CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33788/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (05EU332) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti;____, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verbania gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 18.000 in relazione a ipotesi di traffico di sostanza stupefa- cente e di estorsione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il re