CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 46459/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di concessione della liberazione anticipata. La declaratoria di inammissibilità derivava dalla mancanza di motivi dell'impugnazione, essendo stati gli stessi riservati al difensore e da questi non depositati nel termine di legge. 2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 69-bis ord. pen. e 666 cod. proc. pen. I difensori avevano depositato i motivi a sostegno del reclamo proposto dall'interessata il 14 ottobre 2019, quindi tempestivamente rispetto alla data di notifica dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza (4 ottobre 2019). Il Presidente, di conseguenza, avrebbe dovuto fissare l'udienza in camera di consiglio e non poteva dichiarare inammissibile il reclamo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e per la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La ricorrente ha fornito prova documentale del tempestivo deposito dei motivi formulati dai difensori a sostegno del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen., direttamente dall'interessata. Si deve, comunque, ribadire che, come più volte affermato da questa Corte, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza (da ultimo, Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281354). Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per la decisione sul reclamo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al ibunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 9 dicemb