Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 28312/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] LtfIdffensorei [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 3.475,00 emesso dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 ottobre 2021.

1.1. Il provvedimento cautelare è stato disposto nell'ambito di un procedimento gravante a carico dello Strangis - contestualmente sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] - perché indagato (tra l'altro) per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fine di spaccio, in due casolari pertinenti alla sua abitazione, sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in bustine, del peso lordo di 989 grammi e di 37 grammi.

Sono stati, in particolare, ritenuti riscontri indiziari della perpetrazione dell'attività illecita il rinvenimento "in loco" di materiale idoneo al confezionamento della droga (1 bilancia elettronica, 2 bilancini di precisione, 1 utensile per sottovuoti e 86 buste per sottovuoto alimentare) e di una somma di denaro, complessivamente pari a 3.475,00 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio - come detto sottoposta a sequestro preventivo -.

1.2. Il Tribunale del riesame ha rigettato le doglianze difensive afferenti alla asserita provenienza lecita del denaro - affermato essere in parte provento di donazioni e per il resto compensi dell'attività lavorativa svolta dal prevenuto - considerata, nell'indubbia ricorrenza del "fumus" del delitto di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, la riferibilità di tale somma all'illecita attività prestata dall'indagato, rappresentandone «verosimilmente» il profitto.

E' stato, altresì, evidenziato come per il tramite del denaro sequestrato fosse possibile effettuare l'acquisto di ulteriore stupefacente, quindi protraendosi le conseguenze pregiudizievoli del reato ed agevolandosi la commissione di altri illeciti.

Per il giudice del riesame, del resto, non risulterebbe comprovata la provenienza lecita del denaro, riscontrata solo dalle propalazioni rese dalla moglie del prevenuto, anche considerato che lo Strangis ha precisato di svolgere attività lavorativa "on lme", con pagamenti, quindi, sempre tracciabili e facilmente comprovabili - come, invece, non effettuato nel caso di specie -.2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorrente lamenta che, a fronte dei corposi motivi dedotti, il giudice del riesame avrebbe confermato il provvedimento di sequestro adottando una motivazione inadeguata ed insufficiente, ritenendo che la somma di denaro, peraltro rinvenuta in luogo diverso rispetto allo stupefacente, costituirebbe il profitto dell'attività illecita.

Non sarebbero state chiarite, in particolare, le ragioni per cui tale denaro rappresenterebbe lo specifico provento di non meglio precisate precedenti illecite attività di spaccio, senza evidenziare, pertanto, la correlazione esistente tra il bene sequestrato e la contestata condotta illecita.

Ai fini del sequestro preventivo di cose di cui è consentita la confisca, infatti, è necessaria la sussistenza di un peculiare, non occasionale e strumentale nesso tra la specifica "res" ed il reato.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede, contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente precisato come in tale nozione debbano essere ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così: Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

E' stato, altresì, affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene, dunque, a mancare un elemento essenziale dell'atto.

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, giusta applicazione degli indicati principi, nel caso in esame non sia dato ravvisare la presenza di una motivazione adeguata e sufficiente, così rendendo consequenziale la configurazione del lamentato vizio.

Come noto, la concessione del sequestro preventivo è subordinata, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., alla ricorrenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (comma 1); potendo, altresì, essere disposto sulle cose di cui è consentita la confisca (comma 2) - e cioè, ex art. 240, comma 1, cod. pen., delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto -.

Questa Corte di legittimità ha più volte osservato come il sequestro preventivo possa essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (così: Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716-01; Sez. 5, n. 22612 del 09/02/2010, Trotta, Rv. 247438-01, nella cui motivazione la Corte ha precisato che il sequestro preventivo non può essere disposto in base alla supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato).

Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (così, tra le tante, Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358-01).

In termini ancora più univoci, è stato precisato che ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è necessaria la sussistenza della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (così, in particolare, Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164-01, che, in applicazione dell'indicato principio, ha censurato la decisione con cui il Tribunale aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro dell'indagato senza previamente individuare il nesso di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestatogli).

Ancora, con specifico riferimento al sequestro preventivo di somme di denaro, è stato affermato che la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (così, espressamente, Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906-01).

4. Ebbene, riferendo i superiori principi al provvedimento impugnato, deve essere ravvisata la sussistenza della eccepita carenza motivazionale.

Come osservato, il Tribunale del riesame ha affermato la legittimità del decreto di sequestro preventivo, assumendone l'adeguatezza dell'assunta motivazione, in ragione dell'avvenuto rinvenimento presso due casolari del prevenuto di materiale univocamente destinato alla preparazione e al confezionamento di dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, conseguentemente ritenendo che la somma di denaro, in banconote di diverso taglio, trovata nella disponibilità dell'indagato fosse riconducibile alla svolta attività illecita, rappresentandone «verosimilmente» il profitto, con possibile successivo utilizzo per l'ulteriore acquisto, a fini di spaccio, di stupefacente.

I giudici del riesame, a parte confutare le dichiarazioni difensive rese dallo Strangis (e dalla sua consorte) in ordine all'origine lecita del denaro - in particolare escludendone la riferibilità all'attività lavorativa svolta dall'indagato, stante la carenza di riscontri acquisibili dalla tracciabilità dei pagamenti -, non hanno esplicato, in modo chiaro e lineare, ove risieda il necessario nesso di pertinenzialità stabile e strutturale tra la cosa sottoposta a sequestro ed il reato oggetto di imputazione, come osservato richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per consentire il sequestro preventivo di somme di denaro.

Manca, cioè, la concreta indicazione di come quella specifica somma di denaro in sequestro, di importo pari a 3.475,00 euro, costituisca l'esatto profitto del reato contestato allo Strangis, soprattutto tenuto conto del fatto che l'attuale imputazione è di detenzione a fine di spaccio, e non di cessione, di sostanza stupefacente.

Costituendo il lucro il profitto del reato - e cioè il vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

U, n.9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01) - è, infatti, certamente ammessa la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per la fattispecie della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti.

Nel caso in esame, tuttavia, è contestata la diversa ipotesi della detenzione a fini di spaccio, e non quindi una condotta di cessione illecita, anche pregressa, di droga.

Non è dato comprendere, allora, sulla base di quale presupposto possa trovare fondamento l'affermazione, resa nel provvedimento impugnato, per cui il denaro costituirebbe il profitto del reato (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247-01).

D'altro canto, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (così, espressamente, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01).

L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'indagato, è, in altri termini, del tutto estranea alla "regiudicanda".

Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dello Strangis, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituisce il profitto del reato in contestazione, potendo solo esserlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo.

5. E' opportuno precisare, infine, che il provvedimento impugnato non ha effettuato riferimento alcuno alla circostanza che il decreto di sequestro preventivo del denaro, in quanto cosa pertinente al reato, sia stato disposto a fini di confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen.

Ciò, all'evidenza, preclude ogni possibilità di ritenere applicabile, rispetto al caso di specie, la peculiare disciplina dettata in tema di confisca c.d. allargata dall'indicata norma, come noto estesa anche ai delitti concernenti le sostanze stupefacenti.6.

In relazione alle considerazioni espresse, deve, pertanto, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] LtfIdffensorei [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 3.475,00 emesso dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 ottobre 2021. 1.1. Il provvedimento cautelare è stato disposto nell'ambito di un procedimento gravante a carico dello Strangis - contestualmente sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] - perché indagato (tra l'altro) per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fine di spaccio, in due casolari pertinenti alla sua abitazione, sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in bustine, del peso lordo di 989 grammi e di 37 grammi. Sono stati, in particolare, ritenuti riscontri indiziari della perpetrazione dell'attività illecita il rinvenimento "in loco" di materiale idoneo al confezionamento della droga (1 bilancia elettronica, 2 bilancini di precisione, 1 utensile per sottovuoti e 86 buste per sottovuoto alimentare) e di una somma di denaro, complessivamente pari a 3.475,00 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio - come detto sottoposta a sequestro preventivo -. 1.2. Il Tribunale del riesame ha rigettato le doglianze difensive afferenti alla asserita provenienza lecita del denaro - affermato essere in parte provento di donazioni e per il resto compensi dell'attività lavorativa svolta dal prevenuto - considerata, nell'indubbia ricorrenza del "fumus" del delitto di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, la riferibilità di tale somma all'illecita attività prestata dall'indagato, rappresentandone «verosimilmente» il profitto. E' stato, altresì, evidenziato come per il tramite del denaro sequestrato fosse possibile effettuare l'acquisto di ulteriore stupefacente, quindi protraendosi le conseguenze pregiudizievoli del reato ed agevolandosi la commissione di altri illeciti. Per il giudice del riesame, del resto, non risulterebbe comprovata la provenienza lecita del denaro, riscontrata solo dalle propalazioni rese dalla moglie del prevenuto, anche considerato che lo Strangis ha precisato di svolgere attività lavorativa "on lme", con pagamenti, quindi, sempre tracciabili e facilmente comprovabili - come, invece, non effettuato nel caso di specie -.2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente lamenta che, a fronte dei corposi motivi dedotti, il giudice del riesame avrebbe confermato il provvedimento di sequestro adottando una motivazione inadeguata ed insufficiente, ritenendo che la somma di denaro, peraltro rinvenuta in luogo diverso rispetto allo stupefacente, costituirebbe il profitto dell'attività illecita. Non sarebbero state chiarite, in particolare, le ragioni per cui tale denaro rappresenterebbe lo specifico provento di non meglio precisate precedenti illecite attività di spaccio, senza evidenziare, pertanto, la correlazione esistente tra il bene sequestrato e la contestata condotta illecita. Ai fini del sequestro preventivo di cose di cui è consentita la confisca, infatti, è necessaria la sussistenza di un peculiare, non occasionale e strumentale nesso tra la specifica "res" ed il reato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede, contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente precisato come in tale nozione debbano essere ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così: Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). E' stato, altresì, affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene, dunque, a mancare un elemento essenziale dell'atto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, giusta applicazione degli indicati principi, nel caso in esame non sia dato ravvisare la presenza di una motivazione adeguata e sufficiente, così rendendo consequenziale la configurazione del lamentato vizio. Come noto, la concessione del sequestro preventivo è subordinata, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., alla ricorrenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (comma 1); potendo, altresì, essere disposto sulle cose di cui è consentita la confisca (comma 2) - e cioè, ex art. 240, comma 1, cod. pen., delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto -. Questa Corte di legittimità ha più volte osservato come il sequestro preventivo possa essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (così: Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716-01; Sez. 5, n. 22612 del 09/02/2010, Trotta, Rv. 247438-01, nella cui motivazione la Corte ha precisato che il sequestro preventivo non può essere disposto in base alla supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato). Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (così, tra le tante, Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358-01). In termini ancora più univoci, è stato precisato che ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è necessaria la sussistenza della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (così, in particolare, Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164-01, che, in applicazione dell'indicato principio, ha censurato la decisione con cui il Tribunale aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro dell'indagato senza previamente individuare il nesso di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestatogli). Ancora, con specifico riferimento al sequestro preventivo di somme di denaro, è stato affermato che la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (così, espressamente, Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906-01). 4. Ebbene, riferendo i superiori principi al provvedimento impugnato, deve essere ravvisata la sussistenza della eccepita carenza motivazionale. Come osservato, il Tribunale del riesame ha affermato la legittimità del decreto di sequestro preventivo, assumendone l'adeguatezza dell'assunta motivazione, in ragione dell'avvenuto rinvenimento presso due casolari del prevenuto di materiale univocamente destinato alla preparazione e al confezionamento di dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, conseguentemente ritenendo che la somma di denaro, in banconote di diverso taglio, trovata nella disponibilità dell'indagato fosse riconducibile alla svolta attività illecita, rappresentandone «verosimilmente» il profitto, con possibile successivo utilizzo per l'ulteriore acquisto, a fini di spaccio, di stupefacente. I giudici del riesame, a parte confutare le dichiarazioni difensive rese dallo Strangis (e dalla sua consorte) in ordine all'origine lecita del denaro - in particolare escludendone la riferibilità all'attività lavorativa svolta dall'indagato, stante la carenza di riscontri acquisibili dalla tracciabilità dei pagamenti -, non hanno esplicato, in modo chiaro e lineare, ove risieda il necessario nesso di pertinenzialità stabile e strutturale tra la cosa sottoposta a sequestro ed il reato oggetto di imputazione, come osservato richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per consentire il sequestro preventivo di somme di denaro. Manca, cioè, la concreta indicazione di come quella specifica somma di denaro in sequestro, di importo pari a 3.475,00 euro, costituisca l'esatto profitto del reato contestato allo Strangis, soprattutto tenuto conto del fatto che l'attuale imputazione è di detenzione a fine di spaccio, e non di cessione, di sostanza stupefacente. Costituendo il lucro il profitto del reato - e cioè il vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n.9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01) - è, infatti, certamente ammessa la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per la fattispecie della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti. Nel caso in esame, tuttavia, è contestata la diversa ipotesi della detenzione a fini di spaccio, e non quindi una condotta di cessione illecita, anche pregressa, di droga. Non è dato comprendere, allora, sulla base di quale presupposto possa trovare fondamento l'affermazione, resa nel provvedimento impugnato, per cui il denaro costituirebbe il profitto del reato (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247-01). D'altro canto, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (così, espressamente, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01). L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'indagato, è, in altri termini, del tutto estranea alla "regiudicanda". Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dello Strangis, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituisce il profitto del reato in contestazione, potendo solo esserlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. 5. E' opportuno precisare, infine, che il provvedimento impugnato non ha effettuato riferimento alcuno alla circostanza che il decreto di sequestro preventivo del denaro, in quanto cosa pertinente al reato, sia stato disposto a fini di confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. Ciò, all'evidenza, preclude ogni possibilità di ritenere applicabile, rispetto al caso di specie, la peculiare disciplina dettata in tema di confisca c.d. allargata dall'indicata norma, come noto estesa anche ai delitti concernenti le sostanze stupefacenti.6. In relazione alle considerazioni espresse, deve, pertanto, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezio
Decreto Cassazione n. 28312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris