato che il ricorso non offre elementiper scardinare l’impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata che haritenuto l’insussistenza di elementi sintomatici di una programmazione dellecondotte di bancarotta fraudolenta già al momento dell’ingresso del ricorrentenell’associazione mafiosa otto anni prima, sia sulla destinazione all’ associazionemafiosa delle somme prelevate dai conti della società dichiarata fallita.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria ELena Gamberini cheha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra ireati di bancarotta commessi il 13 ottobre 2012, oggetto della sentenza dellaCorte d'appello di Bologna del 21 ottobre 2020 (irrevocabile il 21 novembre2020) e il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fino al marzo 2012oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 17 dicembre 2020(irrevocabile il 7 maggio 2022).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motividi ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordineal diniego dell’applicazione della disciplina della continuazione contestando che laCorte d’Appello non ha svolto una approfondita valutazione degli elementi cheavrebbero potuto dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso. Si deduceche il Giudice dell’esecuzione si sarebbe concentrato esclusivamente sull’asseritamancanza di una “correlazione definitiva” tra i prelievi di denaro dalle società e lesproporzionato.Si rileva al riguardo che in sede esecutiva non è richiesta la provaassoluta dell’investimento delle somme nell’associazione, ma la sempliceallegazione di elementi che facciano presumere la presenza di un progettocriminoso unitario.In particolare, la difesa richiama il ruolo ricoperto dal ricorrente, descrittonei precedenti giudizi come figura incaricata di curare gli aspetti finanziari perconto dell’associazione. Da qui deriverebbe una naturale connessione tra lecondotte distrattive poste in essere e il finanziamento del sodalizio, che non èstata adeguatamente considerata, limitandosi il Giudice dell’esecuzione a negareil vincolo valorizzando solo l’assenza di alcuni indici, senza approfondire quegliaspetti che avrebbero potuto dimostrare l’unitarietà del programma criminoso: lasistematicità delle condotte, la loro funzione di copertura e di sostentamentodell’associazione, la continuità del ruolo svolto dal ricorrente negli anni.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge perl’erronea applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen., in tema di reatocontinuato in relazione al collegamento tra reato associativo e reati – fine.Si rileva che la decisione impugnata si è fondata quasi interamente sul datotemporale, ovvero sul rilievo che l’ingresso nell’associazione risale al 2004,mentre i fatti di bancarotta si collocano nel 2011/2012, ignorando che nel caso disodalizi criminali strutturati e di lunga durata, la distanza temporale tra il reatoassociativo e i reati fine reati non può essere considerata un elemento sufficienteper escludere la programmazione unitaria.Inoltre, l’ordinanza avrebbe ignoratoche le condotte di bancarotta eranosistematiche e preordinate a finanziare l’associazione riconducibile a GrandeAracri; avrebbe altresì omesso di considerare le dichiarazioni dei collaboratori ela circostanza affermata in sentenza secondo la quale il ricorrente si occupava diaspetti finanziari delle società con cui il sodalizio veniva in contatto.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Maria ElenaGamberini, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e delbene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). In continuità con l’arresto delle SezioniUnite, si è ulteriormente precisato che l'esistenza del medesimo disegnocriminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e dellaspinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costantecompartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anchedi alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l'applicazionedella disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici dellariconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, commasecondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguentealla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazionetra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018,dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01)3. Tanto precisato, va rilevato che la Corte di appello, con motivazioneesaustiva, ha evidenziato attraverso i puntuali riferimenti alle motivazioni dellasentenze, l’insussistenza dei requisiti della continuazione, rilevando come lasentenza sub 1) attenga al fallimento, dichiarato il 13/10/2012, della societàISOL [OSCURATO:PERSONA], costituita nel 2007 con socio unico [OSCURATO:PERSONA], il qualecessava dalla carica il 12/07/2012 pur continuando a operare, e che la procedurafallimentare si apriva su istanza di una dipendente nell’ambito della quale ilcuratore verificava che le scritture contabili erano tenute in modo tale da celarela reale situazione economica.Nell’ordinanza si evidenzia che dalle verifiche contabili risultava un contotransitorio di 286.826 euro sul quale il ricorrente aveva effettuato prelieviingiustificati quantificati in 42.000 euro nel 2011 e 439.697 euro nel 2012 erisultavano crediti inesigibili per 1.140.000 euro e alcuni già pagati o relativi adebitori irreperibili.Inoltre, il Giudice dell’esecuzione, quanto alla sentenza di condanna per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso dal 2004, rileva che il ricorrenteè stato condannato solo per la partecipazione all'associazione e non anche perreati-fine, e si è soffermato sulla circostanza che il contributo del ricorrente èconsistito nell’ottenimento di fideiussioni e nell’acquisizione di liquidità, cheveniva versata all’associazione.Nell’ordinanza impugnata si evidenzia inoltre che nessuna indicazione insentenza riguarda attività edili poste in essere dal ricorrente per favorirel’associazione, né vi sono indicazioni di operazioni svolte tramite la società poifallita; rileva, poi, che i collaboratori Giglio, Muto e Valerio hanno affermatol’intraneità del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione e la sua capacità operativa nel settoredelle fideiussioni senza alcun riferimento ad operazioni poste in essere per iltramite della società fallita, di cui il ricorrente era socio e amministratore unico.Rileva, poi, il Giudice dell’esecuzione che non risulta provato che il denaro dicui il ricorrente si è impossessato con gli indebiti prelievi sia stato destinato afinanziare l’associazione o condiviso con gli associati e rimarca coma lapartecipazione all’associazione sia stata accertata fino al marzo 2012, mentrerisulta che egli abbia effettuato prelievi di denaro nel 2012 senza che sia indicatoun momento di cessazione dei prelievi coincidente con la fine della suaappartenenza all’associazione.In sintesi, la Corte non rileva alcuna correlazione tra le somme prelevate daiconti della società [OSCURATO:PERSONA] e le operazioni del sodalizio mafioso e pone in rilievocome non siano emersi elementi dai quali ritenere che già dal 2004, il Crivarioavesse preordinato la bancarotta della società.Alla luce di quanto evidenziato, va affermato che il ricorso non offre elementiper scardinare l’impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata che haritenuto l’insussistenza di elementi sintomatici di una programmazione dellecondotte di bancarotta fraudolenta già al momento dell’ingresso del ricorrentenell’associazione mafiosa otto anni prima, sia sulla destinazione all’ associazionemafiosa delle somme prelevate dai conti della società dichiarata fallita.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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