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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16508/2026

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rte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato lerichieste di XXXXXXXXXXXXXX finalizzate a ottenere il beneficio penitenziario deldifferimento facoltativo della pena (ai sensi degli artt. 147, primo comma, n. 2 cod. pen.)anche nelle forme della detenzione domiciliare (ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1 ter, l. 26luglio 1975, n. 354 -Ord. pen.).2.

Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore difiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione inordine ai presupposti previsti in tema di differimento dell’esecuzione della pena, nelle formedella detenzione domiciliare, per motivi di salute, nonché assenza di motivazione sulleragioni del diniego espresso nei confronti della richiesta difensiva volta all’espletamento dellaperizia.Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha errato nellavalutazione della compatibilità dello stato di salute con il regime detentivo, noncompiutamente apprezzando i dati clinici e lo stato patologico, che, invece, attestanoun’incompatibilità con detto regime; regime, e non mancanza di collaborazione del detenuto(citata in modo non pertinente), che senza dubbio ha causato un peggioramento dellecondizioni di salute del condannato.Rileva a tale riguardo che: - il detenuto è affetto da OSAS di grado severo, coninsufficienza respiratoria notturna che ha determinato un significativo aumento del rischio dimortalità e della possibilità di una morte improvvisa; - entrambi i consulenti della difesahanno evidenziato l’altissimo rischio di aggravamento della patologia, per lo stato igienico el’assenza di adeguata assistenza personale; - a fronte di ciò il Tribunale, senza approfondirele considerazioni medico-legali di detti consulenti, conclude per la non necessità della periziaper il solo fatto che il quadro patologico del condannato, che la stessa ordinanza non esita adefinire “certamente serio”, si è risolto in un complesso morboso di carattere ormai cronico,da non necessitare di cure ed assistenza tali da salvaguardare il diritto alla salute e il rispettodel criterio di umanità, dando così vita ad una mera apparenza motivazionale sul punto.Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzione domiciliare, ildifferimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art.147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sonoistituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi allalegge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le penenon possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute èun diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, a fronte di una richiesta didifferimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare pergrave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato,oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'internodell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso diumanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro voltasoggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e allapossibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamentefronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazionie le restrizioni ad essa apponibili; - il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento diinteressi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e didifesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzionepenale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui darela prevalenza; - di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorchésintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concretielementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento di un'istanza didifferimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, aisensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilitàassoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o lamalattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare laprestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare aldetenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del17/05/2019, Nobile, Rv. 276413); - il giudice che, in presenza di dati o documentazioneclinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regimecarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o didetenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendogli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276948); - la valutazione sull’incompatibilità tra ilregime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio nonsoltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’internodel circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico,che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, CinàGaetano Vincenzo, Rv. 274879); - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinviodell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sulpresupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerariofornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, conprecisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata(Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894).3.

Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha fattobuon governo di tali principi di diritto.Invero, detto Tribunale, contrariamente a quanto rilevato in ricorso, ha compiutamenteesaminato le condizioni di salute del ricorrente e le patologie di cui è portatore, ripercorrendoi due provvedimenti provvisori di rigetto del Magistrato di sorveglianza che riportano lerelazioni e gli accertamenti dell’istituto penitenziario di restrizione (nel primo, a fronte dellededuzioni difensive circa il non adeguato trattamento dell’insufficienza respiratoria notturnanell’ambito della terapia con CPAP, si segnala che lo specialista pneumologo ha prescrittol’utilizzo del dispositivo per 4 ore a notte; nel secondo, invece, si evidenzia che l’1 luglio2025 XXXXXXX era stato invitato presso una struttura ospedaliera per essere sottoposto adun ecodoppler dei tronchi sovraortici, ma, durante il tragitto, aveva manifestato la volontà dirientrare in istituto per un riferito malessere non meglio specificato), e muovendo propriodall’ultima relazione aggiornata del 30 settembre 2025, che oltre a dare conto di tutte levisite eseguite e da eseguire e degli esami strumentali cui il detenuto è stato sottoposto,conclude nel senso che le attuali condizioni cliniche di XXXXXXXXsono gestibili dallaMedicina Penitenziaria, in cooperazione con le strutture sanitarie territoriali ed aziendeospedaliere.Ha, inoltre, osservato che le argomentazioni svolte dalla difesa non sono condivisibili,apparendo determinante il rilievo che il – certamente serio – quadro patologico, checaratterizza l’attuale condizione del detenuto, si risolve in un complesso morboso, dicarattere oramai cronico, tale da poter essere trattato con controlli e terapie svolti nel circuitopenitenziario, in base ad una valutazione di fatto che trae le considerazioni medico-legaliessenziali dalle più recenti relazioni sanitarie, non obliterando le osservazioni anche dinatura tecnica, svolte dalla difesa, le quali non hanno introdotto effettivi elementi di novitàclinica, ma appaiono essere state dirette principalmente a criticare la gestione della faseterapeutica e di controllo, mentre le relazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del carcere hannoconsentito di acclarare l’emersione di una situazione clinica stabilizzata in cui sono assicuratii necessari interventi e monitoraggi.E su tali basi, rilevata la persuasività delle conclusioni dei medici intramurari, ha, quindi,ritenuto, allo stato, superfluo un ulteriore approfondimento peritale, non senza evidenziare ilcomportamento scarsamente collaborativo del paziente, che, come evidenziato dalMagistrato di sorveglianza, opponeva un sostanziale rifiuto all’esecuzione dell’ecodoppler.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici (si veda, per tutte, quantoalla necessità di collaborazione del detenuto in relazione a trattamenti sanitari miglioratividelle condizioni di salute: Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472),che escludono che le condizioni fisiche del condannato siano tali da determinare sofferenzeed afflizioni aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente derivanti dallo stato di detenzione, èevidente che le censure di cui al ricorso palesano la loro infondatezza, limitandosi adinsistere genericamente sull’incompatibilità col regime carcerario e su un insussistenteomesso confronto con le considerazioni medico-legali dei consulenti tecnici di parte, inveceapprofondite, e non confrontandosi col rilievo circa il comportamento non collaborativo delpaziente al proprio monitoraggio, se non per dichiararlo non pertinente senza spiegarne leragioni.4.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni disalute del condannato.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato lerichieste di XXXXXXXXXXXXXX finalizzate a ottenere il beneficio penitenziario deldifferimento facoltativo della pena (ai sensi degli artt. 147, primo comma, n. 2 cod. pen.)anche nelle forme della detenzione domiciliare (ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1 ter, l. 26luglio 1975, n. 354 -Ord. pen.).2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore difiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione inordine ai presupposti previsti in tema di differimento dell’esecuzione della pena, nelle formedella detenzione domiciliare, per motivi di salute, nonché assenza di motivazione sulleragioni del diniego espresso nei confronti della richiesta difensiva volta all’espletamento dellaperizia.Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha errato nellavalutazione della compatibilità dello stato di salute con il regime detentivo, noncompiutamente apprezzando i dati clinici e lo stato patologico, che, invece, attestanoun’incompatibilità con detto regime; regime, e non mancanza di collaborazione del detenuto(citata in modo non pertinente), che senza dubbio ha causato un peggioramento dellecondizioni di salute del condannato.Rileva a tale riguardo che: - il detenuto è affetto da OSAS di grado severo, coninsufficienza respiratoria notturna che ha determinato un significativo aumento del rischio dimortalità e della possibilità di una morte improvvisa; - entrambi i consulenti della difesahanno evidenziato l’altissimo rischio di aggravamento della patologia, per lo stato igienico el’assenza di adeguata assistenza personale; - a fronte di ciò il Tribunale, senza approfondirele considerazioni medico-legali di detti consulenti, conclude per la non necessità della periziaper il solo fatto che il quadro patologico del condannato, che la stessa ordinanza non esita adefinire “certamente serio”, si è risolto in un complesso morboso di carattere ormai cronico,da non necessitare di cure ed assistenza tali da salvaguardare il diritto alla salute e il rispettodel criterio di umanità, dando così vita ad una mera apparenza motivazionale sul punto.Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzione domiciliare, ildifferimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art.147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sonoistituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi allalegge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le penenon possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute èun diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, a fronte di una richiesta didifferimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare pergrave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato,oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'internodell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso diumanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro voltasoggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e allapossibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamentefronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazionie le restrizioni ad essa apponibili; - il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento diinteressi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e didifesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzionepenale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui darela prevalenza; - di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorchésintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concretielementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento di un'istanza didifferimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, aisensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilitàassoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o lamalattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare laprestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare aldetenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del17/05/2019, Nobile, Rv. 276413); - il giudice che, in presenza di dati o documentazioneclinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regimecarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o didetenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendogli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276948); - la valutazione sull’incompatibilità tra ilregime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio nonsoltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’internodel circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico,che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, CinàGaetano Vincenzo, Rv. 274879); - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinviodell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sulpresupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerariofornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, conprecisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata(Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894).3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha fattobuon governo di tali principi di diritto.Invero, detto Tribunale, contrariamente a quanto rilevato in ricorso, ha compiutamenteesaminato le condizioni di salute del ricorrente e le patologie di cui è portatore, ripercorrendoi due provvedimenti provvisori di rigetto del Magistrato di sorveglianza che riportano lerelazioni e gli accertamenti dell’istituto penitenziario di restrizione (nel primo, a fronte dellededuzioni difensive circa il non adeguato trattamento dell’insufficienza respiratoria notturnanell’ambito della terapia con CPAP, si segnala che lo specialista pneumologo ha prescrittol’utilizzo del dispositivo per 4 ore a notte; nel secondo, invece, si evidenzia che l’1 luglio2025 XXXXXXX era stato invitato presso una struttura ospedaliera per essere sottoposto adun ecodoppler dei tronchi sovraortici, ma, durante il tragitto, aveva manifestato la volontà dirientrare in istituto per un riferito malessere non meglio specificato), e muovendo propriodall’ultima relazione aggiornata del 30 settembre 2025, che oltre a dare conto di tutte levisite eseguite e da eseguire e degli esami strumentali cui il detenuto è stato sottoposto,conclude nel senso che le attuali condizioni cliniche di XXXXXXXXsono gestibili dallaMedicina Penitenziaria, in cooperazione con le strutture sanitarie territoriali ed aziendeospedaliere.Ha, inoltre, osservato che le argomentazioni svolte dalla difesa non sono condivisibili,apparendo determinante il rilievo che il – certamente serio – quadro patologico, checaratterizza l’attuale condizione del detenuto, si risolve in un complesso morboso, dicarattere oramai cronico, tale da poter essere trattato con controlli e terapie svolti nel circuitopenitenziario, in base ad una valutazione di fatto che trae le considerazioni medico-legaliessenziali dalle più recenti relazioni sanitarie, non obliterando le osservazioni anche dinatura tecnica, svolte dalla difesa, le quali non hanno introdotto effettivi elementi di novitàclinica, ma appaiono essere state dirette principalmente a criticare la gestione della faseterapeutica e di controllo, mentre le relazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del carcere hannoconsentito di acclarare l’emersione di una situazione clinica stabilizzata in cui sono assicuratii necessari interventi e monitoraggi.E su tali basi, rilevata la persuasività delle conclusioni dei medici intramurari, ha, quindi,ritenuto, allo stato, superfluo un ulteriore approfondimento peritale, non senza evidenziare ilcomportamento scarsamente collaborativo del paziente, che, come evidenziato dalMagistrato di sorveglianza, opponeva un sostanziale rifiuto all’esecuzione dell’ecodoppler.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici (si veda, per tutte, quantoalla necessità di collaborazione del detenuto in relazione a trattamenti sanitari miglioratividelle condizioni di salute: Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472),che escludono che le condizioni fisiche del condannato siano tali da determinare sofferenzeed afflizioni aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente derivanti dallo stato di detenzione, èevidente che le censure di cui al ricorso palesano la loro infondatezza, limitandosi adinsistere genericamente sull’incompatibilità col regime carcerario e su un insussistenteomesso confronto con le considerazioni medico-legali dei consulenti tecnici di parte, inveceapprofondite, e non confrontandosi col rilievo circa il comportamento non collaborativo delpaziente al proprio monitoraggio, se non per dichiararlo non pertinente senza spiegarne leragioni.4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni disalute del condannato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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