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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21067/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17947/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma , n. 20390 /201 9 , pubblicata il23 ottobre 2019 . [OSCURATO:PERSONA] di servizi di telefonia —Disservizio – Titolarità –Prova -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 1 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATOCHE: [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S .p.a.) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal malfunzionamento e/o disservizio della sua linea telefonicamobile; ne chiese anche la condanna al pagamento dell'indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

Il giudice adito accolse la sola detta pretesa indennitaria, conseguentemente condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’istante,della somma di € 100, oltre alle spese attribuite al difensore antistatario.

Con sentenza n. 20390 del 23 ottobre 2019 il Tribunale di Roma , in accoglimento del gravame interposto da Wind e in conseguente integrale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda di indennizzo e condannato: a) l’appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; b) il difensore antistatario a restituire all’appellante quanto riscosso per spese in esecuzione della sentenza riformata.

Ha infatti ritenuto difettare in capo all’attore, appellato, la titolarità della pretesa sostanziale, non avendo egli assolto l’onere di provarela fonte negoziale del vantato diritto .

Al riguardo ha in particolare osservato che: ─ Wind, costituendosi in primo grado, aveva eccepito che l'attore, pur dichiarandosi titolare dell'utenza telefonica 3246885458, non aveva versato in atti il contratto rispetto al quale lamentava l'inadempimento, con conseguente difetto di prova, in punto di interesse e legittimazione ad agire; aveva inoltre rilevato «solo per scrupolo di difesa» come la domanda fosse «assolutamente sfornita di ogni fondamento anche nel merito», essendo dimostrato che, nel periodo contestato, parte attrice aveva effettuato e ricevuto telefonate e aveva effettuato accessi ad internet (come risultava per tabulasdall'estratto del traffico telefonico dell'utenza nei giorni dal 12 al 17 giugno 2014); ─ nessuna confessione giudiziale, dunque, era stata resa con la comparsa di costituzione in ordine alla qualità di contraente in capo all'attore [OSCURATO:PERSONA]; era inoltre da considerarsi smentito che, come sostenuto dall’appellato, Windnon avesse mai negato la qualità di proprio cliente dell'attore; ─ nessun ordine di esibizione del contratto ex art. 210 c.p.c. era stato impartito a Wind dal Giudice di p ace, sicché del tutto inconferenti risultavano i riferimenti dell'appellato all'esi bizione di documenti da parte di Wind in altri procedimenti, ove la compagnia telefonica avrebbe asseritamente depositato soltanto copia del documento di identità e della SIM, cosìconfermando che, almeno fino al 2014, in caso di schede ricaricabili, non veniva consegnato alcun contratto; ─ è palese, infine, che quel tabulato concern eva esclusivamente l'utenza mobile di cui documentava il traffico, mentre non riporta va alcun dato in merito all'intestatario della stessa, non potendo certo rilevare, ai fini in esame, la disponibilità di fatto della SIM.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del controricorso perché mancante di valida procura.

Quella depositata, infatti , non risulta sottoscritta dalla parte asseritamente rappresentata.

Si tratta, dichiaratamente, della copia analogica (cartacea) ─ attestata conforme dall’avvocato difensore con dichiarazione in calce recante firma autografa ─ della « procura ad litem firmata digitalmente dal notificante (file: procura speciale.pdf.p7m)».

Questa Corte non dispone del file originario della procura con estensione «.p7m».

Il controricorso ed i suoi allegati , invero, non sono stati depositati in cancelleria con modalità telematica, né avrebberopotuto esserlo: il controricorso è stato notificato in data 3 settembre 2020, con termine dunque per il relativo deposito entro il successivo 23 settembre 2020 (termine rispet tato essendo stato il controricorso depositato il 18 settembre di quell’anno); solo a decorrere dal 31marzo 2021 ha avuto attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, il servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte deidifensori delle parti (giusta provvedimento del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato nel contesto della legislazione emergenziale, ai sensi dell'art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti inmateria di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19», convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il deposito, dunque,è avvenuto in modalità analogica: la procura allegata al ricorso è depositata in copia cartacea.

Tale copia non esibisce alcuna firma autografa del conferente la procura, ma solo, nello spazio predisposto per tale firma, la dicitura a stampa «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11:30 CEST».

È questa, però,una locuzione non comprensibile , né spiegata in alcun modo dalla parte, e che nessuna regola tecnica, a quanto consta, impone di decrittare come indice univoco del fatto che l’originale fosse stato sottoscritto con firma digitale dal soggetto il cui nome è ivi indicato a stampa.

Né vi è modo di trarre da tale copia alcun’altra prova del fatto che l’originale fosse stat o sottoscritt o con firma digitaledal conferente la procura; tanto del resto non è neppure dedotto.

Aquesta lacuna non può sopperire l’attestazione di conformità , ex art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994 della copia depositata all’originale telematico del ricorso e dei relativi allegati notificati con modalità telematica, proprio perché questa attesta la « conformità » dell’atto come documentato in modalità analogica ad un originale del quale si dice ( solo ) che è stato sottoscritto digitalmente «dal notificante» (e dunque dall’avvocato difensore ex art. 3-bis legge n. 53 del 1994), non anche dal «conferente la procura».

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)».

Lamenta che la Corte territoriale non haconsiderato la pluralità di elementi indiziari tesi a dimostrare la titolarità dell'utenza mobile in capo ad esso appellante , tra i quali il fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto l'estratto di dettaglio telefonico relativo all'utenza intestata all'attore.

Rileva inoltre che: ─ la convenuta non aveva mai negato in primo grado la qualità di proprio cliente in capo all’istante, limitandosi a richiedere l’esibizione del contratto; ─ nonostante l'esibizion e del dettaglio telefonico non fosse accompagnata dall'indicazione del titolare dell'utenza, nell'asserita risposta al reclamo prodotta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. viene indicato un "codice cliente” con espressa qualificazione del Din quale “cliente” della compagnia telefonica.

3. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, Allegato A, Delibera n.73/11/CONS, dell'art. 2, lettera e, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e dell'art. 1, lettera j), Allegato A, Delibera n.347/18/CONS (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere il giudice d’appello rigettato la domanda di indennizzo in conseguenza dell’erroneo accoglimento del primo motivo di gravame.

4. Il primo motivo è inammissibile, sotto vari profili.

4.1. La censura si risolve, nella sua prima parte, dove evoca l’asserita mancata contestazione in limine litis della titolarità del rapporto da parte della convenuta e il pure supposto valore indiziario del prodotto riepilogo del traffico telefonico, e dove richiama il comportamento di Wind in altre analoghe controversie, nella mera riproposizione di argomenti già posti a fondamento dell’appello e compiutamente confutati dal giudice del gravame, con ampia motivazione della quale l’odierno ricorrente si disinteressa del tutto.

È palese, dunque, l’inidoneità di tali argomenti a svolgere la funzione di critica propriadi un motivo di impugnazione.

Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo attraverso il quale il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali secondo chi esercita il diritto d'impugnazione la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e pertanto nell'esplicita e specifica indicazione delle ra gioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi dunque il motivo che non rispetti detto requisito considerarsi nullo per inid oneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.7 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez.

U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).

4.2. Mette conto comunque soggiungereche la contestazione che viene svolta con riferimento al valore indiziario (affermato dal ricorrente ma negato in sentenza) dell’estratto di dettaglio telefonico fa leva sul contenuto di detto documento ma omette di riportar lo in ricorso e anche di localizzarlonel fascicolo processuale (nemmeno nei modi di cui a Cass. Sez.

U. n. 22726 del 2011), in palese violazione degli oneri dettati, a pena di inammissibilità, dagli artt. 366, comma primo, num. 6, e 369, comma secondo, num.4, cod. proc. civ. .

4.3. Varrà inoltre rammentare, quanto all’altro riproposto argomento della iniziale non contestazione della titolarità del rapporto da parte della convenuta («non contestazione» dedotta dal ricorrente ma negata in sentenza), che l'acce rtamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. 03/05/2007, n. 10182; 16/12/2005, n. 27833)e dunque, oggi, oltre all’ipotesi di motivazione inesistente/apparente o incomprensibile per radicale contraddittorietà intrinseca (cfr. in particolare Cass. Sez.

U.03/11/2016 n. 22232), nei ristretti limiti del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 20/9/2022 n.27473; 17/1/2022 n. 1154; 28/10/2019 n. 27490; 7/2/2019 n. 3680).

4.4. L’unico elemento di novità, rispetto alle argomentazioni già esaminate dal giudice d’appello, è rappresentato dal riferimento alla risposta al reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel quale ─ si afferma ─ era indicato un «codice cliente» con espressa qualificazione del Din quale «cliente»della compagnia telefonica.

Si tratta, però , di un riferimento che non consente al motivo di sfuggire al rilievo di inammissibilità.

Ciò, in via assorbente, per l’inosservanza, anche in tale parte, degli oneri di specifica indicazione del documento richiamato.

Infatti: a) si omette la riproduzione del suo contenuto sia pure in via indiretta, accompagnata dalla indicazione della parte del documento in cui l'indiretta riproduzione troverebbe riscontro; b) non si fornisce l'indicazione del se e dove sia stata prodotta (anche agli ulteriori effetti dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

5. Il secondo motivo resta assorbito.

La denuncia di error in iudicando , lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, entra dichiaratamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

La violazione di legge è, infatti , espressamente (ed inammissibilmente) de nuncia ta esclusivamente come conseguenza della asserita errata ricognizione della fattispecie concreta già denunciata con il primo motivo.

L’inammissibilità di detto primo motivo, sopra evidenziata all’esito del relativo esame, porta con sé dunque anche l’inammissibilità della consequenziale censura, rendendone, come detto,ultroneo l’esame.

6. Mette conto comunque rimarcare l’erroneità, a monte e in astratto,della impostazione censoria.

Va ricordato, infatti, che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, denunciato mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

7. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.

8. Il ricorso deve esseredunque dichiarato inammissibile .

Stante l’inammissibilità del controricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17947/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma , n. 20390 /201 9 , pubblicata il23 ottobre 2019 . [OSCURATO:PERSONA] di servizi di telefonia —Disservizio – Titolarità –Prova -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 1 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATOCHE: [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S .p.a.) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal malfunzionamento e/o disservizio della sua linea telefonicamobile; ne chiese anche la condanna al pagamento dell'indennizzo per la mancata risposta al reclamo. Il giudice adito accolse la sola detta pretesa indennitaria, conseguentemente condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’istante,della somma di € 100, oltre alle spese attribuite al difensore antistatario. Con sentenza n. 20390 del 23 ottobre 2019 il Tribunale di Roma , in accoglimento del gravame interposto da Wind e in conseguente integrale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda di indennizzo e condannato: a) l’appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; b) il difensore antistatario a restituire all’appellante quanto riscosso per spese in esecuzione della sentenza riformata. Ha infatti ritenuto difettare in capo all’attore, appellato, la titolarità della pretesa sostanziale, non avendo egli assolto l’onere di provarela fonte negoziale del vantato diritto . Al riguardo ha in particolare osservato che: ─ Wind, costituendosi in primo grado, aveva eccepito che l'attore, pur dichiarandosi titolare dell'utenza telefonica 3246885458, non aveva versato in atti il contratto rispetto al quale lamentava l'inadempimento, con conseguente difetto di prova, in punto di interesse e legittimazione ad agire; aveva inoltre rilevato «solo per scrupolo di difesa» come la domanda fosse «assolutamente sfornita di ogni fondamento anche nel merito», essendo dimostrato che, nel periodo contestato, parte attrice aveva effettuato e ricevuto telefonate e aveva effettuato accessi ad internet (come risultava per tabulasdall'estratto del traffico telefonico dell'utenza nei giorni dal 12 al 17 giugno 2014); ─ nessuna confessione giudiziale, dunque, era stata resa con la comparsa di costituzione in ordine alla qualità di contraente in capo all'attore [OSCURATO:PERSONA]; era inoltre da considerarsi smentito che, come sostenuto dall’appellato, Windnon avesse mai negato la qualità di proprio cliente dell'attore; ─ nessun ordine di esibizione del contratto ex art. 210 c.p.c. era stato impartito a Wind dal Giudice di p ace, sicché del tutto inconferenti risultavano i riferimenti dell'appellato all'esi bizione di documenti da parte di Wind in altri procedimenti, ove la compagnia telefonica avrebbe asseritamente depositato soltanto copia del documento di identità e della SIM, cosìconfermando che, almeno fino al 2014, in caso di schede ricaricabili, non veniva consegnato alcun contratto; ─ è palese, infine, che quel tabulato concern eva esclusivamente l'utenza mobile di cui documentava il traffico, mentre non riporta va alcun dato in merito all'intestatario della stessa, non potendo certo rilevare, ai fini in esame, la disponibilità di fatto della SIM. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del controricorso perché mancante di valida procura. Quella depositata, infatti , non risulta sottoscritta dalla parte asseritamente rappresentata. Si tratta, dichiaratamente, della copia analogica (cartacea) ─ attestata conforme dall’avvocato difensore con dichiarazione in calce recante firma autografa ─ della « procura ad litem firmata digitalmente dal notificante (file: procura speciale.pdf.p7m)». Questa Corte non dispone del file originario della procura con estensione «.p7m». Il controricorso ed i suoi allegati , invero, non sono stati depositati in cancelleria con modalità telematica, né avrebberopotuto esserlo: il controricorso è stato notificato in data 3 settembre 2020, con termine dunque per il relativo deposito entro il successivo 23 settembre 2020 (termine rispet tato essendo stato il controricorso depositato il 18 settembre di quell’anno); solo a decorrere dal 31marzo 2021 ha avuto attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, il servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte deidifensori delle parti (giusta provvedimento del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato nel contesto della legislazione emergenziale, ai sensi dell'art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti inmateria di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19», convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Il deposito, dunque,è avvenuto in modalità analogica: la procura allegata al ricorso è depositata in copia cartacea. Tale copia non esibisce alcuna firma autografa del conferente la procura, ma solo, nello spazio predisposto per tale firma, la dicitura a stampa «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11:30 CEST». È questa, però,una locuzione non comprensibile , né spiegata in alcun modo dalla parte, e che nessuna regola tecnica, a quanto consta, impone di decrittare come indice univoco del fatto che l’originale fosse stato sottoscritto con firma digitale dal soggetto il cui nome è ivi indicato a stampa. Né vi è modo di trarre da tale copia alcun’altra prova del fatto che l’originale fosse stat o sottoscritt o con firma digitaledal conferente la procura; tanto del resto non è neppure dedotto. Aquesta lacuna non può sopperire l’attestazione di conformità , ex art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994 della copia depositata all’originale telematico del ricorso e dei relativi allegati notificati con modalità telematica, proprio perché questa attesta la « conformità » dell’atto come documentato in modalità analogica ad un originale del quale si dice ( solo ) che è stato sottoscritto digitalmente «dal notificante» (e dunque dall’avvocato difensore ex art. 3-bis legge n. 53 del 1994), non anche dal «conferente la procura». 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». Lamenta che la Corte territoriale non haconsiderato la pluralità di elementi indiziari tesi a dimostrare la titolarità dell'utenza mobile in capo ad esso appellante , tra i quali il fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto l'estratto di dettaglio telefonico relativo all'utenza intestata all'attore. Rileva inoltre che: ─ la convenuta non aveva mai negato in primo grado la qualità di proprio cliente in capo all’istante, limitandosi a richiedere l’esibizione del contratto; ─ nonostante l'esibizion e del dettaglio telefonico non fosse accompagnata dall'indicazione del titolare dell'utenza, nell'asserita risposta al reclamo prodotta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. viene indicato un "codice cliente” con espressa qualificazione del Din quale “cliente” della compagnia telefonica. 3. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, Allegato A, Delibera n.73/11/CONS, dell'art. 2, lettera e, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e dell'art. 1, lettera j), Allegato A, Delibera n.347/18/CONS (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere il giudice d’appello rigettato la domanda di indennizzo in conseguenza dell’erroneo accoglimento del primo motivo di gravame. 4. Il primo motivo è inammissibile, sotto vari profili. 4.1. La censura si risolve, nella sua prima parte, dove evoca l’asserita mancata contestazione in limine litis della titolarità del rapporto da parte della convenuta e il pure supposto valore indiziario del prodotto riepilogo del traffico telefonico, e dove richiama il comportamento di Wind in altre analoghe controversie, nella mera riproposizione di argomenti già posti a fondamento dell’appello e compiutamente confutati dal giudice del gravame, con ampia motivazione della quale l’odierno ricorrente si disinteressa del tutto. È palese, dunque, l’inidoneità di tali argomenti a svolgere la funzione di critica propriadi un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo attraverso il quale il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali secondo chi esercita il diritto d'impugnazione la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e pertanto nell'esplicita e specifica indicazione delle ra gioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi dunque il motivo che non rispetti detto requisito considerarsi nullo per inid oneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.7 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 4.2. Mette conto comunque soggiungereche la contestazione che viene svolta con riferimento al valore indiziario (affermato dal ricorrente ma negato in sentenza) dell’estratto di dettaglio telefonico fa leva sul contenuto di detto documento ma omette di riportar lo in ricorso e anche di localizzarlonel fascicolo processuale (nemmeno nei modi di cui a Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011), in palese violazione degli oneri dettati, a pena di inammissibilità, dagli artt. 366, comma primo, num. 6, e 369, comma secondo, num.4, cod. proc. civ. . 4.3. Varrà inoltre rammentare, quanto all’altro riproposto argomento della iniziale non contestazione della titolarità del rapporto da parte della convenuta («non contestazione» dedotta dal ricorrente ma negata in sentenza), che l'acce rtamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. 03/05/2007, n. 10182; 16/12/2005, n. 27833)e dunque, oggi, oltre all’ipotesi di motivazione inesistente/apparente o incomprensibile per radicale contraddittorietà intrinseca (cfr. in particolare Cass. Sez. U.03/11/2016 n. 22232), nei ristretti limiti del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 20/9/2022 n.27473; 17/1/2022 n. 1154; 28/10/2019 n. 27490; 7/2/2019 n. 3680). 4.4. L’unico elemento di novità, rispetto alle argomentazioni già esaminate dal giudice d’appello, è rappresentato dal riferimento alla risposta al reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel quale ─ si afferma ─ era indicato un «codice cliente» con espressa qualificazione del Din quale «cliente»della compagnia telefonica. Si tratta, però , di un riferimento che non consente al motivo di sfuggire al rilievo di inammissibilità. Ciò, in via assorbente, per l’inosservanza, anche in tale parte, degli oneri di specifica indicazione del documento richiamato. Infatti: a) si omette la riproduzione del suo contenuto sia pure in via indiretta, accompagnata dalla indicazione della parte del documento in cui l'indiretta riproduzione troverebbe riscontro; b) non si fornisce l'indicazione del se e dove sia stata prodotta (anche agli ulteriori effetti dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). 5. Il secondo motivo resta assorbito. La denuncia di error in iudicando , lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, entra dichiaratamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. La violazione di legge è, infatti , espressamente (ed inammissibilmente) de nuncia ta esclusivamente come conseguenza della asserita errata ricognizione della fattispecie concreta già denunciata con il primo motivo. L’inammissibilità di detto primo motivo, sopra evidenziata all’esito del relativo esame, porta con sé dunque anche l’inammissibilità della consequenziale censura, rendendone, come detto,ultroneo l’esame. 6. Mette conto comunque rimarcare l’erroneità, a monte e in astratto,della impostazione censoria. Va ricordato, infatti, che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, denunciato mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. 7. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 8. Il ricorso deve esseredunque dichiarato inammissibile . Stante l’inammissibilità del controricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 21067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris