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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43191/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 8 gennaio 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato poiché asserisce un difetto e contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha espressamente affermato che la persona offesa ha fornito una significativa descrizione dell'autore del reato in sede di querela, imponendo così di ritenere affidabile la qualità dei filmati ai fini della comparazione, così come confermato dalla circostanza che le forze dell'ordine abbiano potuto accertare la coincidenza del sospettato con l'autore del furto, riscontrando la genuinità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, nella specie, al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 8 gennaio 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato poiché asserisce un difetto e contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha espressamente affermato che la persona offesa ha fornito una significativa descrizione dell'autore del reato in sede di querela, imponendo così di ritenere affidabile la qualità dei filmati ai fini della comparazione, così come confermato dalla circostanza che le forze dell'ordine abbiano potuto accertare la coincidenza del sospettato con l'autore del furto, riscontrando la genuinità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, nella specie, al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 43191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris