CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 36228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 16/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava non diversi procedere per remissione di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al reato di cui all'art. 582 cod. pen., a lui ascritto. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ricorre, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 582 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto le lesioni diagnosticate avevano una durata di trentacinque giorni, come tali perseguibili di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore generale è fondato. Il reato di lesioni è stato contestato, sin dall'esercizio dell'azione penale, come superiore a giorni venti ed è quindi, perseguibile di ufficio, come si evince dal dato letterale dell'art. 582, comma secondo, cod. pen. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto competente per il giudizio, posto che la fattispecie in esame esula dalla competenza del Giudice di pace, riservata alle sole lesioni di cui al comma secondo dell'art. 582 cod. pen., perseguibili a querela. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per il giudizio. Così deciso in Roma, il 07/07/2022 Il Consigliere estensore Il