CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
grino Cavuoto e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] presso ilcui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 97d è elettivamente domiciliata e condomicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 24639/2021Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 18255/2026Data pubblicazione 06/06/2026tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2461/2020 depositatail 22/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corted’Appello di Roma ha confermato il rigetto, già disposto dal Tribunale diRoma, della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto disubappalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avente adoggetto lavorazioni relative all’adeguamento di un tratto appenninicodell’autostrada A1, nonché della connessa pretesa risarcitoria.In punto di fatto, la Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] erasubentrata al [OSCURATO:PERSONA].Sal.To quale appaltatrice generale dell’operacommissionata da Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., provvedendo asubappaltare a diverse imprese specifiche fasi esecutive.A seguito di accertamenti svolti da ARPAT (Agenzia Regionale per laprotezione ambientale Toscana) in ordine a irregolarità nello smaltimentodei rifiuti di cantiere, la committente disponeva la sospensione dei lavori,protrattasi per circa un anno.Alla ripresa dell’attività, l’appaltatrice, preso atto del rifiuto dellasubappaltatrice di estendere l’oggetto contrattuale alle ulteriori lavorazionirichieste dalla committenza, provvedeva — senza preventiva comunicazione— ad affidare il completamento delle opere ad altra impresa, previointegrale pagamento dei corrispettivi maturati.La ricorrente agiva quindi per il risarcimento dei danni asseritamentesubiti in conseguenza della prolungata sospensione, con riferimento ai costiNumero registro generale 24639/2021Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 18255/2026Data pubblicazione 06/06/2026di mantenimento del cantiere e al fermo delle attrezzature, nonché per illucro cessante derivante dalla cessazione del rapporto, conseguenteall’affidamento dei lavori a terzi.La Corte d’Appello ha rigettato il gravame, in continuità con ladecisione di primo grado.I giudici di merito hanno evidenziato che l’art. 15 delle CondizioniGenerali del contratto di subappalto del 14 giugno 2004 prevedeva la facoltàdi sospensione dei lavori senza riconoscimento di indennizzi o risarcimentiin favore del subappaltatore, senza contemplare limiti temporali idonei afondare pretese risarcitorie.Inoltre, l’istruttoria aveva dimostrato che la subappaltatrice era statainformata sia della sospensione sia dell’imprevedibilità della sua durata,escludendosi, in tale contesto, profili di responsabilità dell’appaltatrice.Quanto alla cessazione del rapporto, la Corte territoriale ha ritenutoche, pur in difetto di comunicazione scritta e di congruo preavviso, lacondotta dell’appaltatrice non integrasse inadempimento rilevante ai finidella risoluzione, atteso che il contratto consentiva l’esercizio dello “iuspoenitendi”, con corresponsione di indennizzo.Ha quindi rilevato che la subappaltatrice, pur consapevole dellavolontà della controparte di non proseguire il rapporto, non aveva azionatola domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c., neppure a fronte dell’esplicitadeduzione, già in primo grado, della natura recessiva della condottaavversaria.Su tali basi, la Corte di merito ha escluso la configurabilità di uninadempimento, ritenendo non accoglibile la domanda di risoluzione inpresenza di un potere di recesso contrattualmente previsto, seppure nonformalmente esercitato.2. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso è stato avviato a trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 24639/2021Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 18255/2026Data pubblicazione 06/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.Ripercorsa la vicenda negoziale, la ricorrente denuncia la mancatarisposta che l’impugnata sentenza avrebbe dato alle ragioni diinadempimento che avrebbero determinato la sospensione dei lavori.I giudici di appello non avrebbero indagato sulle effettiveresponsabilità che avrebbero determinato la sospensione dei lavori, nonprovvedendo a vagliare la determinazione dell’ARPAT organismo che,preposto ai controlli ambientali, aveva verificato che il consorzio Ri.sal.to,appaltatore, nella esecuzione dei lavori aveva creato un cumulo di rifiuti “difango e di sversamenti” nonché “una discarica non autorizzata”, ragione perla quale la stazione appaltante, la società Autostrade, aveva chiestol’immediata sospensione.Neppure sarebbe stata valutata la condotta del Consorzio appaltatoreche non comunicava per iscritto alla ricorrente, subappaltatrice, lasospensione e le relative motivazioni.1.1. Il motivo è inammissibile per le modalità a mezzo delle quali iltitolato mezzo risulta proposto.Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione dilegge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366,comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, nonsolo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anchemediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nellasentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatricidella fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimentiNumero registro generale 24639/2021Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 18255/2026Data pubblicazione 06/06/2026consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 20870 del 26/07/2024).Si tratta di un perimetro di definizione del dedotto vizio superato ilquale quanto residua al sindacato di legittimità è una mera alternativalettura dei fatti, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del meritoe definita da una ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma (tra lemolte: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).La ricorrente ha denunciato la violazione della norma cardinesull’inadempimento contrattuale grave (art. 1453 c.c.) senza peritarsi diindicare i contenuti violati nell’impugnata sentenza che, nel ricomporre ilquadro fattuale di lite, ha inserito il comportamento delle parti, appaltatricee subappaltatrice, non all’interno di un contesto di inadempimento, ma diun diverso e previsto corso degli eventi il cui atteggiarsi ha trovato rimedio,secondo previsione contrattuale – che escludeva in caso di sospensione deilavori, senza limite di durata, indennizzo o poste risarcitorie in favore dellasubappaltatrice –, nell’esercizio del diritto di recesso indennizzabile.2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere “error inprocedendo” ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione e falsaapplicazione dell’art. 1671 c.c.[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado aveva eccepito il recessocostituendosi però solo alla prima udienza e non venti giorni prima,incorrendo così nel regime decadenziale segnato dalla dizione degli artt. 166e 167 c.p.c. “ratione temporis” applicabile.La Corte d’Appello di Roma non avrebbe dovuto tenere conto,pertanto, di questa eccezione, ma valutare la sola domanda di risoluzioneper inadempimento grave ex art. 1453 c.c.Il diritto di recesso era stato evocato tardivamente e la Corte dimerito, in disparte l’istituto del recesso non invocabile, avrebbe dovutoNumero registro generale 24639/2021Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 18255/2026Data pubblicazione 06/06/2026procedere mettendo in comparazione, per il giudizio segnato dalle previsionidi cui alla norma sulla risoluzione per inadempimento grave, gliinadempimenti delle parti per verificarne l’efficacia causale.2.1. Il motivo si presta, come il primo, ad un giudizio diinammissibilità.È quello evocato un profilo nuovo che non risulta fatto valere inappello; i giudici non pronunciano sul punto e la ricorrente non dà conto diavere dedotto, nel grado, sulla tardività dell’eccezione.A tanto residua, pertanto, la rivalutazione, estranea al sindacato dilegittimità, del merito rispetto al quale, esprimendosi concordemente, igiudici di primo e secondo grado hanno escluso nella condottadell’appaltatrice profili di illiceità, nella ritenuta legittimità del recesso a cuinon hanno correlato l’indennizzo di cui all’art. 1671 c.c., unica postariconoscibile, perché non tempestivamente azionato.3. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile. Le spese seguono lasoccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n.23535 del 20/9/2019). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi,Numero registro generale 24639/2021Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 18255/2026Data pubblicazione 06/06/2026oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]