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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 02781/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8446/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale sono domiciliati per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sonodomiciliati per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BENVEGNU' MARCO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2187/2022 depositata il 11/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 497/1996, aveva ordinato l’abbattimento dell’edificio in proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., siccome in violazione delle distanze minime fra costruzioni.

Precisamente il dispositivo della sentenza, che costituisce il titolo esecutivo, per quanto qui rileva, era del seguente tenore testuale: condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. ad arretrare la parete sud ovest dell’edificio a mapp. 298 a ff. 25 N.C.T.

Alleghe sino alla distanza di 10 metri dalla costruzione di [OSCURATO:PERSONA] a ff. 25 mapp. 296 N.C.T.

Alleghe, distanza da misurarsi secondo il metodo lineare come indicato nell’allegato D C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] .

A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, venivano instaurati presso il Tribunale di Belluno due processi esecutivi: - dapprima, il procedimento esecutivo n. 729/1998 r.es., promosso dal dante causa di Francesco e [OSCURATO:PERSONA], che aveva successivamente ad esso rinunciato; -poi, il procedimento esecutivo n.162/2000 r.es., promosso dai [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli attuali proprietari del Condominio, succeduti alla [OSCURATO:SOCIETA].

Nel corso di detto ultimo procedimento, il giudice dell’esecuzione aveva emesso l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale aveva stabilito che la demolizione andava eseguita in base alla soluzione n. 3 del c.t.u. (a tal fine nominato nel procedimento esecutivo) e in conformità alle indicazioni del c.t.u. nominato nella causa di merito.Avverso detta ordinanza i [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto istanza che veniva riqualificata dal giudice dell’esecuzione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

2. Con atto di citazione ex art. 615, comma 2 c.p.c., i [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Belluno i proprietari del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” di Alleghe (BL), impugnando l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa ex art. 612 c.p.c. nel corso del procedimento di esecuzione n. 162/2000 r.es.

Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità dell’opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa.

Gli ulteriori convenuti rimanevano contumaci.

Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 182/2021, rigettava l’opposizione.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello i [OSCURATO:PERSONA].

Anche nel giudizio di impugnazione si costituivano il [OSCURATO:PERSONA] e la Galeazzo, mentre rimanevano contumaci gli altri convenuti.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2187/2022 - dichiarate inammissibili le richieste istruttorie formulate dagli appellanti e dichiarata l’estromissione dal giudizio di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto non titolare di alcuna proprietà all’interno del condominio) - respingeva l’impugnazione, con conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso i [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti intimate non hanno svolto difese.Parte ricorrente, ricevuta comunicazione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. contenente sintetica proposta di definizione del giudizio, ha presentato istanza ai fini dell’ottenimento della decisione.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre hanno depositato memoria sia il Difensore dei ricorrenti sia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale Difensore di [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e quali unici eredi di [OSCURATO:PERSONA] (venuta a mancare il 23 maggio 2023).

La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA].

1. L a vicenda, sottesa al ricorso, trae origine dai lavori di costruzione del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” iniziati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con concessione edilizia del 14.10.1983) da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. -i cui appartamenti sono stati venduti agli intimati - sul mapp ale 298 del fg. 25 del Comune di Alleghe, confinante a sud-ovest con i mappali 295-296 di proprietà [OSCURATO:PERSONA].

Per come accertato nel giudizio di merito (che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Belluno n. 497/1996, divenuta sul punto definitiva), la costruzione del Condominio è avvenuta, per quanto rileva in questa sede, in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, dettate dall’art. 873 c.c., dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 e dal [OSCURATO:PERSONA] di Alleghe.

All’esito del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. (R.G.E. 162/2000), il G.E., con l’ordinanza di data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha individuato quale modalità di esecuzione del titolo il progetto n. 1 del C.T.U., denominato [OSCURATO:PERSONA] (che prevedeva la realizzazione di n. 2 spicchi nella parete più interna della risega del Condominio).

Gli esecutanti, non condividendo la predetta statuizione, hanno promosso il giudizio di opposizione, poi definito dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2187/2022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

In sostanza il presente giudiziodi legittimità ha ad oggetto una opposizione, proposta dai creditori procedenti in una procedura di esecuzione di obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che ha determinato le modalità di attuazione dell’obbligo contenuto nel titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna all’arretramento delle parti di un fabbricato realizzate in violazione delle distanze legali tra costruzioni, di cui pare pacifico l’avvenuto passaggio in giudicato).

I ricorrenti deducono l’erroneità della modalità di esecuzione, decretata dal G.E. e confermata in sede di appello, in quanto contrastante con il titolo che, in tesi difensiva, imporrebbe di arretrare l’intera parete più interna della risega del Condominio, come individuato nel progetto n. 3 del C.T.U. ing.

Cargnel (e non soli due spicchi all’interno).

2. Tanto premesso, il Collegio non può che condividere il preliminare rilievo contenuto nella proposta di definizione anticipata, e cioè che il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto tale tipologia di opposizione ha ad oggetto proprio la contestazione del diritto del creditore di procedere (in tutto o in parte) all’esecuzione forzata.

Pertanto, non è mai configurabile un interesse del creditore procedente a proporre opposizione all’esecuzione.

Il creditore procedente al più può formulare opposizione ai sensi dell’art. 617 comma secondo c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che, in tesi difensiva, non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.

Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale gli odierni ricorrenti, con istanza 25 luglio 2017 , avevano proposto opposizione avverso l’ordinanza 30 giugno 2017 con la quale il giudice 6 dell’esecuzione aveva stabilito le modalità con le quali la demolizione avrebbe dovuto essere eseguita.

Ne consegue che ha errato il giudice dell’esecuzione, quando, con ordinanza 14 giugno 2019, ha qualificato l’istanza quale opposizione all’esecuzione; come pure ha errato: dapprima, il giudice di primo grado, quando, senza prendere in considerazione questo preliminare profilo, ha rigettato l’opposizione nel merito senza verificare anche la invece determinante tempestività della sua proposizione; e, poi, la corte territoriale, quando, con la sentenza impugnata nel ricorso in esame, ha confermato il rigetto dell’opposizione nel merito, senza preliminarmente rilevare l’inammissibilità dell’appello avverso una sentenza su domanda da definirsi quale opposizione agli atti esecutivi.

In definitiva, correggendo i suddetti errori, l’opposizione va di ufficio ed ora per allora qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; questa era fin dall’origine tardiva e, per di più, avverso la sentenza di primo grado non poteva proporsi appello.

3. Per le ragioni che precedono, qui deve procedersi, in tal modo pronunciandosi sul ricorso, a cassare senza rinvio la sentenza di appello, non essendo stata finora rilevata – non solo l’originaria tardività dell’unica opposizione proponibile dai creditore, ma – nemmeno l’inammissibilità di quel gravame ed in assenza di giudicato interno esplicito contrario.

I ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente per il giudizio di appello(attesa l’inammissibilità di quel grado), spese che si liquidanoin euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità,spese che si liquidano in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

P.Q.

M. La Corte: -decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza gravata; -condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e quali unici eredi di [OSCURATO:PERSONA]: -per il giudizio di appello, spese che si liquidano in euro 5800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché -per il presente giudizio di legittimità, spese che liquidano in euro 3200 per compensi, oltre, alle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8446/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale sono domiciliati per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sonodomiciliati per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BENVEGNU' MARCO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2187/2022 depositata il 11/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 497/1996, aveva ordinato l’abbattimento dell’edificio in proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., siccome in violazione delle distanze minime fra costruzioni. Precisamente il dispositivo della sentenza, che costituisce il titolo esecutivo, per quanto qui rileva, era del seguente tenore testuale: condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. ad arretrare la parete sud ovest dell’edificio a mapp. 298 a ff. 25 N.C.T. Alleghe sino alla distanza di 10 metri dalla costruzione di [OSCURATO:PERSONA] a ff. 25 mapp. 296 N.C.T. Alleghe, distanza da misurarsi secondo il metodo lineare come indicato nell’allegato D C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] . A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, venivano instaurati presso il Tribunale di Belluno due processi esecutivi: - dapprima, il procedimento esecutivo n. 729/1998 r.es., promosso dal dante causa di Francesco e [OSCURATO:PERSONA], che aveva successivamente ad esso rinunciato; -poi, il procedimento esecutivo n.162/2000 r.es., promosso dai [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli attuali proprietari del Condominio, succeduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. Nel corso di detto ultimo procedimento, il giudice dell’esecuzione aveva emesso l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale aveva stabilito che la demolizione andava eseguita in base alla soluzione n. 3 del c.t.u. (a tal fine nominato nel procedimento esecutivo) e in conformità alle indicazioni del c.t.u. nominato nella causa di merito.Avverso detta ordinanza i [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto istanza che veniva riqualificata dal giudice dell’esecuzione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 2. Con atto di citazione ex art. 615, comma 2 c.p.c., i [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Belluno i proprietari del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” di Alleghe (BL), impugnando l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa ex art. 612 c.p.c. nel corso del procedimento di esecuzione n. 162/2000 r.es. Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità dell’opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa. Gli ulteriori convenuti rimanevano contumaci. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 182/2021, rigettava l’opposizione. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello i [OSCURATO:PERSONA]. Anche nel giudizio di impugnazione si costituivano il [OSCURATO:PERSONA] e la Galeazzo, mentre rimanevano contumaci gli altri convenuti. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2187/2022 - dichiarate inammissibili le richieste istruttorie formulate dagli appellanti e dichiarata l’estromissione dal giudizio di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto non titolare di alcuna proprietà all’interno del condominio) - respingeva l’impugnazione, con conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso i [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.Parte ricorrente, ricevuta comunicazione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. contenente sintetica proposta di definizione del giudizio, ha presentato istanza ai fini dell’ottenimento della decisione. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre hanno depositato memoria sia il Difensore dei ricorrenti sia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale Difensore di [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e quali unici eredi di [OSCURATO:PERSONA] (venuta a mancare il 23 maggio 2023). La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]. 1. L a vicenda, sottesa al ricorso, trae origine dai lavori di costruzione del Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” iniziati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con concessione edilizia del 14.10.1983) da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. -i cui appartamenti sono stati venduti agli intimati - sul mapp ale 298 del fg. 25 del Comune di Alleghe, confinante a sud-ovest con i mappali 295-296 di proprietà [OSCURATO:PERSONA]. Per come accertato nel giudizio di merito (che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Belluno n. 497/1996, divenuta sul punto definitiva), la costruzione del Condominio è avvenuta, per quanto rileva in questa sede, in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, dettate dall’art. 873 c.c., dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 e dal [OSCURATO:PERSONA] di Alleghe. All’esito del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. (R.G.E. 162/2000), il G.E., con l’ordinanza di data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha individuato quale modalità di esecuzione del titolo il progetto n. 1 del C.T.U., denominato [OSCURATO:PERSONA] (che prevedeva la realizzazione di n. 2 spicchi nella parete più interna della risega del Condominio). Gli esecutanti, non condividendo la predetta statuizione, hanno promosso il giudizio di opposizione, poi definito dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2187/2022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio. In sostanza il presente giudiziodi legittimità ha ad oggetto una opposizione, proposta dai creditori procedenti in una procedura di esecuzione di obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che ha determinato le modalità di attuazione dell’obbligo contenuto nel titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna all’arretramento delle parti di un fabbricato realizzate in violazione delle distanze legali tra costruzioni, di cui pare pacifico l’avvenuto passaggio in giudicato). I ricorrenti deducono l’erroneità della modalità di esecuzione, decretata dal G.E. e confermata in sede di appello, in quanto contrastante con il titolo che, in tesi difensiva, imporrebbe di arretrare l’intera parete più interna della risega del Condominio, come individuato nel progetto n. 3 del C.T.U. ing. Cargnel (e non soli due spicchi all’interno). 2. Tanto premesso, il Collegio non può che condividere il preliminare rilievo contenuto nella proposta di definizione anticipata, e cioè che il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto tale tipologia di opposizione ha ad oggetto proprio la contestazione del diritto del creditore di procedere (in tutto o in parte) all’esecuzione forzata. Pertanto, non è mai configurabile un interesse del creditore procedente a proporre opposizione all’esecuzione. Il creditore procedente al più può formulare opposizione ai sensi dell’art. 617 comma secondo c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che, in tesi difensiva, non diano piena e corretta attuazione al suo titolo. Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale gli odierni ricorrenti, con istanza 25 luglio 2017 , avevano proposto opposizione avverso l’ordinanza 30 giugno 2017 con la quale il giudice 6 dell’esecuzione aveva stabilito le modalità con le quali la demolizione avrebbe dovuto essere eseguita. Ne consegue che ha errato il giudice dell’esecuzione, quando, con ordinanza 14 giugno 2019, ha qualificato l’istanza quale opposizione all’esecuzione; come pure ha errato: dapprima, il giudice di primo grado, quando, senza prendere in considerazione questo preliminare profilo, ha rigettato l’opposizione nel merito senza verificare anche la invece determinante tempestività della sua proposizione; e, poi, la corte territoriale, quando, con la sentenza impugnata nel ricorso in esame, ha confermato il rigetto dell’opposizione nel merito, senza preliminarmente rilevare l’inammissibilità dell’appello avverso una sentenza su domanda da definirsi quale opposizione agli atti esecutivi. In definitiva, correggendo i suddetti errori, l’opposizione va di ufficio ed ora per allora qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; questa era fin dall’origine tardiva e, per di più, avverso la sentenza di primo grado non poteva proporsi appello. 3. Per le ragioni che precedono, qui deve procedersi, in tal modo pronunciandosi sul ricorso, a cassare senza rinvio la sentenza di appello, non essendo stata finora rilevata – non solo l’originaria tardività dell’unica opposizione proponibile dai creditore, ma – nemmeno l’inammissibilità di quel gravame ed in assenza di giudicato interno esplicito contrario. I ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente per il giudizio di appello(attesa l’inammissibilità di quel grado), spese che si liquidanoin euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità,spese che si liquidano in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. P.Q. M. La Corte: -decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza gravata; -condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e quali unici eredi di [OSCURATO:PERSONA]: -per il giudizio di appello, spese che si liquidano in euro 5800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché -per il presente giudizio di legittimità, spese che liquidano in euro 3200 per compensi, oltre, alle spes
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