CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. lette per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 25/09/2018 dal Tribunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nelle rispettive qualità di amministratore di diritto, la prima, e di amministratore di fatto, il secondo, della [OSCURATO:SOCIETA]- erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 81,110 cod.pen, 5 d.lgs 74/2000, contestato al capo 1) dell'imputazione (omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi per gli anni 2012 e 2013) e condannati, il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e la Priotti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con confisca dei beni in sequestro e, in caso di incapienza di altri beni riconducibili alla disponibilità degli indagati; in relazione ai reati contestati al capo 2) si era dichiarato non doversi procedere perché estinto il reato relativo all'anno 2010 per intervenuta prescrizione e gli imputati erano stati assolti in relazione alle restanti condotte perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la sentenza di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado; la motivazione relativa al superamento della soglia di punibilità era carente non essendo stati effettuai:i nè in primo nè in secondo grado gli opportuni accertamenti in merito e, inoltre, non erano stati esplicitati i criteri in basi ai quali era stata ritenuta superata la soglia di punibilità nè considerati i costi sopportati (costruzione dell'edificio di cui alle fatture riconosciute corrette); inoltre, la Priotti era stata amministratore di diritto della società e non si era ingerita nella gestione societaria (perché residente all'estero e non in grado di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana) mentre i fatti contestati erano stati commessi dal coimputato, quale amministratore di fatto della società, con il quale la predetta aveva un rapporto di fiducia ed al quale aveva rilasciato una procura generale e la delega ad operare sui conti correnti aziendali e personali.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e correlato wzio di motivazione. Argomenta che la sentenza di appello aveva espresso una motivazione carente ed apparente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, cioè, del dolo specifico di evasione; tale elemento non poteva essere integrato, come emergente dalla sentenza, da mera negligenza o inerzia nè da culpa in vigilando in caso di delega ad un professionista; inoltre, non vi era prova della consapevolezza della Priotti di evadere l'imposta nè dell'ammontare della stessa. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca dei beni in sequestro. Argomenta che la sentenza di appello aveva confermato la disposta confisca limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado; ribadisce che la motivazione relativa al superamento della soglia di punibilità era carente non essendo stati effettuati nè in primo nè in secondo grado gli opportuni accertamenti in merito nè esplicitati i criteri in basi ai quali era stata ritenuta superata la soglia di punibilità, presupposto necessario per legittimare la misura ablativa; infine, l'accertamento induttivo era stato recepito ma non valutato in maniera autonoma ed approfondita. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. Argomenta che i Giudici di merito non avevano chiarito quali fossero gli atti gestori compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'assunzione della qualifica di amministratore di fatto nè tenuto conto del fatto che nel 2012 la procura generale conferitagli dalla Priotti era stata revocata; la motivazione sul punto era assolutamente carente ed illogica nella parte in cui valorizzava il rapporto fiduciario esistente senza tener conto dell'intervenuta revoca della procura generale da parte della Priotti; inoltre, era immotivato il riferimento ad una comune convenienza ad incassare ricavi lordi e contraddetto dalle stesse dichiarazioni degli imputati, dalle quali emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto un importo predeterminato a chiusura dell'operazione immobiliare. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 220 disp. att. cod.proc.pen. in relazione agli artt. 63, 64, 195, comma 4, cod.proc.pen., lamentando che l'affermazione di responsabilità era stata basata sulle dichiarazioni rese dai testi della Guardia di Finanza e sul processo verbale di costatazione prodotto in atti, risultanze probatorie inutilizzabili poiché i testi avevano riportato dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] assunte in violazione degli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. e che, in ogni caso, non potevano essere oggetto di testimonianza da parte di ufficiali di P.G. ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen.3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi nuovi, nella quale ha approfondito le doglianze proposte nonchè memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G. Il difensore della Priotti ha depositato note di trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 1.1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma :L, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Anche più di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una ''doppia conforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate c:ontro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può l'imitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Nella specie, le motivazioni delle due sentenze di merito si saldano fornendo un'unica e complessa trama argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dalla ricorrente che ripropone gli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado. In particolare quanto al superamento della soglia di punibilità, la Corte di appello ha confermato e richiamato la valutazione del primo giudice basata sulla analitica disamina e condivisione degli elementi offerti dagli operanti di p.g. e della documentazione in atti, nonché sulla specifica esposizione dei criteri di valutazione seguiti e sulla verifica e condivisione delle risultanze della relazione della Guardia di Finanza in atti. La valutazione è sorretta da argomentazioni congrue e prive di vizi logici nonchè conforme ai principi di diritto regolanti la materia in questione. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rv. 250647; Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Rv. 257619) E' stato affermato, da un lato, che, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute (Sez. 3, n. 5786 del 18/12/2007 - dep. 06/02/2008, D'Amico, Rv. 238825) e, dall'altro, che il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde (Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999 - dep. 21/02/2000, Zarbo E, Rv. 215694). Del tutto generica - e, quindi, inammissibile- è, poi, la doglianza avente ad oggetto la mancata considerazione dei costi sopportati dall'impresa nelle annualità di riferimento; difetta, infatti, la specifica indicazione dei costi effettivi e della relativa entità, limitandosi la ricorrente ad un generico riferimento ai "costi sopportati per la costruzione dell'edificio di cui alle fatture riconosciute come legittime". Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, la Corte di appello ha spiegato che, pacifica l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi negli anni 2012 e 2013 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e la rilevante attività di vendita di plurimi immobili effettuata dalla predetta società negli anni in questione, le risultanze probatorie comprovavano che la Priotti non solo era stata formale amministratore della società ma aveva preso parte attiva alla gestione societaria, sia nel periodo in cui era stata conferita formale procura al coimputato [OSCURATO:PERSONA] sia successivamente alla revoca della predetta procura. In particolare, la Corte di appello(cfr. p. 19,20,21 della sentenza impugnata) ha evidenziato plurimi elementi di fatto dimostrativi della effettiva e continua attività gestoria della Priotti: stretta collaborazione tra i due imputati nella gestione della società (la Priotti impartiva al [OSCURATO:PERSONA], che di fatto amministrava la società, direttive per la gestione comune del cantiere e dell'opera di edificazione; inoltre, interveniva negli atti più rilevanti come la conclusione dei contratti di cessione e vendita degli alloggi edificati dalla società); fiducia reciprocamente riposta; omissione della Priotti di ogni cautela finalizzata a garantire la tenuta di contabilità e di presentazione delle dichiarazioni reddituali; comune convenienza dei coimputati ad incassare ricavi lordi, dopo aver presentato dichiarazioni reddituali solo negli anni di costruzione degli immobili e, quindi, di preponderanza di passività societarie. Quanto all'elemento soggettivo, i Giudici di appello hanno rimarcato come la prova del dolo specifico di evasione si basava sulla ricorrenza degli elementi fattuali evidenziati, dimostrativi di una consapevole preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di punibilità (cfr. pag 21 della sentenza impugnata). Rispetto all'indicato percorso argomentativo, congruo e non manifestamente illogico e dunque insindacabile in sede di legittimità, la ricorrente prospetta inammissibili censure in fatto, orientate ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, che non può costituire oggetto del giudizio di cassazione. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è, del pari inammissibile. Il vizio di motivazione dedotto è stato basato sulle stesse argomentazioni poste a fondamento dei primi due motivi di ricorso; in particolare, la ricorrente lamenta il mancato accertamento dell'imposta evasa e del !superamento della soglia di punibilità; le censure sono genericamente formulate e orientate ad una inammissibile contestazione in merito delle risultanze istruttorie, richiamato sul punto quanto già rilevato al paragrafo che precede. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che per delineare la figura dell'amministratore di fatto è necessario attingere ai criteri stabiliti dall'art. 2639 cod.civ., che, pur essendo norma di più recente introduzione, dettata per i reati in materia di società e consorzi di cui al titolo XI del libro V del codice civile, ha di fatto codificato gli approdi giurisprudenziali che l'avevano preceduta (cfr. Sez. 1, n.18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254). L'amministratore di fatto è, dunque, colui il quale, pur non formalmente investito della carica di amministratore della società, eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Va, inoltre, considerato che questa Corte ha affermato, in tema di reati tributari, che ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di "amministratore di fatto" non occorre, comunque, l'esercizio di ''tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez.3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 27/05/2015, Rv. 264009). La Corte di appello, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, ha evidenziato plurimi elementi di fatto dimostrativi della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I da parte del [OSCURATO:PERSONA], rimarcando come il predetto aveva agito in maniera continuativa, prima da mandatario formale nel periodo in cui aveva operato in forza della procura generale conferitagli dalla coimputata e, successivamente alla revoca di tale procura generale, compiendo, in piena continuità, atti di gestione tipici dell'amministratore (gestione e amministrazione della società con spendita diretta dei poteri decisori esercitati direttamente o previo concerto con la coimputata, gestione del cantiere edile, predisposizione dei contratti di cessione e vendita degli alloggi realizzati, estromissione dalle dichiarazioni dei redditi del commercialista abilitato e inerzia nel curare le dichiarazioni dei redditi). Trattasi di apprezzamenti di fatto, sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo è formulato in maniera generica, limitandosi il ricorrente a dedurre la violazione degli artt. 220 disp. att. cod.proc.pen. in relazione agli artt. 63, 64, 195, comma 4, cod.proc.pen senza aggiungere alcune elemento di specificità o concretezza al riguardo. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragior i di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087. Inoltre, come emergente dallo stesso testo della sentenza impugnata, la doglianza in oggetto non era stata oggetto di specifico motivo di appello. Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 3. Va, infine, evidenziato che l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Se.z.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria n