CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21138/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 635, secondo comma, n. 1 e 62 n. 2 e 4 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione dell'aggravante di cui all'art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen., stante la natura pubblica dell'alloggio di edilizia residenziale danneggiato e pag. 6 della sentenza sulle fondate ragioni per cui la Corte ha ritenuto di non poter concedere le attenuanti invocate); osservato, peraltro, che si tratta di motivi ripetitivi e conseguentemente del tutto generici, poiché meramente riproduttivi di doglianze che già hanno trovato risposta, senza alcun effettivo confronto con esse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsig