CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 39885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 2 OTT sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/10/2022 del Tribunale di Napoli , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 27 ottobre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale intestatario e conducente del veicolo Fiat 130, in assenza della prescritta autorizzazione, aveva trasportato rifiuti pericolosi e non provenienti da cantiere edile. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione perché il Giudice aveva affermato che la difesa non aveva dimostrato alcunché, quando invece aveva depositato un fascicolo con numerosi documenti, tra cui la visura camerale storica, che dimostrava che non era il legale rappresentante della società. Aggiunge che, a differenza di quanto affermato dal Giudice, la Euroedilizia era iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto di rifiuti non pericolosi e che tale era il trasporto in oggetto, trattandosi di materiale edile. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131- bis cod. pen., giustificato da una presunta quantità eccessiva di materiale trasportato, circostanza non accertata in sentenza. Con il terzo invoca la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, perché il Giudice non ha esaminato la cospicua documentazione difensiva da cui emergeva che il Goliuso non era legale rappresentante della Euroedilizia,che era titolare del veicolo che trasportava i rifiuti non pericolosi ed era iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali. Inoltre, il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. è stato deciso con motivazione congetturale, non aderente alle risultanze probatorie. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per vizio di motivazione su punti decisivi del tema di prova, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, come correttamente eccepito dal ricorrente, in data 20 dicembre 2022. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]