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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33852/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 gennaio 1992; avverso la sentenza del 24 gennaio 2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedi- mento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'articolo 497-bis, comma 1, del codice penale.

2. Il ricorso, proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si la- menta l'illegalità della pena irrogata, in quanto il giudice, ratificando l'accordo in- tervenuto tra l'imputato e il Pubblico Ministero, avrebbe applicato una pena infe- riore al minimo edittale.

Secondo il Procuratore ricorrente, infatti, la contestazione si riferirebbe alla fattispecie disciplinata dal capoverso dell'art. 497 -bis cod. peli., cosicché, in ra- gione dell'aumento previsto, la pena base (in concreto individuata in anni due di reclusione) non sarebbe potuta essere inferiore a due anni e otto mesi di reclu- sione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

All'imputata è stato contestato, secondo la formulazione letterale del capo d'imputazione, il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen. comma 1, per essere stata trovata in possesso di una carta d'identità francese contraffatta, valida per l'espa- trio, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e riportante l'effigie fotografica del possessore.

Il Procuratore ricorrente sostiene che l'esplicita indicazione contenuta nel capo d'imputazione e relativa alla presenza dell'effigie personale dell'imputata permet- terebbe di ritenere contestato il secondo comma dell'articolo richiamato.

Effettivamente il possesso di un documento d'identità recante la foto del pos- sessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotogra- fia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554).

Ma tale dato, riportato nel capo d'imputazione (la presenza dell'effigie perso- nale del possessore sul documento), non è un elemento oggettivo, costitutivo della diversa fattispecie ipotizzata dal Procuratore ricorrente: è solo un elemento con chiara valenza probatoria rispetto all'eventuale condotta di concorso nella contraf- fazione.

Condotta che, tuttavia, non risulta contestata all'imputata né attraverso il relativo riferimento normativo, né attraverso una chiara ed nequivoca indica- zione dei relativi elementi costitutivi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 gennaio 1992; avverso la sentenza del 24 gennaio 2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedi- mento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'articolo 497-bis, comma 1, del codice penale. 2. Il ricorso, proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si la- menta l'illegalità della pena irrogata, in quanto il giudice, ratificando l'accordo in- tervenuto tra l'imputato e il Pubblico Ministero, avrebbe applicato una pena infe- riore al minimo edittale. Secondo il Procuratore ricorrente, infatti, la contestazione si riferirebbe alla fattispecie disciplinata dal capoverso dell'art. 497 -bis cod. peli., cosicché, in ra- gione dell'aumento previsto, la pena base (in concreto individuata in anni due di reclusione) non sarebbe potuta essere inferiore a due anni e otto mesi di reclu- sione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. All'imputata è stato contestato, secondo la formulazione letterale del capo d'imputazione, il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen. comma 1, per essere stata trovata in possesso di una carta d'identità francese contraffatta, valida per l'espa- trio, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e riportante l'effigie fotografica del possessore. Il Procuratore ricorrente sostiene che l'esplicita indicazione contenuta nel capo d'imputazione e relativa alla presenza dell'effigie personale dell'imputata permet- terebbe di ritenere contestato il secondo comma dell'articolo richiamato. Effettivamente il possesso di un documento d'identità recante la foto del pos- sessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotogra- fia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554). Ma tale dato, riportato nel capo d'imputazione (la presenza dell'effigie perso- nale del possessore sul documento), non è un elemento oggettivo, costitutivo della diversa fattispecie ipotizzata dal Procuratore ricorrente: è solo un elemento con chiara valenza probatoria rispetto all'eventuale condotta di concorso nella contraf- fazione. Condotta che, tuttavia, non risulta contestata all'imputata né attraverso il relativo riferimento normativo, né attraverso una chiara ed nequivoca indica- zione dei relativi elementi costitutivi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso
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