CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1971
Cassazione n. 36293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1971 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. è manifestamente infondato; i giudici di appello (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui il delitto di furto avente ad oggetto una carta credito o di oagamento concorre con quello di indebito utilizzo delle predette carte, "in radien dell'eterogeneità delle condotte sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo" (vedi Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020 Anselmo, Rv. 279002 - 03; negli stessi termini Sez. 7, Ordinanza n. 12411 del 13/12/2023, Bisaccia, non massimata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di tenue entità è aspecifico. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa (pari a 200,00 euro) possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto fondato su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dalla pluralità dei precedenti penali che gravano il Biolchini (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente aspecificità della doglianza; rilevato, peraltro, che il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché ia pena si discosti significativamente dai minimo edituaie, mentre, rei caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non nnassimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così