CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 16185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenzasenza rinvio, essendo il reato estinto per remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 11/09/2025, la Corte di appello di Bologna confermavala sentenza del Tribunale di Bologna del 27/11/2024, appellata da StellaRossetto, che condannava al pagamento delle spese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, propone ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della imputata, articolando ununico motivo, con cui chiede l’annullamento della sentenza per remissione diquerela e conseguente accettazione, intervenute prima della definizione delgiudizio di appello.3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.La non particolare complessità della questione proposta con i motivi diricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazionedella decisione in forma semplificata.3.1. Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ammissibile ilricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo laremissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta prima dellascadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016,Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv.249209-01).3.2. Nella specie, l’imputata ha riportato condanna in primo grado inrelazione al delitto di truffa non aggravato, per come si ricava univocamente dalcontenuto della motivazione della sentenza di primo grado, ove si escludeespressamente la aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod.pen. (pag. 2 della sentenza di primo grado), e dall’entità della pena inflitta (mesisei di reclusione ed euro 900 di multa, ridotta per il rito a mesi quattro ed euro600), che rientra nella forbice edittale dell’art. 640, primo comma, cod. pen.Essendo allegata una valida e rituale remissione di querela e la contestualeaccettazione della stessa da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale(vds. verbale redatto in data 8 settembre 2025 da parte dei militari dellaStazione dei Carabinieri di Casalecchio di Reno), il reato per cui la imputata hariportato condanna, procedibile a querela, risulta estinto per remissione diquerela e la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio.4. Non essendo stato convenuto diversamente, le spese processuali sonoposte a carico dell’imputata a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto persopravvenuta remissione di querela. Spese del procedimento a carico dellaquerelata.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente