CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 30577/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7/07/2023 che, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 24/06/2022 e ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati ascritti (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 62-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità, in aderenza al dato normativo, ha affermato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). 3. Quanto alle forme da seguirsi per la decisione del presente ricorso, l'inammissibilità va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., sia in ragione della "ratio" di tale previsione, da ravvisarsi nelle finalità deflattive, meglio assicurate, nel silenzio della legge, da un provvedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920 - 01). Con la conseguenza che nessun avviso era dato al difensore ricorrente, nonostante all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la posizione del ricorrente venne stralciata da quella degli altri imputati a cagione dell'impedimento del difensore, a cui poi è correttamente seguita l'iscrizione di un nuovo ed autonomo procedimento scaturente, appunto, dal differente rito dell'impugnazione, da trattarsi de plano. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2024 Il Consigliere estensor