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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27879/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BARBERO Luigi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/11/2021 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le repliche difensive e le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto in via principale l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e, in subordine, l'annullamento senza rinvio con applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 10/11/2021 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma secondo n.3 cod.pen. oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato complessivamente in euro 1.000.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo: - il vizio di motivazione circa l'entità del danno liquidato alla parte civile, di gran lunga inferiore a quello effettivo; - il vizio di motivazione in ordina al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; - la violazione di legge circa il mancato esame e la valutazione delle conclusioni rassegnate ex art. 23 bis d.l. 137/2000, convertito in I. 176/2000, con violazione degli artt. 602, 598, 523 cod. proc. pen.

Con la nota di cui in premessa, la difesa ha insistito nei motivi di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

4. E' appena il caso di ribadire che a seguito della riforma dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente.

Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente e adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.

5. Nel caso di specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione del danno, sulla base delle acquisizioni istruttorie, tenendo conto dell'entità del pregiudizio economico subito dalla proprietaria del fondo danneggiato (perdita di un ingente numero di alberi ad alto fusto, devastazione di un ampio tratto di bosco), alla stregua del prezzario regionale; ha anche considerato il cd. danno morale.

Quanto al rigetto della richiesta ex art. 131 bis cod. pen. la corte territoriale con argomentazioni anche in questo caso esenti da rilievi di legittimità ha fatto riferimento alle risultanze del casellario giudiziale, all'entità del danno, alla modalità della condotta delittuosa (pag. 8 della sentenza impugnata). 2 L

6. L'ultimo motivo è generico, in quanto non è indicato il pregiudizio difensivo derivante dal mancato esame delle conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente in fase di trattazione scritta dell'appello (l'esame di tali conclusioni, allegate al ricorso, conferma che si tratta di una nota sintetica tesa a contestare la requisitoria del Procuratore Generale per le ragioni esposte nei motivi di appello).

7. Alla dichiarazione d'inammissibilità, segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, considerati i motivi di colpa particolarmente significativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 25 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BARBERO Luigi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/11/2021 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le repliche difensive e le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto in via principale l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e, in subordine, l'annullamento senza rinvio con applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/11/2021 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma secondo n.3 cod.pen. oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato complessivamente in euro 1.000. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo: - il vizio di motivazione circa l'entità del danno liquidato alla parte civile, di gran lunga inferiore a quello effettivo; - il vizio di motivazione in ordina al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; - la violazione di legge circa il mancato esame e la valutazione delle conclusioni rassegnate ex art. 23 bis d.l. 137/2000, convertito in I. 176/2000, con violazione degli artt. 602, 598, 523 cod. proc. pen. Con la nota di cui in premessa, la difesa ha insistito nei motivi di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 4. E' appena il caso di ribadire che a seguito della riforma dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente. Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente e adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata. 5. Nel caso di specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione del danno, sulla base delle acquisizioni istruttorie, tenendo conto dell'entità del pregiudizio economico subito dalla proprietaria del fondo danneggiato (perdita di un ingente numero di alberi ad alto fusto, devastazione di un ampio tratto di bosco), alla stregua del prezzario regionale; ha anche considerato il cd. danno morale. Quanto al rigetto della richiesta ex art. 131 bis cod. pen. la corte territoriale con argomentazioni anche in questo caso esenti da rilievi di legittimità ha fatto riferimento alle risultanze del casellario giudiziale, all'entità del danno, alla modalità della condotta delittuosa (pag. 8 della sentenza impugnata). 2 L 6. L'ultimo motivo è generico, in quanto non è indicato il pregiudizio difensivo derivante dal mancato esame delle conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente in fase di trattazione scritta dell'appello (l'esame di tali conclusioni, allegate al ricorso, conferma che si tratta di una nota sintetica tesa a contestare la requisitoria del Procuratore Generale per le ragioni esposte nei motivi di appello). 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità, segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, considerati i motivi di colpa particolarmente significativi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 25 magg
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