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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 37806/2022

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a [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico , e per essa da [OSCURATO:SOCIETA]., tutti rapp resentat i e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivam en te domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia nn. 9/10 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso lo studio di quest’ultimo,in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 99 - controricorrent i - Avverso la sentenza delCorte di Appello di Roma n. 7768/2017 del 6.12.2017 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del3 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] .

Oggetto: contratti bancari forma scritta [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 25.3.2013, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e IsrailoviciEdmondo avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2160/13, con il quale era stato ingiunto loro, nella qualità di fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la complessiva somma di € 215.263,06, quale saldo debitore residuo di un mutuo chirografario, intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] d'Impresas.p.a., oltre interessi e spese processuali.

Nel contestare la creditoria azionata, gli opponenti ne avevano dedotto l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto, per la nullità del contratto, in quanto privo della firma della banca e contenente tassi illegittimi e usurari.Chiedevano, pertanto, la revoca del d.i. opposto .

Il Tribunale di Roma, respinte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, con s entenza n. 17096/2016 aveva rigettato l'opposizione.

Gli opponenti proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la qualeaccoglieva il gravame ritenendo fondata l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti per difetto di forma scritta del contratto di mutuo, posto a fondamento dell'opposto d ecreto ingiuntivo, e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame concernenti la nullità del contratto per illegittimità/indeterminatezza del parametro Euribor e per usurarietà dei tassi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale mandataria per la gestione dei crediti acquisiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con una operazione di cartolarizzazione della [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 5.6.2018 ha presentato ricorso con un motivo .

Gli intimatihanno prodotto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce:1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 58/1998 e 117 TUB.

Erronea applicazione in via automatica della disciplina generale in tema di nullità ex art. 1325, n. 4, c.c.

La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’esibizione del contratto con la sola firma della cliente comporterebbe che l’equipollente della firma della banca sarebbe intervenuta soltanto con la produzione in giudizio e quindi ex post operando ex nunc, trascurando che secondo l’orientamento della Cortedi cassazione la sottoscrizione del contratto può desumersi anche dall’autonoma sottoscrizione di atti tra loro collegati o e che in ogni caso la mancata sottoscrizione può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione di volersi avvalere del negozio documentato dalla scrittura esibita per invocare l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto a carico della parte sottoscrivente.

Evidenzia, inoltre , la ricorrente che la banca aveva comunque dato esecuzione al contratto mettendo a disposizione della società le somme oggetto del rapporto di credito. 1.1Il motivo è fondato.

Questa Corte , a Sezioni Unite, ha già avuto occasione di chiarire, con riferimento ai contratti di intermediazione mobiliare,che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 d.lgs. n. 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. un., n. 898/2018).

Tal principio è stato poi esteso all’analoga fattispecie dei contratti bancari ( Cass., n. 14143/2018 e n. 14646/2018).

2. L a sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , c assa la sentenza impugnata e rinvia al la Corte di Appello di Roma , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico , e per essa da [OSCURATO:SOCIETA]., tutti rapp resentat i e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivam en te domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia nn. 9/10 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso lo studio di quest’ultimo,in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 99 - controricorrent i - Avverso la sentenza delCorte di Appello di Roma n. 7768/2017 del 6.12.2017 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del3 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] . Oggetto: contratti bancari forma scritta [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 25.3.2013, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e IsrailoviciEdmondo avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2160/13, con il quale era stato ingiunto loro, nella qualità di fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la complessiva somma di € 215.263,06, quale saldo debitore residuo di un mutuo chirografario, intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] d'Impresas.p.a., oltre interessi e spese processuali. Nel contestare la creditoria azionata, gli opponenti ne avevano dedotto l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto, per la nullità del contratto, in quanto privo della firma della banca e contenente tassi illegittimi e usurari.Chiedevano, pertanto, la revoca del d.i. opposto . Il Tribunale di Roma, respinte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, con s entenza n. 17096/2016 aveva rigettato l'opposizione. Gli opponenti proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la qualeaccoglieva il gravame ritenendo fondata l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti per difetto di forma scritta del contratto di mutuo, posto a fondamento dell'opposto d ecreto ingiuntivo, e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame concernenti la nullità del contratto per illegittimità/indeterminatezza del parametro Euribor e per usurarietà dei tassi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale mandataria per la gestione dei crediti acquisiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con una operazione di cartolarizzazione della [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 5.6.2018 ha presentato ricorso con un motivo . Gli intimatihanno prodotto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce:1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 58/1998 e 117 TUB. Erronea applicazione in via automatica della disciplina generale in tema di nullità ex art. 1325, n. 4, c.c. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’esibizione del contratto con la sola firma della cliente comporterebbe che l’equipollente della firma della banca sarebbe intervenuta soltanto con la produzione in giudizio e quindi ex post operando ex nunc, trascurando che secondo l’orientamento della Cortedi cassazione la sottoscrizione del contratto può desumersi anche dall’autonoma sottoscrizione di atti tra loro collegati o e che in ogni caso la mancata sottoscrizione può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione di volersi avvalere del negozio documentato dalla scrittura esibita per invocare l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto a carico della parte sottoscrivente. Evidenzia, inoltre , la ricorrente che la banca aveva comunque dato esecuzione al contratto mettendo a disposizione della società le somme oggetto del rapporto di credito. 1.1Il motivo è fondato. Questa Corte , a Sezioni Unite, ha già avuto occasione di chiarire, con riferimento ai contratti di intermediazione mobiliare,che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 d.lgs. n. 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. un., n. 898/2018). Tal principio è stato poi esteso all’analoga fattispecie dei contratti bancari ( Cass., n. 14143/2018 e n. 14646/2018). 2. L a sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , c assa la sentenza impugnata e rinvia al la Corte di Appello di Roma , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Ca
Decreto Cassazione n. 37806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris