CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 luglio 2022
Cassazione n. 36077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Perugia ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli erano stati contestati i reati di associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa aggravata, riciclaggio e appropriazione indebita. Il procedimento si era concluso con sentenza del Tribunale di Terni dell'i dicembre 2020, irrevocabile il 5 maggio 2021, di assoluzione perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, formulando quattro motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la erronea applicazione della legge processuale ed in particolare dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. La Corte avrebbe ritenuto irrilevante, ai fini della verifica in ordine alla condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il silenzio serbato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia e non avrebbe valutato se, attraverso tale silenzio, fossero state celate circostanze utili ad attribuire un significato diverso agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. 2.2.Con il secondo motivo la dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità della domanda. La domanda di riparazione era stata proposta e sottoscritta solo dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], sicchè avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, in quanto non presentata dalla parte personalmente ovvero dal procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen. In proposito il ricorrente ricorda che le Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 8 del 12/03/1999 avevano chiarito che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta e la sua proposizione può avvenire ad opera del difensore solo se munito di procura speciale e non già di semplice procura alla lite. Nel caso in esame la Corte della riparazione aveva attribuito alla nomina a difensore, nella quale era anche contemplata «ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di presentare istanza ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.» gli effetti della procura speciale, senza considerare che tale facoltà non era stata conferita con le forme di cui all'art. 122 cod. proc. pen e che in ogni caso non era determinato l'oggetto, in quanto non era espressamente previsto che la proposizione dell'istanza fosse riferita al processo avente n. 3865/2011 RGNR. 2 £u\ 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'indennizzo. La Corte di Appello di Perugia alla somma di euro 10.847, 72 (derivante dal calcolo aritmetico della somma di euro 707,46 per i giorni di carcerazione subita e di euro 10.140,26 per la detenzione domiciliare) aveva aggiunto altro importo, fino ad arrivare alla somma complessiva di 20.000 euro, a titolo equitativo, così personalizzando l'importo aritmetico. La quantificazione - ad avviso del ricorrente- sarebbe stata determinata in violazione dei principi statuiti dalla Corte di Cassazione, secondo cui il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 per la carcerazione e di 117,91 per gli arresti domiciliari, valorizzando lo specifico pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà rivelatasi ingiusta, che deve trovare giustificazione in specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, famigliare, della vita di relazione e dell'immagine sociale, non adeguatamente soddisfatte in termini di equo ristoro in una valutazione aritmetica. In proposito la Corte, nella raddoppiare l'importo, non avrebbe adeguatamente indicato le ragioni per le quali era pervenuta ad un così consistente scostamento dal c.d. parametro aritmetico, a fronte di una situazione detentiva e mediatica non dissimile dall'id quod plerumque accidit. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La Corte avrebbe condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite senza considerare, per un verso, che l'amministrazione non era soccombente rispetto al quantum debeatur avendo contestato come eccessiva la richiesta di controparte (pari a non meno di 50.000 euro che in effetti non era stata accolta) ed essendosi rimessa a giustizia quanto alla concreta liquidazione e, per altro verso, che si verserebbe comunque in ipotesi di soccombenza reciproca in quanto la pretesa del ricorrente non era stata accolta così come formulata, ma ridotta anche in ragione di quanto dedotto dall'Amministrazione. La Corte avrebbe dovuto, dunque, procedere alla compensazione integrale o quanto meno parziale delle spese di lite. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato e assorbente il motivo per cui la domanda era stata presentata da soggetto non legittimato. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 27 luglio 2022 memoria di replica rilevando:- la manifesta infondatezza del primo motivo a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 ed in ragione altresì della documentata impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di rendere l'interrogatorio per ragioni di salute comprovate dal certificato medico prodotto; - la manifesta infondatezza del secondo motivo essendo stata la domanda proposta dal difensore munito di procura speciale rilasciata, al di là del dato terminologico della intestazione, proprio per tale specifici atto; - la manifesta infondatezza del terzo motivo avendo la Corte della riparazione dato conto con motivazione esaustiva delle ragioni della quantificazione dell'indennizzo in maniera superiore all'importo meramente aritmetico - la manifesta infondatezza del quarto motivo, in quanto la richiesta della amministrazione resistente di liquidare l'indennizzo solo secondo il criterio aritmetico era stata respinta, sicchè la stessa era stata correttamente considerata soccombente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, che si incentra esclusivamente sulla ritenuta irrilevanza del silenzio, è infondato. A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). 2.1 In passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente colposa da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419;sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941). Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Radu, non massi mata ). 2.2.Correttamente, dunque, la Corte della riparazione ha omesso di prendere in considerazione il silenzio serbato da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, non potendo lo stesso assumere rilevanza alcuna nella valutazione della condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 3. Il secondo motivo inerente il difetto di procura speciale in capo al difensore che ha presentato la domanda di riparazione è infondato. 3.1 Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore munito di semplice procura "ad litem", dovendosi garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (da ultimo, Sez. 4 n. 25082 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281490). In coerenza con l'orientamento per cui, in virtù del principio di conservazione degli atti, la procura speciale può considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, purché possa escludersi incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (così in tema di costituzione di parte civile Sez 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026), anche in relazione alla procura speciale rilasciata per la proposizione della domanda di riparazione si è sostenuto che non rilevano le mere imprecisioni formali, ovvero le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo (Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473). 3.2. Ciò premesso, la procura speciale a presentare la domanda di riparazione rilasciata al difensore, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen, deve recare la autenticazione della firma del mandante da parte del difensore stesso e deve contenere l'indicazione inequivoca dell'oggetto, ovvero della facoltà di presentare la relativa istanza nell'ambito di uno specifico procedimento penale. 3.3. Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi su indicati, sussisteva la legittimazione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] a presentare la domanda di riparazione, in quanto a tale difensore era stata rilasciata una procura debitamente autenticata, nella quale, a prescindere dall'uso di formule sacramentali, era espressamente indicato il potere di presentare la domanda ex art. 314 cod. proc pen. nell'ambito del presente procedimento con menzione, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, del relativo numero. 4. Il terzo motivo, relativo alla determinazione della entità della riparazione, è infondato. 4.1.Dal punto divista generale la giurisprudenza ha chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico (risultante dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 comma 2 cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia di cui all'art. 303 comma 4 lett. c pari a 6 anni espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita secondo l'insegnamento delle Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex multis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833). 4.2.Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez 4 n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv 259237). In coerenza con l'obbligo della motivazione da parte della corte della riparazione in ordine alla determinazione dell'indennizzo in via equitativa, si è affermato che il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità che può verificare solo se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513 Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv 246424) 4.3. Nel caso di specie la Corte ha dato conto delle ragioni per cui la liquidazione doveva essere effettuata non attraverso il parametro aritmetico, ma in maniera personalizzata e ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] era alla prima esperienza carceraria e che la vicenda aveva avuto vasta rilevanza mediatica, in quanto erano state coinvolte personalità in vista nella città di Terni, con conseguente eco anche della carcerazione del richiedente. Si tratta di valutazione di merito, che in quanto congrua e non manifestamente irragionevole, non si presta ad essere censurata in questa sede. 5. Il quarto motivo relativo alla condanna alle spese è infondato. Nel procedimento di riparazione per l ingiusta detenzione, il giudice deve liquidare le spese secondo i principi dettati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il principio generale è quello per cui le spese devono essere sostenute dalla parte soccombente e si può operare la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Sez. 4 n. 41307 del 02/10/2019, Ministero Economia e Finanze, Rv. 277357). Nel caso di specie, l'amministrazione si è costituita e si è opposta alle pretese del soggetto istante, risultando soccombente. Non ricorre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, alcuna delle ipotesi in cui può essere effettuata la compensazione totale o anche solo parziale, neppure sotto il profilo della accampata soccombenza reciproca: il Ministero, infatti, è risultato soccombente rispetto all'an debeatur e rispetto al quantum debeatur, avendo richiesto la liquidazione secondo il solo criterio aritmetico. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processual