CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'ad 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 I e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale, posto che il giudice non ha tenuto in conto il fatto che il ricorrente avesse ceduto a terzi la sostanza per uso comune a titolo gratuito; con secondo motivo, ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché illogicità del trattamento sanzionatorio in considerazione del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali e non appartiene a circuiti illeciti. Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che non vi fosse dubbio in ordine alla cessione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta, considerato inoltre che il ricorrente deteneva contestualmente una bilancia di precisione ed avendo il medesimo ricorrente ammesso di aver ceduto la sostanza sia pure a titolo gratuito. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che il fatto, sebbene di modesta entità, tale da essere qualificato ai sensi del comma 5 dell'art.73 D.P.R. 30971990, garantiva all'imputato un guadagno non irrisorio. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dic