CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27544/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in conferma della sentenza emessa in primo grado, è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione a scopo di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a grammi 95,95 con principio attivo pari al 14%. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'uso personale dello stupefacente, evidenziando che all'epoca dei fatti, godeva di una capacità economica tale da consentirgli l'acquisto dello stupefacente da destinare al personale consumo. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal quantitativo di sostanza detenuta, considerata la rapida perdita di efficacia drogante, e facendo ricorso alla massima di comune esperienza secondo cui l'approvvigionamento per uso personale di sostanza stupefacente è normalmente limitato a quantitativi non eccedenti il consumo di alcuni giorni, al fine di ridurre i rischi correlati al trasporto e alla detenzione di quantità più consistenti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa *e circostanziata, avendo i giudici di .secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, con riferimento al diniego F attenuanti delle attenuanti generiche, fatto richiamo all'assenza di elementi positivi che depongano in senso favorevole e al rilevante quantitativo di sostanza detenuta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamnnissibite il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trennila a favore della Cassa delle amnnende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensor