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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 1967

Cassazione n. 20168/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1967 avverso l'ordinanza del 29/09/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva accolto il reclamo proposto dal detenuto Gioacchino CORSO, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale.

Secondo il Tribunale, il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo come le altre (culturali, ricreative e di svago) previste e consentite all'interno degli Istituti di pena, pregiudicherebbe il diritto del detenuto al trattamento stesso.

Ad essere compresso e leso non sarebbe, in particolare, il diritto di scelta dell'apparecchio con cui ascoltare musica, ma il diritto di poter ascoltare musica a propria scelta, rispondente ai propri gusti ed interessi, piuttosto che la musica trasmessa dai tre canali consentiti, e quindi il diritto al proprio arricchimento culturale e artistico.

Né il divieto in esame, ad avviso del giudice a quo, sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza imposte dal regime speciale di detenzione, essendo i beni in parola acquistabili solo tramite la c.d. impresa di mantenimento, modalità che scongiurava il rischio di un u. so improprio dei supporti in funzione di comunicazioni con l'ambiente esterno.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, denunciando, con un unico articolato motivo, l'esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato, e deducendo la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto, in tema di possesso e utilizzo di CD musicali, e dei relativi lettori, una valutazione di merito, in assenza dei presupposti legittimanti l'intervento giudiziale, posto che nessuna inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, da cui potesse essere derivato grave pregiudizio ai diritti del reclamante, si sarebbe verificata.

L'impiego, in cella, di apparecchi tecnologici costituirebbe oggetto di una regolamentazione puntuale, a fronte della quale non potrebbero configurarsi situazioni giustiziabili ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ma solo interessi di fatto.

L'art. 40 Reg. es.

Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), norma di portata generale, limiterebbe, invero, l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto.

Per i reparti ex art. 41-bis Ord. pen., la materia sarebbe ulteriormente e appositamente disciplinata dalla Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire l'utilizzo di lettori digitali per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario, o di studio, particolarmente voluminoso, e per il tempo strettamente necessario (art. 14.1).

Tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei ad escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entrino in istituto oggetti vietati o pericolosi.

L'ordinanza censurata non sarebbe, poi, aderente rispetto alle esigenze di sicurezza penitenziaria da soddisfare.

Per i detenuti sottoposti al regime differenziato, la mera apposizione, sul singolo CD, del contrassegno SIAE non sarebbe idonea a scongiurare i rischi paventati e, in particolare, ad escludere la possibilità della veicolazione di "messaggi di violenza e di adesione a stili e modi di vita criminali".

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nelle sue connesse prospettazioni, è fondato e va accolto per quanto di ragione.

2. La questione sottoposta all'odierno vaglio di legittimità è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in numerose recenti decisioni, cui il Collegio intende dare continuità, ne ha approfondito gli snodi problematici (Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Min.

Giustizia in proc.

Viscido, Rv. 282213; v. anche le ulteriori sentenze di questa Prima sezione, tutte non massimate, nn. 29815-29816-29817-29818, emesse all'udienza del 25/6/2021; nn. 45213-45214-45215-45216-45217-45218, emesse all'udienza del 15/10/2021).

2.1. Il primo di essi attiene - come nelle citate pronunce osservato - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di 2 materiale giudiziario.Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto.

E, tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi lettori, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.

L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.

2.2. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto.

L'art. 41-bis Ord. pen. prevede, come noto, una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento.

In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura.

La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.

3. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui le esigenze di sicurezza sarebbero garantite grazie all'acquisto operato per il tramite della impresa di mantenimento, non può ritenersi appagante.

Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza.

In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali.

Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.

Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

4. Alla luce delle considerazioni ghe precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1967 avverso l'ordinanza del 29/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva accolto il reclamo proposto dal detenuto Gioacchino CORSO, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale. Secondo il Tribunale, il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo come le altre (culturali, ricreative e di svago) previste e consentite all'interno degli Istituti di pena, pregiudicherebbe il diritto del detenuto al trattamento stesso. Ad essere compresso e leso non sarebbe, in particolare, il diritto di scelta dell'apparecchio con cui ascoltare musica, ma il diritto di poter ascoltare musica a propria scelta, rispondente ai propri gusti ed interessi, piuttosto che la musica trasmessa dai tre canali consentiti, e quindi il diritto al proprio arricchimento culturale e artistico. Né il divieto in esame, ad avviso del giudice a quo, sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza imposte dal regime speciale di detenzione, essendo i beni in parola acquistabili solo tramite la c.d. impresa di mantenimento, modalità che scongiurava il rischio di un u. so improprio dei supporti in funzione di comunicazioni con l'ambiente esterno. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, denunciando, con un unico articolato motivo, l'esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato, e deducendo la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto, in tema di possesso e utilizzo di CD musicali, e dei relativi lettori, una valutazione di merito, in assenza dei presupposti legittimanti l'intervento giudiziale, posto che nessuna inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, da cui potesse essere derivato grave pregiudizio ai diritti del reclamante, si sarebbe verificata. L'impiego, in cella, di apparecchi tecnologici costituirebbe oggetto di una regolamentazione puntuale, a fronte della quale non potrebbero configurarsi situazioni giustiziabili ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ma solo interessi di fatto. L'art. 40 Reg. es. Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), norma di portata generale, limiterebbe, invero, l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto. Per i reparti ex art. 41-bis Ord. pen., la materia sarebbe ulteriormente e appositamente disciplinata dalla Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire l'utilizzo di lettori digitali per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario, o di studio, particolarmente voluminoso, e per il tempo strettamente necessario (art. 14.1). Tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei ad escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entrino in istituto oggetti vietati o pericolosi. L'ordinanza censurata non sarebbe, poi, aderente rispetto alle esigenze di sicurezza penitenziaria da soddisfare. Per i detenuti sottoposti al regime differenziato, la mera apposizione, sul singolo CD, del contrassegno SIAE non sarebbe idonea a scongiurare i rischi paventati e, in particolare, ad escludere la possibilità della veicolazione di "messaggi di violenza e di adesione a stili e modi di vita criminali". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nelle sue connesse prospettazioni, è fondato e va accolto per quanto di ragione. 2. La questione sottoposta all'odierno vaglio di legittimità è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in numerose recenti decisioni, cui il Collegio intende dare continuità, ne ha approfondito gli snodi problematici (Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Min. Giustizia in proc. Viscido, Rv. 282213; v. anche le ulteriori sentenze di questa Prima sezione, tutte non massimate, nn. 29815-29816-29817-29818, emesse all'udienza del 25/6/2021; nn. 45213-45214-45215-45216-45217-45218, emesse all'udienza del 15/10/2021). 2.1. Il primo di essi attiene - come nelle citate pronunce osservato - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di 2 materiale giudiziario.Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi lettori, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. 2.2. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede, come noto, una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. 3. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui le esigenze di sicurezza sarebbero garantite grazie all'acquisto operato per il tramite della impresa di mantenimento, non può ritenersi appagante. Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 4. Alla luce delle considerazioni ghe precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di s
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